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Ordinanza Interlocutoria — n. 3186/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders joint hearing of two identical regional labor dispute cases regarding agricultural worker commute pay.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3186/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the regional government's appeal against a lower court ruling ordering it to pay commute allowances to an agricultural worker. The court noted that an identical dispute regarding the same CCNL provisions was already pending before the same appellate section. Consequently, the case was remitted to the coordinating president for a joint hearing with the pending case to ensure procedural efficiency.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; When identical or analogous labor disputes involving the same legal provisions are pending before the same appellate section, the court must order a joint hearing to avoid contradictory decisions and ensure procedural economy.

Parole chiave

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joint hearing procedure identical legal issues procedural economy labor dispute consolidation appellate section coordination CCNL applicability commute allowance claims sussidio per le spese di soggiornante settimanale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8085/2022 R.G. proposto da : Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dall ’Avv. Isabella Fornelli -ricorrente- contro Annicchiarico Rocco, rappresentato e difeso dall ’A vv . Davide Frigione -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’a ppello di Lecce, Sez ione dist accata di Taranto,n. 70/2022 depositata i l 04/02/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Consigliere Ileana Fedele.

Rilevato che: - la Corte d ’a ppello di Lecce , Sezione distaccata di Taranto , ha accolto l’impugnazione proposta da Rocco Annicchiarico e condannato la R egione Puglia al pagamento d elle differenze maturate a titolo di retribuzione del tempo impiegato per il tragitto casa-lavoronel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 maggio 2010, sulla base delle previsioni del CCNL operai agricoli e florovivaisti, ritenuto applicabile al rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra le parti; - avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia sulla base di tre motivi, cui ha opposto difese Rocco Annicchiarico con controricorso; - entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; - in particolare, da lla memoria depositata dal la difesa della Regione è emerso che su identica questione pende presso questa Sezione il procedimento n. 26946 del 2022; ritenuto che: - il procedimento n. 26946 del 2022 verte su questione analoga a quella oggetto del presente giudizio; - si rende opportun o rimettere la causa al Presidente coordinatore per la trattazione congiunta dei ricorsi;

P.Q.M Dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente giudizio con il ricorso R.G. n. 26946 del 2022, pendente presso questa Sezione. Così deciso in Roma, nella camera di consigliodella Sezi