Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Weijun Zhang, had not responded to the proposal submitted by the Advocate General, while the opposing party, the Revenue Agency, argued for the dismissal based on procedural silence. The court ruled that the lapse of time constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, thereby terminating the case and ordering the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16588/2025 R.G. proposto da: Weijun Zhang, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Molteni -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.211/2025 depositata il 15/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione dei Numero registro generale 16588/2025 Numero sezionale 138/2026 Numero di raccolta generale 2856/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 motivi della proposta, fondati anche su recenti pronunciamenti di questa Corte;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 06/02/2026 Gabriella Marchese Numero registro generale 16588/2025 Numero sezionale 138/2026 Numero di raccolta generale 2856/2026 Data pubblicazione 09/02/2026