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Ordinanza — n. 2985/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to substantiate facts and lack of timely opposition to part-time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2985/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs to INAIL. The appellant argued that the lower court incorrectly applied part-time employment limits to his construction firm, citing a specific 2010 agreement. The court rejected this claim because the appellant failed to provide a detailed factual context for the alleged agreement and did not timely oppose the part-time restrictions during the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.; The appeal is inadmissible when the appellant fails to substantiate the omission of decisive facts or lacks timely opposition to statutory limits.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal omission of decisive facts part-time employment limits construction industry regulations failure to timely oppose lavoratori a tempo parziale contrazione della settimana contratto di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
6.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
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Testo completo

NANZA sul ricorso 20491-2020proposto da SCALICI BENEDETTO, titolare d ell’impresa individuale TECNOEDIL, rappresentatoe difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati NUNZIO PINELLI e PAOLA LIBRIZZI, con domicilio eletto in ROMA, VIA CRESCENZIO, 25, presso lo studio dei difensori – ricorren t e – contro ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati LORELLA FRASCONÀ e GIANDOMENICO CATALANO ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell’Istituto, in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144 –controricorrente – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce alricorso notificato, dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, R.G.N.20491/2020 Cron.

Rep. C.C. 12/11/2025 giurisdizione Settore dell’edilizia e retribuzione imponibile. D.l. n. 244 del 1995. -2 - EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 –resistente con procura – per la cassazione dell a sentenza n. 2 3 4 del 20 20 del la CORTE D’APPELLO DI PALERMO , depositata il 2 7 marzo 20 20 (R.G.N. 658/2018). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 12 novembre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–Il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda proposta d a l signor Benedetto Scalici, titolare dell’impresa individuale Tecnoedil,nei confronti dell’INAIL e ha parzialmente accolto l’opposizione contro l’avviso di addebito INPS, limitatamente alla mancata corresponsione degli scatti di anzianità, rigettandola con riferimento alle restanti contestazioni.

A fondamento della decisione, ilgiudice di prime cure rileva che il ricorrente ha arbitrariamente escluso dal calcolo delle retribuzioni imponibili le giornate di lavoro derivanti da accordi tra le parti e ha assunto lavoratori con contratto part-timein misura eccedente rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva. 2.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermoha accolto in parte il gravame proposto dal signor Benedetto Scalici, escludendo l’obbligo dell’appellante di versare la contribuzione virtuale sui permessi non retribuiti fino alla concorrenza di quaranta ore annue.

A tale riguardo, la Corte territoriale richiama le previsioni del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 16 dicembre 1996 (Individuazione degli eventi esclusi nel settore edile dalla base imponibile), in quanto «non vi è ragione di escluderne la -3 - portata derogatoria e la piena applicabilità alla fattispecie con il limite temporale delle 40 ore annue»(pagina 4 della pronuncia d’appello). La decisione del Tribunale dev’essere, invece, confermata quanto all’inosservanza della «clausola di contingentamento del 3% dei contratti part-time sul totale della forza lavoro» (la già menzionata pagina 4), alla luce dei riscontri documentali acquisiti e della inapplicabilità della moratoria di cui al verbale di accordo sindacale del 26 luglio 2010, moratoria invocata in extremisdall’appellante. 3.– Il signor Benedetto Scalici , nella veste indicata in epigrafe, impugna per cassazione la sentenza d’appello, con ricorso affidato a tre motivi. 4.–L’INAIL resiste con controricorso , l’INPS ha conferito procura. 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia omesso esame circa uno o più fatti decisivi della controversia, violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 16 dicembre 1996, dell’art. 85 del contratto collettivo nazionale dell’edilizia e dell’artigianato, travisamento dei fatti e degli elementi documentali, travisamento dell’istruttoria.

La Corte territoriale, per un verso, avrebbe violato il d.m. 16 dicembre 1996, cheannovera i permessi individuali non retribuiti, nel limite massimo di quaranta ore, tra le ipotesi di non operatività della “contribuzione virtuale”. -4 - Per altro verso, i giudici del gravame non avrebbero considerato che devono essere decurtate anche le aspettative contemplate dal citato art. 85 del contratto collettivo nazionale. 1.1.–La doglianza è inammissibile, in tutti i profili in cui si articola. 1.2.–Si deve osservare, anzitutto, che la Corte territoriale, dopo avere ripercorso la normativa applicabile al caso di specie (art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, come convertito), non manca di tener conto delle previsioni del d.m. 16 dicembre 1996, applicandole alla vicenda controversa ed escludendo così dall’imponibile contributivo i «permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue» (pagina La censura, nella parte cui denuncia la mancata considerazione di una normativa posta a fondamento del parziale accoglimento del gravame, è dunque avulsa dall’iterlogico della decisione d’appello. 1.3.–Il medesimo discorso si attaglia anche alle argomentazioni sull’art. 85 del contratto collettivo nazionale.

La Corte di merito, lungi daltrascurarne la rilevanza , conferma la decisione del Tribunale all’esito del seguente percorso argomentativo, ponderando le previsioni oggi richiamate nel ricorso: «decisiva risulta ai fini della odierna controversia la lettura coordinata della norma contrattuale, la quale circoscrive alle sole aspettative – e non ai permessi brevi dalla stessa norma contemplati –l’individuazione delle ulteriori ipotesi di sospensione. Ne discende che, avendo l’appellante invocato gli effetti esonerativi dei permessi non retribuiti concessi ai lavoratori in forza dell’art. 85 cit. (cfr. documentazione in atti) l’evento di fonte collettiva non potrà trovare applicazione nella odierna fattispecie» (pagina 4 della pronuncia impugnata).

Al contrario di quel che asserisce il ricorrente (pagina 10 del ricorso, nella parte che compendia il motivo), la Corte territoriale non nega che debbano esser valutate le aspettative di cui all’art. 85 del contratto collettivo nazionale, ma respinge il gravame, sulla base della -5 - ricognizione della res controversa, ineludibile premessadell’esegesi del dato negoziale: nel caso di specie, non sono stat e allegate le aspettative valorizzate nell’odierno ricorso, in quanto gli “effetti esonerativi” sono stati invocati con esclusivo riferimento ai permessi non retribuiti.

È nell’inquadramento della prospettazione del ricorrente l’asse portante della decisione e, rispetto a tale inquadramento, non sono state formulate critiche pertinenti e risolutive. Anche da questo punto di vista, si coglie l’inammissibilità delle doglianze e tale profilo assorbe l’esame delle ulteriori ragioni eccepite in rito dal controricorrente. 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce omesso esame circa uno o più fatti decisivi della controversia, travisamento dei fatti e degli elementi documentali, travisamento dell’istruttoria.

Il ricorrente, in particolare, addebita alla sentenza d’appello di non aver valutato la «documentazione allegata agli atti del fascicolo di primo grado e riguardante i periodi di sospensione –tutti regolarmente comunicati all’INPS, alla Cassa Edile ed all’INAIL – dell’attività lavorativa imposti dagli enti appaltanti di cantieri pubblici» (pagina 10 del ricorso per cassazione). 2.1.–Neppure tale censura supera il vaglio di ammissibilità. 2.2.–Il vizio tipizzato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non s’identifica con l’omesso esame di elementi istruttori e postula, tra l’altro, l’indicazione della sede in cui il fatto decisivo è stato introdotto nel dibattito processuale e la specificazione delle modalità con cui la deduzione è stata formulata (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).

Il ricorrente, discostandosi dal paradigma delineato dal codice di rito, non fornisce a tale proposito alcun ragguaglio e si limita a richiamare in maniera tanto generica quanto indiscriminata, in carenza -6 - degl’indispensabili riscontri, una congerie di risultanze documentali, senza attardarsi sulla decisività dei fatti, ventilata in modo assiomatico, e sulla loro rituale sottoposizione al contraddittorio delle parti, in primo luogo attraverso un’appropriata attività assertiva. 3.–Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta, infine, omesso esame circa uno o più fatti decisivi della controversia, violazione e falsa applicazione del contratto collettivo nazionale dell’edilizia e dell’accordo sindacale del 26 luglio 2020, travisamento dei fatti e degli elementi documentali, travisamento dell’istruttoria.

Il ricorrente censura la sentenza d’appello per aver omesso di considerare l’appartenenza dell’impresa TECNOEDIL al novero delle imprese artigiane, menzionate nel «verbale di accordo sindacale del 26/7/2010», che sancisce l’inapplicabilità del limite del 3% per i contratti part-timestipulati nel periodo 2008-2010. 3.1.–Anche il terzo motivo è inficiato da profili d’inammissibilità. 3.2.–La denuncia del vizio di omesso esame di fatto decisivo non è corroborata dalla puntuale ricostruzione del contesto in cui il fatto processuale è stato veicolato e degli elementi che dovrebbero suffragarne la decisività. 3.3.–Tali elementi non si possono evincere dagli argomenti che corredano il motivo.

Il ricorso, difatti, si arresta alla trascrizione di uno stralcio dell’accordo del 26 luglio 2010 (pagine 12 e 13), senza illustrare compiutamente il regime applicabilee i presupposti applicativi di una disciplina subordinata al ricorrere di presupposti rigorosi. Tale illustrazione si rivela ancor più necessaria alla luce del complesso interagire tra le originarie previsioni negoziali e gli accordi modificativi. 3.4.–La genericità della censura si ravvisa anche da una distinta angolazione. -7 - La Corte di merito, in prima battuta, disattende la doglianza sul presupposto che sia stata prospettata «in extremis» (pagina 5 della sentenza d’appello).

Il ricorrente non confuta tale rilievo e non dimostra di avere ritualmente veicolato il tema della applicabilità della dedotta “moratoria”, contrastando in maniera specifica e tempestiva, sotto il profilo oggi devoluto al vaglio di questa Corte, le deduzioni sul superamento delle percentuali dei contratti part-time. 4.–Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile. 5.– Il ricorrente dev’essere condannato a rifondere all’INAIL le spese del presente giudizio, spese che non devono essere regolate nel rapporto processuale con l’INPS, che ha conferito procura, senza esplicare sostanziale attività difensiva. 6.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere all’INAIL le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la st