Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3188/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to re-evaluate facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3188/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by the Azienda Sanitaria Locale Salerno inadmissible without examining the merits. The appellant argued that the lower court failed to properly interpret internal regulations and re-evaluate evidence regarding medical billing. The court rejected this, citing violations of the principle of specificity in grievances and the prohibition against re-evaluating factual findings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grievance lacks specific legal grounds for contract interpretation or attempts to re-evaluate factual findings rather than challenging legal application.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal specificity of grievances contract interpretation rules re-evaluation of facts internal regulations violation cassa di compensazione professionale prestazione all'indipendente compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, exart. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt.
Art. 115 c.p.c.
Art. 1324 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 1324 c.c
art. 115 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. L, 25/07/2024, n. 20787
Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15058
(così, fra molte, Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15058).
Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476
Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12935/2022 R.G. proposto da : Azienda Sanitaria Locale Salerno,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall ’A vv . Fernando Miriano unitamente e disgiuntamente all’Avv. Rosa Russo -ricorrente- contro Misura Patrizia nonché SpinelliMaria, GiorgioAdelaide , Giorgio Federica, gli ultimi tre in qualità di eredi di Giorgio Pietro -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n.703/2021 depositata il 02/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Salerno ha respinto l’impugnazione proposta dalla Azienda Sanitaria Locale Salerno avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione ai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Nocera inferiore su istanza di Patrizia Misura e Pietro Giorgio a titolo di compenso per prestazioni rese in regime di attività libero professionale intramuraria.

2. La Corte territoriale, richiamata la contrattazione collettiva in materia ei regolamenti aziendali (in particolare: Regolamento aziendale n. 1863 del 23/12/2002; Regolamento approvato con delibera n.199 del 2004, lett. A comma 3, comma 8, lettera B, comma 10, relativa alle modalità di esercizio delle attività ambulatoriali delle strutture del Dipartimento dei servizi diagnostici in regime libero professionale), ha ritenuto che dal rendiconto depositato agli atti e non specificamente contestato risultasse provato il diritto alla remunerazione rivendicata, in quanto dal documento si evinceva: il fatturato complessivo delle attività erogate dell’equipeper l’annualità in questione; la quota assegnata alla equipe; la quota pro-capite del singolo medico in termini economici di costo, l’elenco nominativo dei singoli lavoratori, l’indicazione analitica dei singoli ruoli, le quote economiche determinate in relazione alla tariffa applicabile, l’attività prestazionale eseguita, la qualifica, l’individuale partecipazione esecutiva, la sottoscrizione di ciascun lavoratore, il totale degli esami eseguiti, con indicazione analitica delle prestazioni eseguite, il relativo costo unitario.

3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la Azienda Sanitaria Locale Salerno sulla base di un unico motivo, mentre Patrizia Misura e gli eredi di Giorgio Pietro sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, exart. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nonché A.2.1. dell’art. 2 del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 1863 del 23 dicembre 2002 della ASL Salerno 1 (ora ASL Salerno) nonché lettera A e B commi 10, 11, e 15 del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 199 del 19 febbraio 2004 della ASL Salerno 1 (ora ASL Salerno),in relazione all’art. 55, comma 1 e 2, del CCNL 8 giugno 2000, come modificato ed integrato dagli artt. 14 e 18 del CCNL 3 novembre 2005,in relazione all’art.2697 c.c. Si assume che la Corte d’appello non abbia considerato la doglianza relativa alla difformità del rendiconto depositato rispetto alle prescrizioni del regolamento, difformità che aveva precluso l’accertamento circa la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria, che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello, era stata contestata nei suoi presupposti, anche in ordine al fatto che le prestazioni fosserostate svolte fuori dell’orario di lavoro.

2. La censura, nei termini formulati , presenta plurimi profili di inammissibilità. 2.1. In primo luogo, nel dedurre la violazione dei regolamentiaziendali (peraltro neppure indicati fra gli allegati al ricorso), è stata omess a l’indicazione specifica del le regole ermeneutiche che si assumono violate , secondo il principio consolidato per cui l’interpretazione del contratto –nella specie l’atto unilaterale/regolamento della ASL che è soggetto al medesimo regime ex art. 1324 c.c. - può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente per il solo fatto che il giudice di merito abbia scelto una tra le molteplici interpretazioni del testo (così Cass.

Sez. L, 25/07/2024, n. 20787, e precedenti ivi citati). 2.2. Inoltre, con riferimento all’asserita contestazione del rendiconto, in violazione del principio di specificità della censura, è stata pure omessa l’indicazione della sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. (così, fra molte, Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15058). 2.3. Infine, la censura, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (così, in particolare, Cass.

Sez. U., 27/12/2019, n. 34476).

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese, in difetto di attività difensiva degli intimati.

4. Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo