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Ordinanza — n. 3323/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer fee increase for complex acts but dismisses claim regarding INPS incidental appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3323/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the appellant's claim for increased legal fees based on the complexity of the acts, rejecting the argument that the fee calculation was arbitrary. Conversely, the court declared the second ground inadmissible because the alleged 'incidental appeal' by INPS did not exist in the contested judgment. Consequently, the lower court's decision on fees was overturned and remanded for a new ruling.

Regesto Legislator

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Art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014; Art. 92 comma 2 c.p.c.: The mere use of telematic modes does not automatically justify a fee increase, which requires a judicial assessment of the act's actual complexity, while claims of procedural nullity based on non-existent incidental appeals are inadmissible.

Parole chiave

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legal fees calculation telematic acts complexity incidental appeal nullity lawyer compensation regulation procedural inadmissibility rimborso dei contributi recupero delle spese esecutive averi di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2233 c.c.
3 c.p.c.-è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2233 c.c. e dell'art.
Art. 4 D.M. n. 55 del 2014
È da disattendere anche la richiesta di maggiorazione del 30%, Nell’interpretare l’art. 4, comma 1 bis, del D.M.
Art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55 del 2014
È da disattendere anche la richiesta di maggiorazione del 30%, Nell’interpretare l’art. 4, comma 1 bis, del D.M.
Art. 92 comma 2 c.p.c.
–è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.-è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art.
art. 2233 c.c
3 c.p.c.-è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2233 c.c.
art. 96 c.p
Pertanto, se la compensazione di 1/3 delle spese di lite , nei confronti di ADER e dell’INAIL, «può essere accettata e (d è) condivisibile» appare ingiustificata e illegittima nei confronti dell’INPS, il cui contegno andrebbe sanzionato anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c 9.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28749 del 2025
L’operata liquidazione si sottrae, pertanto,ai mossi rilievi, in quanto contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa(in motiv., Cass. n. 28749 del 2025 ) , non sindacabile in questa sede.
Cass. n. 9464 del 2025
Cass. n. 24532 del 2023
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17534-2022 proposto da: GERLI EZIO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO MOLTENI; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LORELLA FRASCONA', RAFFAELA FABBI; -controricorrente – nonché contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – nonché contro Oggetto Liquidazione spese.

Minimi tariffari R.G.N.17534/2022 Cron. Rep. Ud11/11/2025 I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 208/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/03/2022 R.G.N. 1107/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dallaConsigliera Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. La Corte di Appello di Milano ha riformato la decisione di primo grado quanto alla statuizione sulle spese. Il Tribunale, accolta la domanda dell’odierno ricorrente avente ad oggetto l’accertamento negativo dei crediti Inps e Inail, portati rispettivamente in due cartelle esattoriali, aveva, poi, integralmente compensato le spese di lite. In parziale accoglimento del motivo di appello, la Corte territoriale ha mantenuto ferma la compensazione nella misura di 1/3; ha, invece, posto i restanti 2/3 a carico delle parti soccombenti. Ha quindi liquidato le spese in favore dell’odierno ricorrentein euro 2100,00 per il giudizio dinanzi al Tribunale ( 2/3 dell’intero, pari ad euro 3150,00) e in euro 3200,00 per il grado di appello (2/3 dell’intero, pari ad euro 4800,00).

2. Avverso la decisione, ricorre Ezio Giovanni Gerli, con due motivi, successivamente illustrati con memoria. Si sono costituiti, con controricorso, l’Inail e l’Agenzia delle Entrate e Riscossione. L’Inps non ha svolto difese, depositando unicamente procura speciale.

3. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio all’esito della quale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. CONSIDERATO CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.-è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 -regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense- come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 (che ha introdotto il comma 1 bis all'art. 4 del D.M. n 55 del 2014) e delle tabelle 1 – 2 dei parametri ad esso allegate, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012. Parte ricorrente assume il mancato rispetto dei parametri legali. Deduce di aver presentato nota spese e lamenta che la Corte di appello non hamotivato sia in relazione alle singole voci richieste sia con riferimento alla maggiorazione del 30% , richiesta per la redazione degli atti con tecniche informatiche. In ogni caso, risulterebbero violati i parametri minimi che, ratione temporis, vanno individuati in euro 6 . 664,55 , per il primo grado,e in euro 7.856,05, per il secondo grado. Assume anche che il compenso per la fase lafase istruttoria è ineludibile.

