Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 2843/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.

Numero d'incarto Decreto — n. 2843/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Roberto Luvisotti, had filed a challenge against an Inps decision, but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction proposed settlement procedure statutory time limit deemed withdrawal of appeal costs allocation rules retroattività della rendita d'invalidità decisioni in materia di pensione di anzianità prestazioni d'invalidità dell'assicurato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 11845/2025 Numero sezionale 136/2026 Numero di raccolta generale 2843/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11845/2025 R.G. proposto da: Roberto Luvisotti, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Murineddu -ricorrente- contro Inps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Patteri unitamente agli avvocati Sergio Preden, Lidia Carcavallo, Giuseppina Giannico -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4136/2024 depositata il 11/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 11845/2025 Numero sezionale 136/2026 Numero di raccolta generale 2843/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 06/02/2026 Gabriella Marchese Numero registro generale 11845/2025 Numero sezionale 136/2026 Numero di raccolta generale 2843/2026 Data pubblicazione 09/02/2026