Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Daniela De Vincenzi, argued against the lower court's ruling regarding Inarcassa but remained silent on the procedural proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the case and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within 40 days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and an award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16552/2025 R.G. proposto da: Daniela De Vincenzi, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Agosta -ricorrente- contro Inarcassa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Marsili -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.695/2025 depositata il 16/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Numero registro generale 16552/2025 Numero sezionale 140/2026 Numero di raccolta generale 2931/2026 Data pubblicazione 10/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 06/02/2026 Gabriella Marchese Numero registro generale 16552/2025 Numero sezionale 140/2026 Numero di raccolta generale 2931/2026 Data pubblicazione 10/02/2026