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Ordinanza — n. 3457/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on litigation costs, upholding appellate court's total cost compensation due to subsequent legislative intervention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3457/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Alfredo Procaccini's appeal against the Second Instance Court of L'Aquila regarding litigation costs. Procaccini argued that total cost compensation was unjustified because the debt relief resulted from Inps recognizing prescription rather than a new law, and he had won on other claims. The court rejected this, ruling that the appellate court's reasoning regarding the legislative intervention was logical and not stereotyped, thus justifying the total cost shift to the losing party.

Regesto Legislator

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D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater; The total compensation of litigation expenses is justified when the relief stems from a subsequent legislative intervention, provided the lower court's reasoning is specific and not merely stereotyped.

Parole chiave

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litigation costs compensation subsequent legislative intervention prescription recognition appellate court reasoning surrender of costs incasso dei contributi di mantenimento credito di contributi restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore import

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., 18467/25
Cass.14036/24
Cass.9977/19
Cass.23914/25
Cass.8486/25
Cass.15945/22
Cass.15495/22
Tale motivazione, sulla cui fondatezza non deve entrarsi in questa sede –poiché il sindacato di legittimità non può spingersi fino a misurare la "gravità ed eccezionalità" delle ragioni (Cass.15495/22) – supera il vaglio di non implausibilità unicamente rimesso a questa Corte (Cass.23051/24).
Cass.23051/24
Tale motivazione, sulla cui fondatezza non deve entrarsi in questa sede –poiché il sindacato di legittimità non può spingersi fino a misurare la "gravità ed eccezionalità" delle ragioni (Cass.15495/22) – supera il vaglio di non implausibilità unicamente rimesso a questa Corte (Cass.23051/24).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 9873-2022 proposto da: PROCACCINI ALFREDO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI OSVALDO PICCIRILLI; -ricorrente - contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (GIA' EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -resistenti con mandato - Oggetto Spese di lite R.G.N.9873/2022 Cron. Rep. Ud.18/12/2025 avverso la sentenza n. 524/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 30/09/2021 R.G.N. 1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATOCHE La Corte d’appello di L’Aquila accoglieva in parte l’appello proposto da Alfredo Procaccini e dichiarava la prescrizione di un credito contributivo Inps portato da cartella esattoriale, mentre confermava la cessazione della materia del contendere per altricrediti già oggetto di sgravio.

Compensava interamente le spese di primo e secondo grado in quanto lo sgravio, che aveva determinato la cessazione della gran parte della materia del contendere, era intervenuto in forza di disposizione di legge sopravvenuta alla proposizione dell’iniziale ricorso di Procaccini. Avverso la sentenza, Alfredo Procaccini ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso, mentre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura.

In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTO CHE Con l’unico motivo di ricorso, Alfredo Procaccini deduce violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d’appello disposto la compensazione totale in assenza di gravi ed eccezionali ragioni. Specifica il motivo che parte dello sgravio non era avvenuto per sopravvenuta norma di legge ma per riconoscimento da parte dell’Inps della prescrizione maturata, e inoltre non poteva esservi ragione di compensazione rispetto al debito in ordine al quale Procaccini era risultato vittorioso in appello.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha motivato ex art.92 c.p.c. sulle ragioni per cui ha disposto la compensazione integrale, affermando che lo sgravio, che aveva portato alla cessazione della gran parte della materia del contendere, era intervenuto in forza di disposizione di legge sopravvenuta alla proposizione dell’iniziale ricorso di Procaccini. In ordine alla motivazione delle gravi ed eccezionali ragionidi compensazione, questa Corte ha affermato che essa è sindacabile in sede di legittimità ove siano addotte ragioni illogiche o incoerenti (Cass., S.U., 18467/25, Cass.14036/24, Cass.9977/19), oppure si tratti di motivazione stereotipata, che si esaurisca in clausole di mero stile o faccia leva su circostanze ininfluenti (Cass.23914/25, Cass.8486/25, Cass.15945/22).

Ora, la ricordata motivazione non poggia affatto su enunciazioni astratte o su valutazioni stereotipate, ma pone in risalto la peculiarità delle ragioni dell’accoglimento che, per la quasi totalità della pretesa creditizia, è derivato da sopravvenuto intervento legislativo cui seguì lo sgravio. Tale motivazione, sulla cui fondatezza non deve entrarsi in questa sede –poiché il sindacato di legittimità non può spingersi fino a misurare la "gravità ed eccezionalità" delle ragioni (Cass.15495/22) – supera il vaglio di non implausibilità unicamente rimesso a questa Corte (Cass.23051/24).

Il ricorso va conclusivamente respinto con condanna alle spese di lite nei confronti di AdER secondo soccombenza, nulla dovendosi statuire nel rapporto con Inps che non ha svolto attività difensiva. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore import