Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3222/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses Alitalia's appeal, upholding workers' claim that a sham subcontracting contract rendered the dismissal void.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3222/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Alitalia's appeal against a lower court ruling that declared a dismissal void due to a fraudulent subcontracting arrangement. The workers argued that Sky Road was merely an interposed entity, not the real employer, while Alitalia contended the dismissal should stand. The court affirmed that in a non-genuine subcontracting scenario, acts by the interposed party are legally attributable to the actual employer, validating the workers' claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2697 c.c.; Art. 18 co. 1° Statuto dei Lavoratori: In a non-genuine subcontracting arrangement, acts performed by the interposed entity are legally attributable to the actual employer, rendering dismissals by the interposed party void.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent subcontracting interposed entity void dismissal actual employer labor law attribution diritto della navigazione aerea associazione internazionale dei trasporti aerei compensazione ed assistenza ai passeggeri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c. e artt.29 D.Lgs n.
Art. 18 co. 1° Statuto dei Lavoratori
23/2015, con indennità pari a due mensilità per ogni anno di lavoro, ovvero, in via subordinata, con applicazione art. 18 novellato, con indennità risarcitoria ricompresa tra 12 e 24 mensilità.
Art. 421 c.p.c.
Con il quinto motivo è denunciata la violazione dell’art. 421 c.p.c. e 112 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
art. 2697 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c.
art. 2697 cod. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c.
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
4)-Violazione art. 29 d.lgs. n. 276/2003, art.
art. 38 d.lgs. n. 81/2015
276/2003, art. 38 d.lgs. n. 81/2015, art.
art. 23 d.lgs. n. 23/2015
81/2015, art. 23 d.lgs. n. 23/2015 (art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 29577/25
da ultimo Cass. n. 29577/25.
Cass. n. 36724/2021
Cass. n. 26597/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sulricorso 10296-2022 proposto da: ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, FRANCESCO BARTOLOTTA, FEDERICA PATERNO'; -ricorrente - contro GAROFOLI MAURO, GRILLO EMANUELE, MINI' SALVATORE, rappresentati e difesi dagli avvocati PATRIZIA TOTARO, GIUSEPPE MARZIALE; -controricorrenti - nonché contro SKYROAD ITALIA S.R.L.; Oggetto R.G.N.10296/2022 Cron. Rep. Ud.19/11/2025 -intimata - avverso la sentenza n. 689/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2022 R.G.N. 3533/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato FRANCESCO BARTOLOTTA; udito l'avvocato GIUSEPPE MARZIALE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma , in riforma di quanto statuito dal locale tribunale, aveva accolto il ricorso di Mauro Garofoli, Emanuele Grillo e Salvatore Minì e quindi dichiarato l’illegittimità dell’appalto intercorso tra SkY Road Italia srl fallita e Alitalia Sai spa e, accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti lavoratori e la società Alitalia a decorrere dal 1.3.2015, dichiarava inesistente il licenziamento intimato il 19.2.2018 da Sky Road, ordinando ad Alitalia il ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro, con inquadramento corrispondente a quello già posseduto dai lavoratori e con condanna della stessa società al pagamento delle retribuzioni maturate dal 16.4.2018 sino alla sentenza, quantificate singolarmente nel dispositivo della decisione così assunta.

La corte territoriale riteneva che avesse errato il tribunale nel valutare insufficienti e generiche le allegazioni dei lavoratori soprattutto in punto di esercizio e contenuto delle direttive ricevute e che le deposizioni dei testi escussi andassero vagliate, diversamente da quanto fatto dal tribunale, alla luce del contratto di appalto, del suo complessivo contenuto e della sua effettiva genuinità. Rivalutando in tal modo il materiale probatorio, la corte territoriale accertava l’illegittimità dell’appalto e la conseguente illegittimità del licenziamento, in quanto proveniente da soggetto non identificato quale reale datore di lavoro.

Avverso detta decisione proponeva ricorso Alitalia Società Aerea Italia Spa in amministrazione straordinaria con 5 motivi cui resistevano i lavoratori con controricorso. Entrambe le parti depositavano successiva memoria. L’Ufficio della Procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c. e artt.29 D.Lgs n. 276/2003 e 1655 c.c. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.). Con tale motivo si censura la affermazione della corte di merito circa gli oneri probatori gravanti tra le parti ove sia in discussione l’individuazione del reale rapporto di lavoro e dell’effettivo datore di lavoro.

La corte di merito aveva ritenuto errata la valutazione del tribunale che aveva giudicato non sufficienti le allegazioni circa il potere direttivo ed aveva letto le testimonianze rese escludendo il raffronto delle stesse con il contratto di appalto che, già in alcune parti, denotava la non genuinità dello stesso. Deve premettersi che, come indicato nella sentenza gravata, il tribunale aveva rilevato la insufficienza delle “allegazioni” da parte del lavoratore circa la pregnanza delle direttive ed aveva ritenuto che tale criterio, rispetto a mansioni elementari, non assumessero particolare rilievo ai fini della individuazione del datore di lavoro.

Rispetto a tale statuizione la Corte di merito aveva valutato che era onere del datore di lavoro dar prova della genuinità dell’appalto e non del lavoratore; a tal fine la corte richiamava quanto statuito dal collegio di legittimità (Cass. n. 29889/2019) in punto di oneri probatori in cause di analogo contenuto di quella in esame (accertamento del rapporto di lavoro nei confronti di datore di lavoro non formale, ma sostanziale, nel caso di appalto). 2)-Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 29 d.lgs n. 276/2003 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).

La censura lamenta la valutazione svolta dal giudice del merito circa le ragioni attestanti la non genuinità dell’appalto, con riguardo al criterio del potere organizzativo direttivo e disciplinare. I motivi possono essere trattati congiuntamente poiché entrambi attinenti alla valutazione svolta dal giudice d’appello circa la genuinità dell’appalto e imputabilità del rapporto di lavoro all’effettivo datore di lavoro. La corte territoriale, partendo dall’analisi del contratto di appalto, valutava che già in esso erano verificabili le “contaminazioni” tra le attività richieste ai dipendenti in ragione dei servizi oggetto dell’appalto ed attività invece svolte direttamente su richiesta della committente (pag. 8 sentenza).

A tale dato contrattuale aggiungeva la valutazione sulle testimonianze rese con riguardo alle direttive (impartite dai responsabili in turno Alitalia), al materiale utilizzato nelle attività dell’appalto, alle prestazioni richieste di natura estranea al contratto di appalto ed infine alla sostituzione, all’occorrenza, del personale Alitalia. Il giudizio in concreto svolto, basato sulle allegazioni introdotte dalle parti e sui dati istruttori acquisiti nel processo, rispetto ai quali la corte di merito aveva anche considerato le testimonianze di segno contrario alle ragioni addotte dai ricorrenti (valutava inattendibile la teste Mercurio), deve considerarsi in linea con quanto statuito da questo Giudice di legittimità in punto di oneri probatori, secondo cui l'onere della prova della non genuinità dello stesso non poteva che ricadere, sulla base dell'ordinario criterio dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore come del resto chiarito dalla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte maturata nel vigore della legge n. 1369 del 1960 (Cass.n.19412/2020;

Cass. n. 670 del 2004, Cass. n. 13388 del 2000, Cass. n. 6860 del 1998). A tali principi la corte di merito si è in concreto attenuta (al di là di enunciazioni non condivisibili ma irrilevanti rispetto al concreto procedimento valutativo seguito) e, infatti, il giudizio svolto, ha correttamente accertato se all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita dimanodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551/2020).

L’esito della valutazione, rispondente ai principi sopra enunciati, non è poi sindacabile in questa sede di legittimità in quanto, attendendo ad una valutazione di fatto, estranea al perimetro in cui opera la Corte di cassazione. 3)-Con il terzo motivo è denunciato l’omesso esame di fatti decisivi quale il “quadro di insieme del contratto di appalto” (art. 360 co.1 n.5 c.p.c.) . Il motivo è inammissibile. Questa Corte anche recentemente ha ribadito che “L'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, nonfa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certofatto o di una determinata situazione giuridica” (Cass. n. 2961/2025) La denuncia di omissione diretta all’intero compendio contrattuale, più che costituire la sollecitazione a esaminare un fatto storico non considerato, in realtà sollecita una nuova complessiva valutazione del merito della controversia, il che è estraneo al giudizio di legittimità. 4)-Violazione art. 29 d.lgs. n. 276/2003, art. 38 d.lgs. n. 81/2015, art. 23 d.lgs. n. 23/2015 (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) La società lamenta la propria estraneità rispetto al licenziamento intimato dalla formale datrice di lavoro nonché la errata statuizione sulle relative conseguenze come individuate dalla corte.

In particolare, rileva che l’eventuale data di decorrenza del rapporto di lavoro avrebbe dovuto coincidere con dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015, con indennità pari a due mensilità per ogni anno di lavoro, ovvero, in via subordinata, con applicazione art. 18 novellato, con indennità risarcitoria ricompresa tra 12 e 24 mensilità. Il motivo va disatteso poiché non considera la statuizione della sentenza in punto di licenziamento. Invero la corte d’appello ha deliberato che, attesa l’accertata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i reclamanti-lavoratori e Alitalia, il licenziamento intimato da Sky Road era da considerarsi tamquam non esset perché intimato a non dominoe, comunque, del tutto privo di effetti con riguardo al rapporto riconosciuto come esistente, in quanto non imputabile al datore di lavoro effettivo.

Rispetto a tale statuizione risultano quindi irrilevanti e non “centrate” le doglianze di Alitalia Sai. Peraltro - e ciò è dirimente - la possibilità di lavoro in somministrazione non ha fatto venir meno il fenomeno interpositorio civilistico (ancor prima che giuslavoristico): v. da ultimo Cass. n. 29577/25. In altre parole , poiché in un appalto non genuino l’atto negoziale del soggetto interposto non è ascrivibile all’interponente, il licenziamento è nullo e, in quanto tale, è regolato dall’art. 18 co. 1° Stat.

5) Con il quinto motivo è denunciata la violazione dell’art. 421 c.p.c. e 112 c.p.c. per aver la corte condannato la società al pagamento delle retribuzioni maturate dall’illegittimo recesso alla data della sentenza, senza detrarre l’aliunde perceptum, pur dedotto dalla società sin dal primo grado. Si osserva che la sentenza impugnata, nella parte motiva, non si occupa dell’aliunde perceptume che nella parte dispositiva (oggetto del motivo del ricorso in esame) vengono liquidate le somme riconosciute a ciascun lavoratore in ragione dell’illegittimità del licenziamento con riferimento alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del 16.4.2018 (licenziamento) sino alla data della sentenza.

Nessun riferimento è fatto all’aliunde perceptum. La società ricorrente, premesso di aver eccepito l’ aliunde perceptum sin dal primo grado e di aver coltivato l’eccezione anche in appello, lamenta la mancata attivazione a riguardo dei poteri istruttori del giudice. Il motivo va disatteso perché per attivare tali poteri in questione, occorre fornire elementi che, anche in via presuntiva, consentano eventualmente al giudice di poter accertare, anche con approfondimento di indagine, l’esistenza di somme altrimenti percepite ( v. Cass. n. 36724/2021) .

Sul punto si è affermato che Nel rito del lavoro, l'esercizio deipoteri istruttori del giudice, chepuò essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioniprobatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis"di unapista probatoria (…) (Cass.n.26597/2020) . Diversamente l’iniziativa officiosa avrebbe carattere meramente esplorativo. Le spese seguono il principio di soccombenza, con distrazione ex art.93 c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 6.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.. Ai sensi dell’art. 13 comma-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto