Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 3015/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-requested decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 3015/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The proceedings involved a dispute between a furniture company and an individual, where the lower court's decision was submitted for review. The court ruled that the appellant's inaction constituted a renunciation of the appeal, leading to the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma c.p.c.; Art. 391, secondo comma c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within 40 days constitutes a renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction statutory time limit proposal of judgment definition renunciation of appeal litigation costs allocation nozione di molestie contenzioso commerciale azione mobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10776/2023 Numero sezionale 147/2026 Numero di raccolta generale 3015/2026 Data pubblicazione 11/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10776/2023 R.G. proposto da: Il Salone Del Mobile Di Roberto Bovi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Vecchi -ricorrente- contro Elena Salvatori, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Terrinoni unitamente all’avvocato Barbara Cicerchia -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.821/2023 depositata il 09/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10776/2023 Numero sezionale 147/2026 Numero di raccolta generale 3015/2026 Data pubblicazione 11/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 10/02/2026 Antonella Pagetta Numero registro generale 10776/2023 Numero sezionale 147/2026 Numero di raccolta generale 3015/2026 Data pubblicazione 11/02/2026