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Ordinanza — n. 3519/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court rejects appeal for material error correction regarding litigation costs exemption rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3519/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Mario D'Amico's appeal seeking correction of a previous order regarding litigation costs. D'Amico argued the court incorrectly applied the loser-pays principle instead of an exemption rule based on a submitted declaration. The court rejected this claim because the specific declaration required by law to prove exemption was not found in the case file.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 152 disp. att. c.p.c.: A request for correction of a material error in litigation costs is denied when the supporting documentation required by law for an exemption is absent from the case file.

Parole chiave

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material error correction litigation costs exemption loser pays principle declaration of certification Cassazione appeal restituzione di prestazioni complementari condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 287 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
8629/2025 – pubblicata il 1 ° aprile 2025- in punto di liquidazione delle spese processuali, in quanto avvenuta secondo il principio della soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e non secondo la regola dell’esonero di cui all’art.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
, dovendo di contro correttamente applicarsi laregola dell’irripetibilità delle spese di lite,di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
art. 91 c.p
8629/2025 – pubblicata il 1 ° aprile 2025- in punto di liquidazione delle spese processuali, in quanto avvenuta secondo il principio della soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
art. 152 disp. att. c.p
e non secondo la regola dell’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 18610-2025 proposto da: D'AMICO MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANPIERO PASQUARIELLO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO; -resistente – per la correzione dell'ordinanza n. 8629/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 01/04/2025 R.G.N. 31259/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere Dott.

MARIA CASOLA. FATTI DI CAUSA Oggetto R.G.N.18610/2025 Cron. Rep. Ud29/01/2026 1. Con ricorsoproposto ai sensi degli artt. 391 - bis e 287 c.p.c., il sig. D’Amico Mario chiede la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 8629/2025 – pubblicata il 1 ° aprile 2025- in punto di liquidazione delle spese processuali, in quanto avvenuta secondo il principio della soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e non secondo la regola dell’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. 2.Ritiene, in particolare, il ricorrente c he la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un palese errore materiale nel non tenere conto, ai fini della liquidazione delle spese, della “dichiarazione sostitutiva ai fini dell’esonero delle spese processuali in caso di soccombenza ed ai fini dell’esonero del pagamento del CU”.

3. L’INPS si è costituito con memoria nel giudizio, al fine di eccepire l’inammissibilità del proposto ricorso.

4. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis, ultimo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La parte ricorrente richiede, col presente ricorso, la correzione o revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 8629/2025, per la parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, in quanto, ad avviso del signor D’Amico, la stessa sarebbe avvenuta erroneamente secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. , dovendo di contro correttamente applicarsi laregola dell’irripetibilità delle spese di lite,di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.

2. La parte ricorrente deduce di avere depositato la dichiarazione sostitutiva, ai fini dell’esonero delle spese, «a corredo dell’atto introduttivo come allegato n. 7».

3. Si rileva, tuttavia, che, agli atti di causa, non risulta presente, nelle forme previste dalla legge, l’ apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, come prescritto dall’ art. 152 disp. att. c.p.c.,ai fini dell’esonero del ricorrente dal pagamento delle spese processualidel giudizio di cassazione.

3. Per conseguenza, il ricorso va rigettato.

4. Non luogo a provvedere sulle spese di lite, conformemente alla natura del presente procedimento. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Così dec