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Ordinanza Interlocutoria — n. 2747/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends appeal to examine validity of non-repayment clause in regional collective labor agreement.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2747/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the appeal proceedings to address a preliminary question regarding the validity of a non-repayment clause in a regional collective labor agreement. The appellant argued that the clause was invalid because the public administration has a mandatory duty to recover undue payments, while the respondent contended the clause was legally binding. The court decided to pause the case to determine if such a clause violates public order principles before proceeding with the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 4; Art. 112 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The Court of Cassation may suspend proceedings to examine a preliminary question of law regarding the validity of a contractual clause if no specific precedent exists and the issue is of significant nomofilactic relevance.

Parole chiave

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non-repayment clause regional collective agreement public administration duty undue payment recovery preliminary question of law suspension of proceedings public order principles arretrati di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. ed all’art.
Art. 112 c.p.c.
ed all’art. 112 c.p.c, omessa pronuncia:
Art. 132 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 421 c.p.c.
Art. 437 c.p.c.
art. 1367 c.c
art. 1363 c.c
art. 360 c.p
Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.
art. 112 c.p
ed all’art. 112 c.p.c, omessa pronuncia:

Giurisprudenza citata

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Cass. 3826/2016
Cass. 16088/2016
Cass. 6715/2021
Cass. 21316/2022
Cassation court dismisses doctors' appeal regarding a personal allowance, ruling it incompatible with public finance constraints.
Cass. 11464/2004
Quanto al carattere non decisivo della dizione “ipotesi di accordo” si appella a Cass. 11464/2004, 7115/2004, 6871/2004, 11464/2004, 18154/2018.
Cass. 7115/2004
Cass. 6871/2004
Cass. 18154/2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7500/2025 R.G. proposto da : Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale E Pesca Mediterranea in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Salvatore Frattalemi, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonina Provitina -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 189/2024 depositata il 02/10/2024, RG 93/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere Dario Conte.

FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 189 del 2/10/2024 la Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna n.814 del 20/12/2023, dichiarava che l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia non aveva diritto a ripetere da Salvatore Frattalemi la somma di €. 931,15, condannandola a ripeterla con gli interessi. La somma in questione era stata erogata tra il 2010 ed il 2012 a titolo di arretrati dati per dovuti sulla base di CCNL 2006/2009, ed era stata poi recuperata mediante trattenuta in busta paga sulla base di alcune sentenze di questa Corte (la prima delle quali è Cass. n. 355/2016) che avevano stabilito che detto CCNL, in difetto di atto di recepimento, non era direttamente applicabile alla Regione Sicilia.

Il Frattalemi aveva agìto per la ripetizione sulla base di clausola di non ripetibilità contenuta nell’art. 30 del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (di seguito, CIRL) del 1/1/2017. Il Tribunale aveva respinto la domanda, sulla base dei seguenti argomenti (in sintesi): detto CIRL aveva previsto nuove tabelle retributive solo per il futuro; né era dato comprendere a cosa la clausola facesse riferimento, trattandosi di disposizione riguardante tutti i lavoratori forestali, che non menzionava gli arretrati in questione, riguardanti i soli addetti ai servizi antincendio boschivo; ai quali il CCRL non faceva alcun riferimento; salvo l’allegato 1, che però conteneva solo dichiarazioni programmatiche, e prive dell’altrimenti indispensabile copertura finanziaria.

In aggiunta, la Giunta Regionale aveva autorizzato l’Assessorato alla sottoscrizione con decorrenza 1/1/2018 e con soggezione degli effetti economici ai limiti derivanti dagli stanziamenti finanziari disponibili. Per quanto ancora rileva, il Frattalemi aveva proposto appello per il seguente motivo (in sintesi): premesso che, stipulato il CCNL nel 2006, la Giunta Regionale Siciliana, con delibera n. 195 del 2008, lo aveva in realtà recepito con decorrenza 1/8/2008, rinviando al futuro CIRL la questione della spettanza degli incrementi retributivi previsti dal CCNL a decorrere dal 1/1/2006, e fino al 31/7/2008; che nelle more della stipula, il 14/5/2009, le parti avevano stipulato un “Protocollo d’intesa” col quale l’Amministrazione si era impegnata a versare le differenze in questione; che era detto accordo che, nel giudizio da altri intrapreso per il pagamento, si era stabilito, ad esito del procedimento esitato in Cass. n. 355/2016, non essere impegnativo per la Regione, per non essere stato recepito dalla Giunta; a seguito di che l’Amministrazione aveva intrapreso il recupero; aveva insistito per l’irrepetibilità dell’indebito, ostandovi il precitato art. 30 del CIRL stipulato il 1/1/2017, e recepito dalla Regione con delibera n. 404 del 13/9/2017, che aveva sancito non si desse corso ad alcun recupero retributivo; tanto più che l’allegato 1, prevedendo l’impegno del datore di lavoro a reperire per il futuro le risorse necessarie al pagamento degli arretrati non ancora versati, implicava “a fortiori” il “consolidamento” di quanto già corrisposto.

