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Decreto — n. 3017/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3017/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3017/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2472/2022 R.G. proposto da: Lucia Mazza, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Quagliarella -ricorrente- contro Maria Mazza -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.810/2021 depositata il 07/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3017/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 2472/2022 R.G. proposto da: Lucia Mazza, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Quagliarella -ricorrente- contro Maria Mazza -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.810/2021 depositata il 07/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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credito in esecuzione credito contestato saldo scoperto continuazione dell'esecuzione mancato anticipo delle spese mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
proposto da: Lucia Mazza, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Quagliarella -ricorrente- contro Maria Mazza -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.810/2021 depositata il 07/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2472/2022 R.G. proposto da: Lucia Mazza, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Quagliarella -ricorrente- contro Maria Mazza -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.810/2021 depositata il 07/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 2472/2022 Numero sezionale 148/2026 Numero di raccolta generale 3017/2026 Data pubblicazione 11/02/2026 Così deciso in Roma, il 10/02/2026 Antonella Pagetta Numero registro generale 2472/2022 Numero sezionale 148/2026 Numero di raccolta generale 3017/2026 Data pubblicazione 11/02/2026