Ordinanza Interlocutoria — n. 3384/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati SAMUELA PISCHEDDA, MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorren t e – contro EL MOKHTATIF ABDELGHANI e MANOUAR ABDELMAJID, rappresentati e difesi, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ALESSANDRO CAPUZZO, BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, con domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due difensori, in ROMA, VIA CRESCENZIO, 58 –controricorrenti – per la cassazione dell a sentenza n. 194 del 20 23 del la CORTE D’APPELLO DI VENEZIA , depositata l’11 aprile 20 2 3 (R.G.N. 502/2020).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2697 cod. civ, art. 116 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 3384/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Tale istanza, depositata in via telematica, non risulta trasmessa al Primo Presidente. È dunque necessario rinviare a nuovo ruolo la trattazione del presente ricorso, in attesa che la cancelleria della sezione lavoro -4 - provveda agl’incombenti di sua competenza e il Primo Presidente esamini l’istanza che gli è stata rivolta. P.Q.M La Corte dispone che la cancelleria della sezione lavoro trasm etta al Primo Presidente l’istanza proposta dai controricorrenti ai sensi dell’art. 376, secondo comma, cod. proc. civ. e rinvia a nuovo ruolo la trattazionedel ricorso.
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NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati SAMUELA PISCHEDDA, MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorren t e – contro EL MOKHTATIF ABDELGHANI e MANOUAR ABDELMAJID, rappresentati e difesi, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ALESSANDRO CAPUZZO, BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, con domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due difensori, in ROMA, VIA CRESCENZIO, 58 –controricorrenti – per la cassazione dell a sentenza n. 194 del 20 23 del la CORTE D’APPELLO DI VENEZIA , depositata l’11 aprile 20 2 3 (R.G.N. 502/2020).
R.G.N.19597/2023 Cron. Rep. C.C. 12/02/2026 giurisdizione Fondo di garanzia e pagamento delle retribuzioni e del TFR. Accertamento del credito. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 1 2 febbraio2026 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravameproposto d a ll’INPS contro la pronuncia del Tribunale di Vicenzae, per l’effetto, ha accertato il diritto dei signori Abdelghani El Mokhtatif e Abdelmajid Manouar, lavoratori dipendenti di Eweniks s.r.l. dal 2012 fino all’ottobre 2015, di ottenere dal Fondo di garanzia il pagamento delle retribuzioni di luglio, agosto e settembre 2015 e le competenze relative al trattamento di fine rapporto (TFR), somme che il datore di lavoro, dichiarato fallito dal Tribunale di Rovigo con sentenza del 13 maggio 2016, non ha corrisposto.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che i lavoratori non avrebbero potuto intentare alcuna azione né nei confronti della società, cancellata dal registro delle imprese e dunque estinta, né nei confronti dei soci, che non avrebberopercepito alcunché nella ripartizione dell’attivo. Nel caso di specie, il credito è suffragato dalla relazione della curatrice fallimentare. 2.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza d’appello , formulando due motivi di censura, illustrati da memoria in prossimità della trattazione camerale. 3.– I signori Abdelghani El Mokhtatif e Abdelmajid Manouar resistono con il medesimo controricorso, egualmente illustrato da memoria. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma, della legge 29 -3 - maggio 1982, n. 297, dell’art. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, anche in relazione all’art.2495 cod. civ. Avrebbe errato la Corte di merito nel riconoscere il diritto dei lavoratori di conseguiredal Fondo di garanzia il pagamento delle ultime retribuzioni e del TFR «pur in assenza di idoneo titolo giudiziale di accertamento del credito retributivo e di esperimento dell’azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro, e relativa condanna» (pagina 12 del ricorso per cassazione).La previa verifica giudiziale del credito, nei confronti del legittimo contraddittore,sarebbe un requisito imprescindibile, «al fine di addivenire ad un corretto accertamento e ad una giusta quantificazione della pretesa retributiva e, quindi, della connessa prestazione previdenziale » (pagina 10 del ricorso per cassazione).
All’Istituto, estraneo al rapporto di lavoro, sarebbe preclusa, difatti,ogni contestazione sull’an e sul quantum delle pretese retributive. 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce, in via gradata,la violazione del combinato disposto dell’art. 2, secondo e quinto comma, della legge n. 297 del 1982, degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, anche in relazione all’art. 2697 cod. civ. e all’art. 116 cod. proc. civ. La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per aver accertato il credito sulla scorta di un’erronea valutazione delle risultanze probatorie, inidonee ad avvalorare la pretesa dei lavoratori. 3.–I controricorrenti, ai sensi dell’art. 376, secondo comma, cod. proc. civ., hanno proposto istanza di rimessione alle sezioni unite.
Tale istanza, depositata in via telematica, non risulta trasmessa al Primo Presidente. È dunque necessario rinviare a nuovo ruolo la trattazione del presente ricorso, in attesa che la cancelleria della sezione lavoro -4 - provveda agl’incombenti di sua competenza e il Primo Presidente esamini l’istanza che gli è stata rivolta. P.Q.M La Corte dispone che la cancelleria della sezione lavoro trasm etta al Primo Presidente l’istanza proposta dai controricorrenti ai sensi dell’art. 376, secondo comma, cod. proc. civ. e rinvia a nuovo ruolo la trattazionedel ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del12 feb