Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2729/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against labor court ruling on holiday shift premium entitlements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2729/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the Azienda Unità Sanitaria Locale's appeal against a lower court ruling that awarded holiday shift premiums to an employee. The employer argued that a thirty-day deadline for claiming these premiums was a mandatory condition for exercising the right, citing collective agreement terms. The court held that the contract lacked an explicit penalty for missing the deadline and found the term excessively short compared to statutory limits, thus ruling it merely administrative rather than decadent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 9 CCNL 20.9.2001; Art. 2965 c.c.: A contractual deadline for claiming statutory holiday shift premiums is not peremptory unless explicitly penalized, and terms shorter than six months are void for being excessively burdensome on the employee.

Parole chiave

Generato dall'IA
holiday shift premiums collective agreement terms statutory deadline employee rights contractual penalty labor law decadence clause indennità di vacanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 9 CCNL 20.9.2001
La sentenza impugnata si è attenuta proprio a l canone letterale , avendo correttamente rilevato che l’art. 9 del CCNL sul lavoro festivo infrasettimanale espressamente prevede che la disciplina ivi contenuta è dettata «a integrazione» di quanto previsto dall' art.
Art. 44 CCNL 1.9.1995
Art. 86 CCNL 21.5.2018
9 del CCNL 20.9.2001 e 44 del CCNL del 1°.9.1995 (ora art. 86 del CCNL del 21.5.2018), nonché degli artt.
Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 2965 c.c.
Art. 2113 c.c.
2965 c.c.) e la giurisprudenza di questa Corte, nel valutare i termini di decadenza previsti dalla contrattazione collettiva, ha sempre operato un raffronto con il termine semestrale previsto dall’art. 2113 c.c.
Art. 13 DPR 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
articolo 2697 c.c
9 del CCNL 20.9.2001, per aver considerato il termine ivi previsto ai fini dell’esercizio dell’opzione tra riposo compensativo e la maggiorazione per il compenso maturato per il lavoro straordinario svolto nei giorni festivi, ai soli fini della decorrenza degli interessi legali, nonché dell’articolo 2697 c.c.
art. 2965 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 20743 del 18/07/2023
Il Collegio ritiene di non doversi discostare dai precedenti di questa Corte, che si sono espressi nel senso della cumulabilità delle due indennità, di turno e di lavoro festivo (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 20743 del 18/07/2023, Sez.
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 19747 dell'11/07/2023
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 1505 del 25/01/2021
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 3760 del 12/02/2024
Sez. L, Sentenza n. 11875 del 06/08/2003
2113, esso deve ritenersi eccessivamente breve (Sez. L, Sentenza n. 11875 del 06/08/2003, Sez.
Sez. L, Sentenza n. 9647 del 20/05/2004
11875 del 06/08/2003, Sez. L, Sentenza n. 9647 del 20/05/2004).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10791/2025 R.G. proposto da : Azienda Unità Sanitaria Locale d i Frosinone in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Sole -ricorrente- contro Gianluigi Fiorini -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3833/202 4 depositata il 08/11/2024, RG 88/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Consigliere Giovanni Maria Armone. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3833/2024, pubblicata l’8 novembre 2024, ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Roma, con cui era stato accolto l’originario ricorso proposto da Gianluigi Fiorini nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Frosinone,volto a ottenerne la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di differenze retributive per il lavoro prestato su turni in giorni festivi.

2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre la AUSL di Frosinone con ricorso affidato a tre motivi, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.

3. Il Fiorini è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 9 del CCNL 20.9.2001 e 44 del CCNL del 1°.9.1995 (ora art. 86 del CCNL del 21.5.2018), nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., in ordine al preteso diritto del personale turnista a percepire le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva per l’attività prestata nelle giornate festive.

2. Il motivo è infondato.

3. Il Collegio ritiene di non doversi discostare dai precedenti di questa Corte, che si sono espressi nel senso della cumulabilità delle due indennità, di turno e di lavoro festivo (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 20743 del 18/07/2023, Sez. L, Ordinanza n. 19747 dell’11/07/2023, Sez. L, Ordinanza n. 1505 del 25/01/2021).