5. Il motivo è fondato nei sensi segnati dalla presente motivazione. E’ principio della Corte che «in presenza di […] nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, [il giudice] non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi […] ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe» (tra le più recenti, Cass. nn. 22762e 727 del 2023).

In ogni caso, anche in assenza di nota specifica, «il giudice, ove laliquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in baseai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, inquanto aventi carattere inderogabile » (tra le altre, Cass. n. 9815del 2023). Nel caso di specie, il provvedimento di liquidazione dei compensi è reso l’8 marzo 2022. Il valore della causa, da determinarsi in ragione dei crediti portati nelle due cartelle e «dichiarati non dovuti», è di « euro 148.541,77 » (pari alla somma di euro 146.617,77 e di euro 1.925,20).

Ciò posto, quanto al giudizio di primo grado, osserva il Collegio che la liquidazione contenuta nella sentenza impugnata, tenuto conto dello scaglione di riferimento (tra 52.000,00 e 260.000 ,00 euro ) , anche a prescindere dalla analitica valutazione della nota spese, si pone al di sotto del minimo inderogabile, stabilito per le cause di previdenza, che è paria complessivi euro 6 . 552,00 ( per le quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale). Pertanto, il minimo inderogabile del corrispettivo dovuto al difensore, tenuto conto della disposta compensazione nella misura di 1/3, era di euro 4.368,00.

6. Le ce n sure, viceversa, non sono fondate per quanto riguarda il giudizio in grado di appello. In relazione al giudizio di impugnazione, il valore della causa non era più costituito dall’importo dei crediti contributivi ma dall’oggetto del gravame e, dunque, nella specie, dalle spese di lite, negate in primo grado (in argomento, v. Cass. n. 29420del 2019 ). Nello specifico, avuto riguardo all'importo massimo domandatoa titolo di compensi professionali, il valore della causa rientrava nello scaglione tra 5.00 0 ,00 e 26.000,00 euro. L’operata liquidazione si sottrae, pertanto,ai mossi rilievi, in quanto contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa(in motiv., Cass. n. 28749 del 2025 ) , non sindacabile in questa sede.

7. È da disattendere anche la richiesta di maggiorazione del 30%, Nell’interpretare l’art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55 del 2014, questa Corte ha chiarito che la mera utilizzazione di modalità telematiche non giustifica, di per sé, l’incremento del compenso. Non si tratta, in altre parole, di una maggiorazione obbligatoria: la norma rimette al giudice di valutare l’effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale (Cass., n. 9464 del 2025, non massimata; Cass., n. 24532 del 2023) insindacabile in sede di legittimità, fatto salvo il controllo sulla motivazione.

Si è anche precisato (in ultimo, Cass. n. 28749 del 2025 cit.) che su questi principi non ha inciso la modifica normativa introdotta dal d.m. n. 147 del 2022 che ha espunto, dal testo originario della norma, l’inciso « di regola ». Ai fini della maggiorazione resta necessario il giudizio di « idoneità » delle tecniche di redazione adottate ad agevolare la consultazione degli atti. Pertanto, le censure che, in parte qua, si fondano sull’assunto che l’incremento del compenso competa a prescindere dalle caratteristiche intrinseche dell’atto redatto e, quindi, neppure illustrano e dimostra no , come invece sarebbe stato necessario, quali atti erano stati redatti con tecniche tali da realizzare le finalità espresse dalla disposizione, sono da respingere.

8. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. –è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente deduce che l’INPS avrebbe «interposto un vero e proprio appello incidentale», rigettato dalla Corte di merito . Pertanto, se la compensazione di 1/3 delle spese di lite , nei confronti di ADER e dell’INAIL, «può essere accettata e (d è) condivisibile» appare ingiustificata e illegittima nei confronti dell’INPS, il cui contegno andrebbe sanzionato anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c 9.

Il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità perché argomentato con riferimento ad una vicenda processuale che non trova corrispondenza in quella che emerge dalla sentenza impugnata. La Corte di appello non interpreta affatto la difesa dell’ I nps come propositiva di un’impugnazione incidentale, né le censure illustrano specificamente situazioni di nullità processuale exart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. 10.In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, dichiarato inammissibile il secondo. La sentenza impugnata è, dunque, cassata , per quanto di ragione, con rinvio alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, deciderà la causa nel rispetto delle indicazioni date e provvederà anche alla regolazione delle spese di legittimità.

La Corte accoglie il primo motivo, nei termini di cui in motivazione, e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cor