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Ordinanza Interlocutoria — n. 3341/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 3341/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3341/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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INANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 9798-2020proposto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ORONZO MAZZOTTA e SAVERIO CASULLI, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo difensore,in ROMA, VIA ANNIA FAUSTINA, 5D – ricorren t e – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 –controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 244 del 20 1 9 del la CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 16 settembre 20 1 9 (R.G.N. 106/2018).

Regesto Legislator

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art. 2115 cod. civ, art. 1362 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 3341/2026 — snciv · Corte di Cassazione: RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.1322, 1362, 1363 e 1366 cod. civ. e conseguente falsa applicazione dell’art. 2115 cod. civ., dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell’art. 1 deldecreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389. Avrebbe errato la Corte di merito nell’omettere di valutare nel loro complesso, anche alla luce del comportamento delle parti (art. 1362 cod. civ.), le intese successive all’intimazione del licenziamento e nel presupporre in modo assiomatico l’irretrattabilità di tale licenziamento.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati rimborso dei contributi indennità di disoccupazione per dirigenti percepzione indebita di disoccupazione arretrati di salario finanziamento della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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art. 2115 cod. civ
e conseguente falsa applicazione dell’art. 2115 cod. civ., dell’art.
art. 1362 cod. civ
Avrebbe errato la Corte di merito nell’omettere di valutare nel loro complesso, anche alla luce del comportamento delle parti (art. 1362 cod. civ.), le intese successive all’intimazione del licenziamento e nel presupporre in modo assiomatico l’irretrattabilità di tale licenziamento.
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Testo completo

INANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 9798-2020proposto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ORONZO MAZZOTTA e SAVERIO CASULLI, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo difensore,in ROMA, VIA ANNIA FAUSTINA, 5D – ricorren t e – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 –controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 244 del 20 1 9 del la CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 16 settembre 20 1 9 (R.G.N. 106/2018).

R.G.N.9798/2020 Cron. Rep. C.C. 11/11/2025 giurisdizione Indennità di mancato preavviso. Obblighi contributivi. Ricostituzione del rapporto di lavoro. -2 - Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio de l l’ 1 1 novembre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Siena, ha accertato l’obbligo di Banca Monte dei Paschidi Siena s.p.a. di versare l’importo di Euro 828.208,46, a titolo di contributi sull’indennità di mancato preavviso non erogata a undici dirigentilicenziati.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che, alla data di comunicazione del licenziamento, è sorto il diritto dei dirigenti di percepire l’indennità sostitutiva del preavviso e che a tale diritto si riconnette l’obbligo della banca di corrispondere la contribuzione sui relativi importi. È ininfluente la successiva ricostituzione dei rapporti di lavoro, che non si estrinseca in una revoca del pregresso licenziamento, nelle forme prescritte dalla legge,ma si traduce in una fictio iuris e vale a «costituire nuovi rapporti di lavoro –nuovi in quanto frutto di un nuovo accordo negoziale – regolamentati come se costituissero la prosecuzione dei precedenti» (pagina 6 della pronuncia d’appello).

Ad ogni modo, tale ricostituzione non può essere opposta all’Istituto enon può dunque pregiudicare «diritti dei terzi già sorti in conseguenza dell’atto dismissivo (il recesso)» e correlati a «un rapporto diverso e autonomo che si connota per la presenza di profili pubblicistici» (la già richiamata pagina 6). Infine, non può essere accolta la domanda subordinata, volta a defalcare i contributi corrisposti in relazione ai rapportiche sono stati ricostituiti in virtù delle transazioni: tali contributi, invero, si raccordano a «un obbligo del tutto diverso da quello gravante sulla società in relazione all’indennità sostitutiva del preavviso riferibile ai -3 - recessi intimati e di cui qui si discute» (pagina 9 della pronuncia impugnata). 2.–Contro la sentenza d’appello Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ricorre per cassazione, articolando tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale. 3.–L’INPS replica con controricorso . 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.1322, 1362, 1363 e 1366 cod. civ. e conseguente falsa applicazione dell’art. 2115 cod. civ., dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell’art. 1 deldecreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389. Avrebbe errato la Corte di merito nell’omettere di valutare nel loro complesso, anche alla luce del comportamento delle parti (art. 1362 cod. civ.), le intese successive all’intimazione del licenziamento e nel presupporre in modo assiomatico l’irretrattabilità di tale licenziamento.

Nel caso di specie, il rapporto di lavoro sarebbe stato ripristinato consensualmente, nell’esercizio dell’autonomia riconosciuta dall’art.1322 cod. civ., e sarebbe stato così revocato l’originario licenziamento. 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1322, 1362, 1363, 1366 e 1373 cod. civ. e dell’art. 18, decimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e conseguente falsa applicazione dell’art. 2115 cod. civ., dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969 e dell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, come convertito. -4 - La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per aver postulato l’irreversibilità degli effetti prodotti dal licenziamento, senza trarre le necessarie implicazionidal successivo dipanarsi della vicenda e, in particolare, d a l sopravvenuto ripristino della funzionalità sia formale che sostanziale del precedente rapporto di lavoro.

Tale ripristino denoterebbe, per fatti concludenti, la revoca dell’originario recesso del datore di lavoro, con efficacia ex tunc. Né la revoca imporrebbe l’osservanza della procedura regolata dall’art. 18, decimo comma, dello statuto dei lavoratori,e peraltro inapplicabile ai dirigenti. 3.–Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta, infine, in via gradata, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, secondo comma, e 1373 cod. civ. e conseguente falsa applicazione dell’art. 2115 cod. civ., dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969 e dell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, come convertito.

La sentenza d’appello sarebbe erronea anche per aver negato lo scorporo dei contributi corrisposti in relazione ai rapporti di lavoro ripristinatie fino alla successiva risoluzione consensuale. Prendendo le mosse dall’asserita irreversibilità del recesso, sarebbe inevitabile concludere che «il periodo lavorato successivamente al recesso debba essere considerato come preavviso, su cui quindi almeno parzialmente sarebbero stati versati i contributi» (pagina 29 del ricorso per cassazione). Tali contributi, pertanto, dovrebbero essere detratti dal complessivo ammontare che l’Istituto ha richiesto. 4.– L’INPS, nel controricorso, disconosce l’opponibilità del la transazione invocata dalla ricorrente e replica che la rinuncia all’erogazione dell’indennità di mancato preavviso non estingue l’obbligo contributivo del datore di lavoro, una volta che si accerti il diritto dei dirigenti licenziati di percepire tale indennità. 5.– Le censure s i appuntano sul nesso che intercorre tra le pattuizioni stipulate dalle parti del rapporto di lavoro, nell’esercizio -5 - dell’autonomia valorizzata a più riprese nel ricorso, e l’obbligazione contributiva, connotata da caratteri pubblicistici e, dunque , indisponibile, secondo la prospettazione propugnata dal controricorrente.

La vicenda, contraddistinta dalla ricostituzione del rapporto di lavoro dopo l’iniziale licenziamento e dal versamento dei contributi inerenti al rapporto ripristinato, ben si può riproporre in una molteplicità di fattispecie,anche alla luce del radicarsi degli strumenti di risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro. Pertanto, si possono cogliere ictu oculi le ragguardevoli implicazioni sistematiche dei profili devoluti a questa Corte e scandagliati anche in Cass., sez. lav., 13 maggio 2021, n. 12932, chiamata a dirimere una controversianon dissimile da quella odierna.

Per la rilevanza nomofilattica delle questioni controverse, tanto gli argomentienunciati nel ricorso e, da ultimo , nella memoria illustrativa (cfr., in particolare, le pagine 2 e seguenti sulla domanda subordinata di detrazione dei contributie sui vizi di violazione di legge denunciati) quantoi rilievi critici dell’Istituto meritano di essere vagliati in pubblica udienza, con l’apporto della Procura Generale e della discussione delle parti. P.Q.M La Cortedispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la