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Decreto — n. 3502/2026 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court declares appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal accepted by the defendant.

Numero d'incarto Decreto — n. 3502/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal, which was accepted by the defendant. The procedural outcome relied on Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, which govern the requirements for and effects of a withdrawal. Since the defendant accepted the withdrawal, the court found no need to rule on the merits or allocate costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; A withdrawal of appeal accepted by the opposing party results in the immediate extinction of the proceedings without further adjudication.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings acceptance by defendant Code of Civil Procedure no merit ruling condono delle spese procedurali recupero dei costi desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
d.l. n. 68 del 2016
391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8662/2025 R.G. proposto da: Rosa Bifero, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Aiello -ricorrente- contro Titagarh Firema S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adalberto Perulli -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.3423/2024 depositata il 29/10/2024. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 8662/2025 Numero sezionale 151/2026 Numero di raccolta generale 3502/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 Così deciso in Roma, il 16/02/2026 La Presidente Titolare Adriana Doronzo Numero registro generale 8662/2025 Numero sezionale 151/2026 Numero di raccolta generale 3502/2026 Data pubblicazione 17/02/2026