La Corte di Appello accoglieva il gravame, sulla base dei seguenti rilievi (in sintesi):

a) dall’art. 1367 c.c. discendeva la necessità di privilegiare una esegesi dell’art. 30 cit. in un senso utile alla produzione di qualche effetto; sicchè la clausola «non si darà corso ad alcun recupero retributivo», seguente alla pattuizione di incrementi retributivi dal gennaio 2018, non poteva riferirsi che al già pagato in eccedenza prima di tale maturazione;

b) corroborava tale ricostruzione il canone di interpretazione complessiva di cui all’art. 1363 c.c., applicato all’allegato 1, che, sotto la rubrica “Arretrati OTI e OTD”, impegnava il Governo regionale «a reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio la rimanente parte degli arretrati contrattuali di cui all’accordo del 14 maggio 2009»; dove l’espressione «la rimanente parte» rimandava al non già pagato, chiarendo ulteriormente che il “non recupero” riguardava quanto già pagato secondo quell’accordo. La trattenuta era pertanto indebita.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia, con quattro motivi.

3. Resiste il Frattalemi con controricorso.

4. L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia ha anche presentato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo denuncia, ai sensi del n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, consistente nel fatto, dedotto in memoria difensiva in appello, ed ignorato dalla Corte territoriale, che l’unico CIRL entrato in vigore era quello siglato nel 2018, ed approvato con deliberazione giuntile n.387 del 19/10/2018, entrato in vigore il 1/9/2018; CIRL che il ricorrente aveva chiesto prodursi in appello; e non conteneva alcuna clausola di non ripetizione; mentre quello del 1/1/2017, sul quale sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano fondato il proprio giudizio, era una mera “ipotesi di accordo”, mai entrata in vigore in quel testo.

Nello svolgimento dello stesso motivo, il ricorrente denuncia omessa pronuncia sull’istanza di produzione dell’unico CIRL, nel suo assunto, mai entrato in vigore, quale contenuta nelle note di trattazione scritta per l’udienza del 25/9/2024, meritante ammissione ex artt. 421 e 437 c.p.c., stante l’indispensabilità della stessa al fine del decidere. Il controricorrente, sul punto, obietta che il motivo sarebbe inammissibile per avere in realtà la consistenza della contestazione della efficacia del CIRL 2017, posta a base di entrambe le decisioni; contestazione inammissibile trattandosi di giudizio riservato al giudice del merito; nonché per tradursi in una censura inerente la valutazione della prova, ugualmente riservata al merito.

Contesta inoltre la sussistenza del requisito di decisività, implicita nel fatto che la produzione del CIRL 2018 non era stata ammessa dalla Corte di Appello. Deduce ancora l’infondatezza del motivo, sull’assunto che il CIRL 2017 era stato recepito, con effetto dal 1/1/2018, così producendo i propri effetti, per quanto denominato “ipotesi”; anche in ragione del corrispettivo impegno di spesa poi posto dall’art.2, co.4, della L.R. n. 8 del 8/5/2018; né il CIRL 2018 aveva annullato il precedente, prevedendo solo per l’avvenire; sicchè i due CIRL si erano succeduti con diverse decorrenze, senza che la clausola di non ripetibilità contenuta nel primo potesse ritenersi abrogata per il mero fatto di non essere stata riprodotta nel secondo; tanto più che la riproduzione della clausola di non ripetizione sarebbe stata ormai superflua, avendo ormai prodotto il proprio effetto.

Quanto al carattere non decisivo della dizione “ipotesi di accordo” si appella a Cass. 11464/2004, 7115/2004, 6871/2004, 11464/2004, 18154/2018.

2. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. ed all’art. 112 c.p.c, omessa pronuncia:

a) sull’eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria difensiva in appello, riguardo all’assunto che l’unico CIRL mai entrato in vigore fosse quello siglato nel 2018;

b) sull’istanza di produzione esperita nelle note di trattazione scritta in appello.

3. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primo comma dell’art.360 c.p.c., ed agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., nullità della sentenza per motivazione apparente, fattispecie data per integrata per il fatto che la Corte di Appello abbia ignorato l’eccezione sopra più volte richiamata.

4. Il quarto motivo denuncia, sempre in relazione al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., ed agli artt. 421 e 437 c.p.c., nullità della sentenza per omessa ammissione della produzione del CIRL 2018 in appello.

5. Nella discussione collegiale è stata posta la questione, avente carattere pregiudiziale, della validità intrinseca di una clausola della contrattazione integrativa regionale, quale quella nella specie contenuta nell’art. 30 del CIRL 2017, con la quale una pubblica amministrazione in genere, e nella specie una amministrazione regionale, convenga la non ripetibilità di somme in precedenza indebitamente erogate, qui peraltro per un periodo anteriore a quello di vigenza del contratto, in rapporto al principio di diritto consolidato secondo il quale la pubblica amministrazione, oltre che il diritto, ha anche il dovere, alla luce di princìpi di ordine pubblico dei quali non può disporre, di ripetere l’indebito oggettivo (ex plurimis, Cass.3826/2016, 16088/2016, 6715/2021, 21316/2022) e nell’ipotesi affermativa, a quali condizioni; e se esse ricorrano nel caso di specie.

Poiché non constano precedenti di legittimità specifici, e la questione è di particolare rilevanza nomofilattica, si impone l’esame delle stesse in pubblica udienza, con il Data pubblicazione 22/12/2025 coinvolgimento di tutte le parti e del Procuratore Generale sulle questioni di diritto prospettate. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ru