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Ordinanza — n. 2753/2026 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses public employee's claim for higher pay grade due to lack of discretionary authority in duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2753/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Luciano Doto's appeal against the Benevento ASL regarding his public employment classification and salary differences. Doto argued that his administrative duties exceeded his assigned Level D profile, while the ASL contended his tasks were merely executive and lacked the discretion required for a higher rank. The court ruled that the lower court correctly assessed his role as lacking autonomy and discretion, making the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 13 CCNL Sanità 1999; Art. 132 c.p.c.: The court's discretionary evaluation of whether performed duties match a higher professional profile is final if based on the absence of autonomy and discretion in the tasks.

Parole chiave

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public employment classification salary differences claim lack of discretionary authority administrative duties assessment inadmissible appeal accredito per compiti assistenziali prestazioni d'invalidità dell'assicurato assistenza alle persone con disabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 13 CCNL per il comparto Sanità del 7.4.1999
Con il primo motivo, il ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del CCNL per il comparto Sanità del 7.4.1999, dell’Allegato 1 al predetto contratto e dell’art.
Allegato 1 al predetto contratto
13 del CCNL per il comparto Sanità del 7.4.1999, dell’Allegato 1 al predetto contratto e dell’art.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 2955, punto 2, c.c.
Art. 2956, n. 1 e 2, c.c.
Art. 2957, n. 1, c.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comm
art. 2103 c.c
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 13029-2022 proposto da: DOTO LUCIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO CASAMASSA; -ricorrente principale - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MENNITTO; -controricorrente - ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 5504/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/12/2021 R.G.N. 2491/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA Oggetto MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.13029/2022 Cron. Rep. Ud08/01/2026 - 1. Con sentenza del 15 dicembre 2021, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Benevento, rigettava la domanda proposta da Luciano Doto nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, avente ad oggetto la condanna della ASL al pagamento in favore dell’istante delle differenze retributive maturate per aver e questi, assunto alle dipendenze della ASL con la qualifica di operatore tecnico- autista di autoambulanza poi inquadrato nella categoria C quale operatore tecnico specializzato esperto autista, svolto, dal 2002 al 2013, mansioni superiori di livello D quale collaboratore professionale tecnico o amministrativo occupandosi della gestione delle esenzioni per patologie e invalidità, della gestione del servizio cassa, e soprattutto delle esenzione ticket da reddito. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’integrale infondatezza della pretesa azionata dall’istante, con conseguente accoglimento dell’appello della ASL e rigetto dell’appello incidentale proposta dall’istante per la parte della domanda non accolta dal primo giudice, avendo escluso la riferibilità dell’attività amministrativa dallo stesso istante svolta in aggiunta a quella di operatore tecnico specializzato esperto autista al superiore livello D, essendosi quell’attività concretata nello svolgimento di compiti esecutivi che non comportavano alcuna discrezionalità o autonomia, se non nei limiti di prescrizioni di massima non eccedenti il livello di inquadramento attribuito e coerenti con il proprio titolo di studio, per risolversi nella predisposizione di modelli da sottoporre alla firma dei superiori o nella verifica sulla base di parametri predeterminati (i livelli reddituali stabiliti dalla Regione per la concessione dell’esenzione dal ticket) delle istanze allo scopo presentate dall’utenza. - 2.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il Doto, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la ASL di Benevento, che, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, articolato su un unico motivo, in relazione al quale il Doto non ha svolto difesa alcuna. RAGIONI DELLA DECISIONE - 1. Con il primo motivo, il ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del CCNL per il comparto Sanità del 7.4.1999, dell’Allegato 1 al predetto contratto e dell’art. 2103 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica del giudizio negativo dalla stessa espresso in ordine alla sussumibilità nei parametri professionali di cui alla declaratoria del rivendicato superiore livello delle mansioni amministrative svolte dal ricorrente. - 2.

Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente principale lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità della valutazione dei contenuti professionali propri delle mansioni amministrative espletate, in particolare per quel che riguarda la gestione delle esenzioni ticket, riguardata in una prospettiva riduttiva, smentita dal riconoscimento a partire dal 2004 dell’indennità di coordinamento. - 3. Nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e la conseguente nullità dell’impugnata sentenza è prospettata in relazione al carattere meramente apparente della motivazione che non darebbe conto dell’iter logico-argomentativo sotteso alla decisione risultando pertanto arbitrario. - Dal canto suo, la ASL, ricorrente incidentale, con l’unico motivo, proposto in subordine all’accoglimento del ricorso principale, ripropone al vaglio di questa Corte la censura ritenuta assorbita dalla Corte territoriale stante il rigetto della domanda originaria e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2955, punto 2, 2956, n. 1 e 2957, n. 1, c.c. in relazione all’applicazione alla fattispecie della prescrizione quinquennale sancita dal primo giudice anziché di quella annuale. - 4.

Appare opportuno preliminarmente rilevare come il ricorrente aggredisca l’impugnata sentenza da un duplice versante: con il primo motivo critica l’operazione effettuata dalla Corte territoriale di sussunzione delle mansioni dal medesimo di fatto svolte rispetto ai contenuti professionali qualificanti la declaratoria relativa al superiore inquadramento rivendicato come se questi fossero stati erroneamente ritenuti eccedenti rispetto alla loro effettiva valenza da qui derivando la sancita irriferibilità ad essi delle predette mansioni; con il secondo e terzo motivo contesta la valutazione che delle mansioni medesime ha operato la Corte territoriale assumendo che la stessa fosse risultata riduttiva di modo che sarebbe l’incongruità di tale valutazione a determinare l’erroneo giudizio sull’irriferibilità delle mansioni in questione ai contenuti professionali propri della declaratoria del livello rivendicato per di più espresso sulla base di un percorso motivazionale inidoneo a dar conto delle ragioni fondanti il giudizio medesimo. - 5.

Ciò posto è agevole affermare come il primo motivo si riveli infondato avendo la Corte territoriale correttamente interpretato la declaratoria contrattuale puntualmente individuando la portata dei contenuti professionali ivi indicati mentre il secondo ed il terzo risultino inammissibili risolvendosi le censure mosse nella mera confutazione della valutazione che, nell’apprezzamento discrezionale del materiale istruttorio che gli è rimesso il giudice del merito ha operato relativamente al contenuto professionale delle mansioni svolte. - 6. Il ricorso principale va, dunque, rigettato , con conseguente assorbimento del ricorso incidentalecondizionato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condannail ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comm