Italian Court dismisses appeal claiming unpaid salary differences require proof of every single superior task hour.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's argument that the lower court erred by recognizing salary differences without proof of every superior task hour. The appellate court had determined that the employee's pay slips demonstrated a continuous and prevailing performance of superior duties from 2009 to 2014, satisfying the legal requirement for additional remuneration. Consequently, the court ruled that the appellant failed to challenge the core finding of fact regarding the prevalence of superior work, rendering the legal objection inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52, commi 4 e 5, d.lgs. n. 165/2001; When pay slips demonstrate a continuous and prevailing performance of superior duties, the employer is not required to prove every single hour of such work, and an appeal challenging the recognition of salary differences based on this factual finding is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ecie la prova della prevalenza era emersa dalle buste paga predisposte dall’Agenzia appellata.
6. Ha pertanto riconosciuto il diritto del Manenti ad ottenere il pagamento dell’intero credito determinato nella CTU disposta dal primo giudice, comprese le differenze di retribuzione riguardanti le mensilità aggiuntive.
7. Avverso tale sentenza l’Agenzia Forestas ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
8. Mario Filippo Manenti ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52, commi 4 e 5, d.lgs. n. 165/2001. Critica la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto alle differenze di retribuzione in relazione a giornate e mensilità in cui il lavoratore non aveva dimostrato di avere svolto mansioni superiori rispetto al suo livello di inquadramento. Evidenzia che tale diritto era stato riconosciuto nonostante la mancata dimostrazione dello svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle già retribuite, e dunque a prescindere dalla concretezza e dall’effettività delle mansioni svolte.
2. La censura è inammissibile, in quanto non coglie il decisum. La Corte territoriale , esaminato il prospetto riepilogativo predisposto dall’appellante, ha indicato le ore mensili di lavoro del Manenti e quelle dedicate allo svolgimento di mansioni superioried ha rilevato che dal luglio 2009 fino a tutto il 2014, il Manenti aveva continuativamente svolto mansioni superiori per un numero di ore maggiore rispetto a quelle destinate allo svolgimento di mansioni riconducibili al suo livello di assunzione. Ha escluso che detta riscontrata continuità fosse stata alterata dalla circostanza che per pochissimi mesi non era stato indicato lo svolgimento di ore di mansioni superiori.
A fronte delle risultanze delle buste paga, laCorte territoriale non ha dunque affermato che il lavoratore ha diritto alle differenze di retribuzione a prescindere dalla concretezza e dall’effettività delle mansioni svolte, ma in base alle buste paga ha ritenuto dimostrato che il Manenti nel periodo da 2009 al 2014 avesse svolto in modo prevalente mansioni superiori sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. Proprio in ragione delladimostrata prevalenza , il giudice di appello ha escluso cheil M anenti , lavoratore subordinato a tempo indeterminato, fosse tenuto a dimostrare tutte le singole ore in cui aveva svolto mansioni superiori ( da lui indicate in numero maggiore rispetto a quello delle ore remunerate dall’Amministrazione).
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivocon distrazione in favore dell’avvocato Gianmario Pilatu dichiaratosi antistatario.
5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Gianmario Pilatudichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dell’obbligo per la partericorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consi