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Sentenza — n. 2911/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural defects and lack of timely argumentation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2911/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the company's claims regarding nullity and omitted examination of facts. The court found the procedural nullity argument invalid because the omission of a procedural issue does not constitute a violation of the duty to rule on merits, and the second ground failed due to the lack of precise timing and location of the contested arguments in the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay litigation costs to the social security institutions.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The omission of a purely procedural issue does not constitute a violation of the duty to rule on merits, and arguments must be precisely identified with their timing and location in the lower proceedings to be admissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal duty to rule on merits procedural nullity omitted examination litigation costs ritiro dell'istanza giudiziaria termine di sospensione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 primo comma n.4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., per violazione dell’art.
Art. 112 c.p.c.
360 primo comma n.4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art.
Art. 1 comma 540 della legge n. 228/12
360 primo comma n.4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., per violazione dell’art.
Art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso articolo 13.
art. 112 c.p
360 primo comma n.4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26913/24
Cass. n. 26913/24, 6174/18).
Cass. n. 6174/18
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 7602-2025 proposto da: S.T.M. ALLESTIMENTI CONTRACT S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO TRIPODI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale Oggetto R.G.N.7602/2025 Cron.

Rep. Ud.26/11/2025 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE PONTONE, LORELLA FRASCONA'; -controricorrente - nonchè contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 650/2024 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/12/2024 R.G.N. 404/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato FRANCESCO BRASCA per delega verbale avvocato ANTONIO TRIPODI; udito l'avvocato ESTER ADA SCIPLINO. R.G. 7602/25 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del giorno 27.12.2024 n. 650, la Corte d’appello di Venezia rigettava il gravame proposto dalla società S.T.M. Allestimenti Contract srl avverso la sentenza del tribunale di Venezia che aveva rigettato il ricorso di quest’ultima società diretto ad ottenere la caducazione e la cancellazione di alcune cartelle di pagamento riferite a premi Inail e di alcuni avvisi di addebito emessi dall’Inps per il recupero di contributi da modello D/10; la richiesta della società era giustificata dalla mancata risposta, entro il termine di legge di 220 giorni, ex art. 1 comma 540 della legge n. 228/12, da parte degli enti impositori, all’istanza di sospensione legale della riscossione, che era stata presentata nel febbraio 2020.

Il tribunale rigettava il ricorso perché infondato, perché gli enti impositori avevano risposto tempestivamente alla predetta istanza di sospensione. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza, società S.T.M. Allestimenti Contract srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inail, l’Inps e l’Ader hanno resistito con controricorso. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 1 DL n. 193/16, all’art. 43 del R.D. n. 1611/33, all’art. 1 comma 5 del DL n. 193/16, agli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50/16, all’art. 11 comma 2 del d.lgs. n. 546/92, all’art. 4 novies del DL n. 34/2019, per omessa pronuncia sull’eccepita nullità della costituzione di Ader, perché non risulterebbe in atti, la delibera dell’organo in seno all’Ader, dal quale poter ricavare le motivazioni a sostegno della scelta di conferire il mandato ad avvocato del libero foro.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., perché la Corte del merito non aveva in alcun modo considerato la circostanza per la quale, nel giudizio di primo grado, la ricorrente aveva preso posizione rispetto a tutta la documentazione prodotta dagli Enti resistenti, contestandone la legittimità, anche con riferimento alle comunicazioni inviata via pec da parte degli enti resistenti, entro 220 giorni dalla richiesta, ex art.1 comma 540 della legge n. 228/12, quale risposta all’interpello proposto dalla società contribuente.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito (cfr. Cass. n. 26913/24, 6174/18). Il secondo motivo è inammissibile sia per la presenza di una doppia decisione “conforme” sugli stessi fatti, da parte del giudice di primo e secondo grado, sia perché doveva essere riportata nei suoi esatti termini, la asserita contestazione delle produzioni degli enti resistenti, precisando dove e quando tale deduzione era stata proposta (art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.).

Infine,la medesima censura non si confronta con la statuizione espressa dalla Corte d’appello secondo cui il motivo di censura sull’invalidità delle notifiche delle distinte risposte all’interpello, effettuate a mezzo pec, da parte degli enti convenuti era inammissibile, perché introdotto per la prima volta solo nel giudizio di appello e quindi non poteva essere esaminato, in quanto non propostoritualmente . La società ricorrente, da parte sua, ha invece erroneamente insistito sulla circostanza di aver contestat o - , ma solo genericamente-, la validità della documentazione prodotta dagli enti resistenti, fin dal primo grado di giudizio.

Alla dichiarazione d’inammissibilità, consegue la condanna alle spese di lite secondo quanto indicato in dispositivo, mentre nulla spese nei confronti dell’Ader, trattandosi di litis denuntiatio. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società ricorrentea pagare le spese di lite in favore dell’Inps che liquida nell’importo di € 6.000,00 e dell’Inail che liquida nell’importo di € 3.500,00, oltre per entrambi sia € 200,00 per esborsi sia il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consigli