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Ordinanza — n. 2751/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public employee's back pay claim for period after original filing due to prescription and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2751/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Luisa Gottaldi's appeal against the Second Instance Court's confirmation of a five-year prescription bar on back pay claims. The court held that the employee failed to allege or prove the performance of superior duties between 2002 and 2008, which were necessary to interrupt the prescription period. Consequently, the claim for variable bonuses was deemed time-barred, and the burden of proof regarding the specific productivity levels required for those bonuses remained with the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 2946 c.c.; Art. 2947 c.c.: The five-year prescription period for public sector salary differences begins from the day the right arises, and new claims for periods after the original filing require explicit formulation and proof of superior duties.

Parole chiave

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public employment salary differences five year prescription burden of proof new claims variable bonuses superior duties compensazione delle ore straordinarie

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 36197/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 1941-2022 proposto da: GOTTALDI LUISA in qualità di erede di FERRARI ELIO, rappresentata e difesa dall'avvocato INNOCENZO MILITERNI; -ricorrente - contro AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE A. CARDARELLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIA CAPRIATI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2343/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/07/2021 R.G.N. 2745/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA Oggetto MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.1941/2022 Cron. Rep. Ud08/01/2026 - 1. Con sentenza del 15 luglio 2021, la Corte d’Appello di Napoli, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Napoli che, sulla domanda proposta da Luisa Gottaldi, nella qualità di erede di Elio Ferrari, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli” in sede di riassunzione del giudizio originario dalla stessa Corte d’Appello rimessa al Tribunale che aveva in prima battuta declinato la propria giurisdizione sulla parte della domanda riferita alperiodo antecedente all’1.7.1998, domanda avente ad oggetto la condanna dell’Azienda Ospedaliera al pagamento delle differenze retributive comprensive degli emolumenti accessori variabili (premio di risultato) maturate in favore del de cuius per aver questi svolto, alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliera medesima le superiori mansioni di addetto stampa coordinatore nel periodo dal 1989 al 30.11.2008, data del pensionamento, aveva riconosciuto le differenze relative al periodo dal 6.5.1997 al 31.12.2002, avendo dichiarato estinto per prescrizione il credito anteriore di oltre cinque anni dalla data del primo atto interruttivo del 6.5.2002 ed avendo fatto riferimento termine finale del 31.12.2002 indicato nel ricorso originario poi riassunto, confermava la decisione resa dal primo giudice. - 2.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover confermare il riferimento operato dal Tribunale al termine finale del 31.12.2002indicato nel ricorso originario e non a quello del 30.11.2008, neppure espressamente indicato nel ricorso in riassunzione, così da doversi escludere la stessa formulazione di una domanda in tal senso, non essendo comunque ammissibile la proposizione di domande nuove in sede di riassunzione, di dover confermare la pronunzia del Tribunale in ordine all’applicabilità della prescrizione quinquennale decorrente nel corso del rapporto di natura pubblica alle differenze retributive conseguenti al riconosciuto diritto alla qualifica superiore pur soggetta ad altro termine prescrizionale, correttamente accollato all’istante dal Tribunale l’onere della prova dei requisiti in fatto legittimanti la pretesa alle voci retributive accessorie. - 3.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Gottaldi , nella qualità, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’Azienda Ospedaliera. - 4. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE - 1. Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 345 c.p.c. e 2697 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità del convincimento circa la novità della domanda proposta con il ricorso in riassunzione rispetto a quella di cui al ricorso originario trattandosi al più di una “emendatio libelli” e, comunque, il travisamento della domanda ed il contrasto della decisione con il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato potendosi desumere dal senso letterale dei termini in cui risultava formulata la domanda giudiziale l’estensione “all’attualità” dell’originaria pretesa limitata nel tempo in relazione alla promozione del giudizio intervenuta allorché il rapporto era ancora in corso. - 2.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2948 c.c., la ricorrente lamenta la non conformità a diritto della sancita parziale estinzione dei crediti azionati, dovendo ritenersi questi esercitabili solo all’esito dell’accertamento giudiziale dello svolgimento di mansioni superiori. - 3. Con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio anche in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della rilevanza probatoria dei conteggi prodotti con riferimento alle spettanze relative alle voci retributive accessorie implicante l’accollo all’Azienda Ospedaliera dell’onere della prova di eventuali fatti estintivi o modificativi - 4.

Il primo motivo si rivela inammissibile, non misurandosi il ricorrente con la ratio decidendi sottesa al capo si sentenza impugnata data dalla carenza di allegazione e prova dello svolgimento delle superiori mansioni rivendicate per il periodo tra il 31.12.2002 ed il 30.11.2008, non ricompreso nell’originario ricorso, presupponendo la domanda di riconoscimento delle relative differenze retributive dal 2002 “all’attualità” l’accertamento giudiziale per il predetto periodo dell’effettivo svolgimento delle mansioni superiori, che, al di là del suo carattere di novità, doveva essere espressamente formulata e con il necessario corredo, dovendo ritenersi erronea la tesi, qui affermata dalla ricorrente, per cui era onere dell’Azienda Ospedaliera il provare, quale fatto estintivo, il mancato svolgimento di quelle mansioni da parte del ricorrente. - 5.

Il secondo motivo, di contro, risulta infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte a sezioni unite con la decisione n. 36197/2023 secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre, ove si tratti di diritti nascenti nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, essendo da quel momento esercitabili quali mere pretese, a prescindere dal loro accertamento giudiziale. - 6. Parimenti infondato si appalesa il terzo motivo, laddove mira a sostenere che ove la Corte territoriale avesse preso in considerazione i conteggi prodotti recanti l’esatto ammontare delle spettanze dovute a titolo di voci retributive accessorie avrebbe dovuto ritenere provata la pretesa con accollo all’Azienda Ospedaliera della prova di eventuali fatti impeditivi, dovendo, al contrario, ritenersi, in conformità alle regole sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. che incombeva al ricorrente la prova della ricorrenza in concreto dei presupposti di fatto (il conseguimento di individuati livelli di produttività e di specifici risultati) legittimanti la spettanza degli importi risultanti dai conteggi prodotti - 7.

Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso