Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties had previously reached an agreement, but the appellant did not formally request the court's decision on the settlement. Consequently, the court ruled that the appellant had renounced the appeal and ordered them to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15776/2023 R.G. proposto da: Carla De Vito, Carmine Intoccia, Gianfranca De Vito, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Siciliano unitamente all’avvocato Maurizio Rumolo -ricorrente- contro Ersilio Autiero, Emilia Autiero, Antonio Autiero, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcella Gargano -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.440/2023 depositata il 27/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 15776/2023 Numero sezionale 150/2026 Numero di raccolta generale 3132/2026 Data pubblicazione 12/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 12/02/2026 Antonella Pagetta Numero registro generale 15776/2023 Numero sezionale 150/2026 Numero di raccolta generale 3132/2026 Data pubblicazione 12/02/2026