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Ordinanza — n. 3433/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3433/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3433/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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NANZA sul ricorso 1333-2025proposto da CHILÀ REGINA,rappresentata e difes a dall’avvocato FEDELE SCOTTI, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore – ricorren t e – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A. –intimato – per la cassazione dell’ordinanza del TRIBUNALE DI SALERNOn. 14745 del 2024,depositata il 10 dicembre 20 2 4 (R.G.N. 2884 /20 24 ).

Regesto Legislator

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Art. 42 c.p, art. 42 cod. proc. civ, art. 444 c.p, art. 50 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 3433/2026 — snciv · Corte di Cassazione: La competenza per territorio, pertanto, sarebbe determinata ai sensi dell’art. 444, terzo comma, cod. proc. civ. in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente, «da individuarsi in correlazione alla sede dell’impresa o ad una sua dipendenza» (pagina 8 dell’istanza). Tale sede sarebbe Salerno e al Tribunale della medesima città sarebbe devoluta, pertanto,la competenza per territorio. 2.–Il ricorso è fondato. 3.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla stregua dell’art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e alle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale.

Parole chiave

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incompetenza territoriale competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori contenzioso dell'assicurazione invalidità indennità di residenza competenza in materia di trust conflitto di competenza lavoristica

Disposizioni normative citate

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Art. 42 c.p
2.– La signora R egin a Chilà impugna l’ordinanza con istanza di regolamento necessario di competenza (art. 42 cod.
art. 42 cod. proc. civ
2.– La signora R egin a Chilà impugna l’ordinanza con istanza di regolamento necessario di competenza (art. 42 cod. proc. civ.) , illustrata da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
art. 444 c.p
Invero, «al criterio di collegamento della residenza –che in base al primo comma dell’art. 444 c.p.c.
art. 50 cod. proc. civ
Si deve dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro , davanti al quale vanno rimesse le parti nei termini dilegge ( art. 50 cod. proc. civ.
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Testo completo

NANZA sul ricorso 1333-2025proposto da CHILÀ REGINA,rappresentata e difes a dall’avvocato FEDELE SCOTTI, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore – ricorren t e – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A. –intimato – per la cassazione dell’ordinanza del TRIBUNALE DI SALERNOn. 14745 del 2024,depositata il 10 dicembre 20 2 4 (R.G.N. 2884 /20 24 ).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 12 novembre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. Lette le conclusioni del PROCURATORE GENERALE, in persona della dottoressa TIZIANA ORRÙ, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.–Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza per territorio riguardo alle domande R.G.N.1333/2025 Cron. Rep. C.C. 12/11/2025 giurisdizione Obblighi contributivi. Regolamento necessario di competenza. Art. 42 c.p.c. -2 - della signora Regina Chilà, volte a sentir dichiarare la prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 10020040061393035502.

Il Tribunale di Salerno ha indicato come competente per territorio il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro. A fondamento della decisione, il Tribunaleevidenzia che «gli avvisi di addebito INPS hanno ad oggetto l’omesso versamento di contributi dovuti alla Gestione Commercianti e che la controversia riguardante gli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo (come nella specie) rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444, comma 1, c.p.c.» (pagine 1 e 2 dell’ordinanza impugnata).

La residenza dell’attore deve intendersi riferita all’assicurato della cui posizione contributiva si discut e in causa, indipendentemente dal fatto che l’assicurato rivesta la qualità di attore o di convenuto. La competenza per territorio spetta, dunque, al Tribunale di Vallo della Lucania, in quanto l’opponente «risiede nel comune di Acea, compreso nella circoscrizione di detto Tribunale»(pagina 2). 2.– La signora R egin a Chilà impugna l’ordinanza con istanza di regolamento necessario di competenza (art. 42 cod. proc. civ.) , illustrata da memoria in prossimità dell’adunanza camerale. 3.–L’INPS non ha dispiegato difese in questa sede . 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. 5.– Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendoil rigetto del ricorso. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– La ricorrente lamenta che il Tribunale di Salerno abbia erroneamente declinato la propria competenza per territorio a favore -3 - del Tribunale di Vallo della Lucania, in quanto la controversia riguarderebbe « cartelle di pagamento emesse per la riscossione di contributi previdenziali originati da modelli DM10, dovuti dal datore di lavoro» (pagina 6 del ricorso ) e non la contribuzione dovuta quale lavoratore autonomo. Il modello DM10, in particolare, sarebbe «compilato dal datore di lavoro per denunciare all’INPS le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell’INPS, delle agevolazioni e degli sgravi» (pagina 7del ricorso).

La competenza per territorio, pertanto, sarebbe determinata ai sensi dell’art. 444, terzo comma, cod. proc. civ. in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente, «da individuarsi in correlazione alla sede dell’impresa o ad una sua dipendenza» (pagina 8 dell’istanza). Tale sede sarebbe Salerno e al Tribunale della medesima città sarebbe devoluta, pertanto,la competenza per territorio. 2.–Il ricorso è fondato. 3.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla stregua dell’art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e alle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale.

Tale ufficio s’identifica con quello investito del potere di gestione esterna e dunque legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza (Cass., sez. VI-L, 1° marzo 2019, n. 6178). Invero, «al criterio di collegamento della residenza –che in base al primo comma dell’art. 444 c.p.c. vale come canone generale –vanno ricondotte tutte le controversie previdenziali siano esse relativea diritti o ad obblighi (ma non di datori di lavoro); mentre al diverso criterio della sede dell ’ ufficio dell ’ ente previsto nel terzo comma - che vale -4 - come regola speciale - vanno riportate tutte le controversie specificamente riferite agli obblighi dei datori di lavoro» (Cass., sez.

VI-L, 21 novembre 2019, n. 30472, punto 8 del Rilevato). 4.–Nel caso di specie, l’oggetto del contendere concerne proprio gli obblighi previdenziali del datore di lavoro. Come emerge dalle puntuali deduzioni che corredano l’istanza proposta ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. e scalfiscono il diverso inquadramento delineato dall’ordinanza impugnata (pagina 7 del ricorso, che riproduce gli stralci significativi dell’atto impugnato), il giudizio verte sugli obblighi contributivi dell’odierna ricorrente «per i suoi dipendenti […], in quanto afferenti a contributi richiesti in seguito a invio del modello DM10» (pagina 5 del ricorso per regolamento di competenza).

La ricorrente puntualizza che il modello DM10 di cui si discute racchiude la denuncia all’INPS delle retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, dei contributi dovuti, dell’eventuale conguaglio con le prestazioni anticipate per conto dell’INPS, delle agevolazioni e degli sgravi (cfr., a tale riguardo, la già richiamata pagina 7). Come la ricorrente ribadisce anche nella memoria illustrativa (pagine 2 e 3), si controverte, in definitiva, sui contributi dovuti dal datore di lavoro per i suoi dipendenti e, pertanto, non viene in rilievo la posizione dell’obbligato quale lavoratore autonomo. 5.–Al caso di specie, conseguentemente, non si attaglia la regola sancita dall’art. 444, primo comma, cod. proc. civ., che attribuisce alla competenza del Tribunale, nella cui circoscrizione risiede l’attore, l e controversie inerent i agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo ( Cass., sez.

VI - L, 7 novembre 2011, n. 23141; negli stessi termini, Cass., sez. VI-L, 20 luglio 2020, n. 15417, e 12 ottobre 2016, n. 20578). 6.– Ne deriva che competente per territorio è il Tribunale di Salerno, quale giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell ’ ente -5 - deputato a esaminare la posizione previdenziale dei lavoratori, a ricevere i contributi e a recuperarli. 7.– Dalle considerazioni svolte conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’ordinanza impugnata. Si deve dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro , davanti al quale vanno rimesse le parti nei termini dilegge ( art. 50 cod. proc. civ. ), anche per la disciplina delle spese del presente regolamento.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale rimette le parti nei termini di legge, anche per la pronuncia su