Cassation court dismisses appeal against INPS/INAIL administrative decisions regarding family pharmacy collaboration contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the cassation appeal filed by the Barbi and Bandi families against a Milan appellate court decision upholding INPS and INAIL administrative orders. The appellants argued for a re-examination of facts and procedural violations regarding the assessment of their collaboration with the family pharmacy, while the social security institutions contended the lower courts correctly analyzed the substantive insurance relationship. The court ruled the appeals inadmissible because the grievances were generic and failed to substantiate specific procedural violations or address the complex substantive issues of the insurance bond.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 434 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible when grievances are generic and fail to substantiate specific procedural violations or address the substantive complexity of the underlying administrative relationship.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ANZA sul ricorso 7098-2019proposto da BARBI ROSA IDA, BANDI MARIA, BANDI SERGIO, rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati PAOLO TREZZI e VINCENZO PORCELLI, presso lo studio del qualeultimo, in ROMA, VIA PIETRO COSSA, 41, eleggono domicilio – ricorren t i – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 –controricorrente – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce R.G.N.7098/2019 Cron.
Rep. C.C. 22/10/2025 giurisdizione Impresa familiare. Obblighi contributivi e rapporto assicurativo con l’INAIL. Presupposti e prova. -2 - al controricorso, dalle avvocate RAFFAELA FABBI e LORELLA FRASCONÀ ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Istituto, in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144 –controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 1 48 0 del 20 1 8 del la CORTE D’APPELLO DI MILANO , depositata il 31 ottobre 20 1 8 (R.G.N. 575/2016). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 2 2 ottobre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo.
FATTI DI CAUSA 1.–Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame dei signori Rosa Ida Barbi, Maria Bandi e Sergio Bandi e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato la domanda di annullamento del verbale di accertamento INPS, dei successivi provvedimenti d’iscrizione dei signori Maria e Sergio Bandi come collaboratori della Farmacia Calderara, della variazione del rapporto assicurativo con l’INAIL e della successiva imposizione dell’INPS e dell’INAIL. A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che l’istruttoria svolta ha suffragato i presupposti dell’obbligo contributivo dedotto in causa, correlato alla continuativa attività di collaborazione prestata dai signori Maria Bandi e Sergio Bandi presso la Farmacia Calderara della madre Rosa Ida Barbi. 2.–Contro la sentenza d’appello ricorrono per cassazione i signori Rosa Ida Barbi, Maria Bandi e Sergio Bandi, che articolano sei motivi, illustrati da memoria in prossimità della trattazione camerale. 3.–L’INPS e l’INAIL replicano con distinti controricors i . 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. -3 - RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. e della legge 22 luglio 1966, n. 613, e delle sue successive modificazioni, e lamentano che la sentenza d’appello abbia affermato la fondatezza delle pretese degl’Istituti in contrasto con la disciplina di legge, che non reputerebbe sufficiente la mera costituzione dell’impresa familiare e imporrebbe la prova della partecipazione al lavoro aziendale con caratteri di abitualità e prevalenza e con la finalità di accrescere la produttività e gli utili dell’impresa. 1.1.–La critica si palesa inammissibile. 1.2.–La Corte di merito si è cimentata con l’esame dei presupposti dell’obbligo contributiv o e, in particolare, ha analizzato i profili della continuità e della non occasionalità dell’attività svolta nell’azienda dai singoli componenti della famiglia del titolare dell’impresa.
Né tale indagine si esaurisce nel riscontro del dato della costituzione dell’impresa familiare o della dichiarazione dei redditi, come nella vicenda approfondita da Cass., sez. lav., 30 maggio 2013, n. 13580, e richiamata a supporto delle censure tanto nel ricorso quanto nella memoria illustrativa. I giudici d’appello, confermando le valutazioni già espresse dal Tribunale, ponderano tutte le emergenze istruttorie, senza far leva sui soli dati d’indole formale o sulle sole acquisizioni del verbale ispettivo. Dietro le sembianze della violazione di legge, il motivo, a ben considerare, sollecita un più appagante coordinamento dei dati probatori acquisiti al processo e tende a considerare tamquam non essetla pregnanza significativa degli elementi valorizzati dal la Corte d’appellonon in sé e per sé, ma nella necessaria sinergia con tutti gli altri dati, fattuali e logici, addotti a sostegno delle pretese. -4 - La critica si rivela, in ultima analisi , inammissibile (fra le molte, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476), come entrambi i controricorrenti non hanno mancato di eccepire. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti e riguardante la funzionalizzazione dell’attività all’accrescimento della produttività e degli utili dell’impresa. 2.1.–Anche tale doglianza si dimostra inammissibile. 2.2.– A fronte d’una pronuncia d’appello che conferma, per le medesime ragioni di fatto, la decisione di primo grado, non può essere dedotto il vizio di omesso esame di fatto decisivo (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., corrispondente all’attuale art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.), vizio che, a tutto voler concedere, non legittima questa Corte a riesaminare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie (Cass., sez.
II, 19 luglio 2021, n. 20553), a fronte di un fatto (la continuità e la non occasionalità dell’attività svolta) debitamente esaminato nel suo nucleo essenziale e nelle sue implicazioni. 3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e assumono che la Corte di merito non abbia posto a fondamento della decisione le prove orali espletate (le testimonianze dellesignore Diana Penitenti e Laura Corbetta), i documenti acquisiti e i fatti non specificamente contestati dall’INPS e dall’ INAIL: tali elementi convergerebbero nell’escluderela collaborazione continuativa attestata dal verbale di accertamento. 3.1.– La critica incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti da entrambi i controricorrenti e non efficacemente confutati dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa. 3.2.– Dietro la parvenza della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., il ricorso si prefigge di sovvertire la valutazione della Corte di -5 - merito, che ha scelto di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcune risultanze a preferenza di altre (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867), in un inquadramento complessivo e coerente di tutti gli elementi acquisiti.
Le conclusioni cui approdano i giudici del gravame, in linea con quelle già recepite nel giudizio di primo grado, poggiano sul vaglio critico delle evidenze documentali, delle testimonianze, delle risultanze del verbale ispettivo, delle inferenze logiche che si possono trarre, delle stesse deduzioni oggi ribadite nel ricorso e nella memoria illustrativa al fine di rovesciare l’accertamento racchiuso in una “doppia conforme”. È precluso, nel giudizio di legittimità, un vaglio che si sostanzi in un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme(fra le molte, Cass., sez.
II, 23 aprile 2024, n. 10927)e che, delle svariate risultanze, propugni una lettura atomistica e parziale, avulsa dal più vasto contesto delineatodai giudici in entrambi i gradi di merito, senza pretermettere gli argomentidifensivi sulla sporadicità della presenza, oggi reiterati nel ricorso e nella memoria illustrativa. 4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti addebitano alla sentenza d’appello di aver violato l’art.2697 cod. civ., che porrebbe a carico degli enti previdenziali la dimostrazione dei fatti costitutivi del credito dedotto in causa, senza annettere rilievo dirimente ai verbali ispettivi e alla mera circostanza della costituzione di un’impresa familiare. 4.1.–Il motivo non coglie nel segno. 4.2.– La Corte territoriale muove dalla corretta premessa ermeneutica che, nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito, «incombe all’ente previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa contributiva» (pagina 2 della pronuncia d’appello).
In coerenza con tale premessa, i giudici d’appello vagliano il materiale probatorio raccolto, concludendo che gli enti hanno -6 - suffragato la pretesa dedotta e che le contestazioni mosse dai ricorrenti non sono risolutive. Alla Corte d’appello, dunque, non si può imputare alcuna violazione delle regole che presiedono alla distribuzione degli oneri probatori. Né si può utilmente censurare in sede di legittimità , per la violazione dell’art. 2697 cod. civ.,la valutazione che i giudici di merito, nell’esercizio del prudente apprezzamento (art. 116 cod. proc. civ.), compiano in ordine alle risultanze istruttorie, per stabilire se la parte abbia o meno ottemperato all’onere della prova che le compete.
Tale valutazione, chenella specie non si appiattisce sui dati formali e sulla prospettazione degli ispettori,può essere sindacata da questa Corte solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313), salvo il limite, nella specie riscontrabile, della “doppia conforme”. 5.– Con la quinta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti allegano la violazione degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ. e lamentano che la Corte di merito abbia equiparato la distinta posizione dei signori Maria Bandi e Sergio Bandi, senza considerare che l’imposizione contributiva concernente quest’ultima posizione «è illegittima in modo clamoroso» (pagina 22 del ricorso per cassazione): l’istruttoria escluderebbe per tabulas, in capo al signor Sergio Bandi, la qualità dicollaboratore abituale e continuativo. 5.1.–Anche questa critica non supera lo scrutinio di ammissibilità. 5.2.–Lungi dall’omettere la pronuncia su tutti i profili che le sono stati devoluti, la Corte di merito riconosce la fondatezza della pretesa anche con riferimento alla posizione di Sergio Bandi, senzaomologare fattispecie che sottopone ad autonoma e distinta disamina, memore delle peculiarità di ciascuna di esse (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).
Il motivo, pur adombrando la violazione di norme processuali, si risolve nell’istanza di riesaminare i fatti di causacon precipuo riguardo -7 - alla posizione di Sergio Bandi, come l’INPS rimarca nel controricorso (pagina 6), con rilievi che la memoria illustrativa non confuta adeguatamente. 6.–Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti prospettano, infine, la violazione degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e censurano la sentenza d’appello per avere disatteso, con «motivazione sbrigativa e fallace» (pagina 23 del ricorso per cassazione), le doglianze sulla genericità e sulla contraddittorietà del verbale ispettivo e dei successivi provvedimenti dell’INPS e dell’INAIL. 6.1.– La censura si rivela inammissibile, per un duplice e concorrente ordine di ragioni. 6.2.– Anzitutto, i giudici d’appello hanno evidenziato che, sulle carenze formali, il motivo di gravame è generico (pagina 4 della sentenza impugnata).
Come l’INPS ha puntualizzato nel controricorso (pagina 7), contro tali statuizioni, di per sé idonee a sorreggere la decisione, i ricorrenti non indirizzanocritiche pertinenti e circostanziate, volte ad avvalorare la violazione dell’art. 434 cod. proc. civ. 6.3.–In secondo luogo, il giudizio che s’instaura con l’opposizione contro un verbale di accertamento non si arresta alla verifica della regolarità formale dell’atto o dell’osservanza delle prescrizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, ma investe, in una prospettiva più ampia, il rapporto, contraddistinto da diritti e obblighi tra loro indissolubilmente connessi.
È sulla disamina del rapporto che ha correttamente orientato l’indagine la Corte di merito, senza circoscrivere l’approfondimento ai vizi formali dedotti con l’odierno ricorso e sprovvisti di valenza risolutiva, in considerazione del peculiare e più complessooggetto del contendere. -8 - Anche da questo punto di vista si apprezza, dunque, l’inammissibilità delle censure, inammissibilità che gli argomenti della memoria illustrativa non avversano in modo persuasivo. 7.–Dalle considerazioni esposte consegue il complessivo rigetto del ricorso. 8.–In ragione dell’interesse comune nella causa (art. 97 cod. proc. civ.), i ricorrenti devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo a favore di ciascuno dei controricorrenti, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. 9.–In conseguenza dell ’integrale rigetto del ricorso , occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo dei ricorrent i di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida a favore di ciascuno di essi nell’importo di Euro 3.000,00 per compensi, di Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p