4. Esclusa la presenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione all’interno della contrattazione collettiva applicabile al caso in esame, la cumulabilità delle due indennità è stata affermata dalla giurisprudenza di questa Corte sulla base del fatto che le due indennità compensano due diverse gravosità: la gravosità connessa al lavoro distribuito su turni, regolata dall’art. 44 del CCNL del 1° settembre 1995, che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo; la gravosità che giustifica, per tutti i dipendenti, anche non turnisti, il trattamento spettante in caso di lavoro festivo, che può consistere, ex art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, o nel diritto al riposo compensativo o nella corresponsione di un’indennità pari a quella prevista per il lavoro straordinario (Cass. n. 1505 del 2021, par. 6.2., 6.3).

5. Come osservato dalla giurisprudenza appena citata, «la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo» (Cass. n. 1505 del 2021, par. 6.4.).

6. La sentenza impugnata si è attenuta a questi principi e deve dunque dirsi immune dalle censure che le sono state rivolte.

7. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 9 del CCNL 20.9.2001, 20 del CCNL 1°.9.1995, 5 della legge n. 260 del 1949, 12 delle preleggi, per avere equiparato, sulla base di una errata interpretazione sistematica, le giornate festive infrasettimanali e quelle domenicali.

8. Anche tale motivo è infondato.

9. N ell’interpretazione dei contratti collettivi il ricorso a criteri ermeneutici diversi da quelli letterali è possibile solo ove, facendo riferimento al significato letterale delle espressioni usate, esso risulti non univoco (Cass., Sez. L, Sentenza n. 2772 del 06/02/2008 e successive).

10. La sentenza impugnata si è attenuta proprio a l canone letterale , avendo correttamente rilevato che l’art. 9 del CCNL sul lavoro festivo infrasettimanale espressamente prevede che la disciplina ivi contenuta è dettata «a integrazione» di quanto previsto dall' art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, che riguardano il lavoro domenicale.

11. Non è dunque fondata l’affermazione che la corte territoriale avrebbe privilegiato, nell’interpretare la clausola, il criterio sistematico a scapito di quello letterale, così violando i canoni ermeneutici sopra citati. Al contrario, la sentenza impugnata ha preso le mosse dal dato letterale, che parla appunto di una disciplina, quella dell’art. 9, posta «a integrazione» di quella sul lavoro domenicale, per concludere che l’art. 9 ha avuto la funzione non di escludere la disciplina sul riposo compensativo per la giornata domenicale, ma, al contrario, di estendere quella disciplina ai giorni festivi infrasettimanali.

12. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 9 del CCNL 20.9.2001, per aver considerato il termine ivi previsto ai fini dell’esercizio dell’opzione tra riposo compensativo e la maggiorazione per il compenso maturato per il lavoro straordinario svolto nei giorni festivi, ai soli fini della decorrenza degli interessi legali, nonché dell’articolo 2697 c.c. per avere il lavoratore totalmente mancato di provare le effettive richieste avanzate alla propria azienda nel termine previsto dalla medesima disposizione contrattuale.

13. Il motivo, nei due profili in cui si articola, da esaminare congiuntamente, è infondato.

14. Il rilievo contenuto nella sentenza impugnata – secondo cui, in assenza di una espressa sanzione di decadenza, il mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 9 citato non determina la perdita del diritto – è conforme ai principi sanciti dal codice civile in tema di decadenza, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.

15. Come insegna Cass., Sez. U, Ordinanza n. 3760 del 12/02/2024, sia pure a proposito dei termini previsti dalla legge, la natura perentoria di un termine fissato per l'esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpretativa, purché la legge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pure implicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta.

16. Nel caso in esame, tale comminatoria non è in alcun modo ricavabile dal testo contrattuale. Del resto, per le decadenze convenzionali, il patto non deve rendere eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto (art. 2965 c.c.) e la giurisprudenza di questa Corte, nel valutare i termini di decadenza previsti dalla contrattazione collettiva, ha sempre operato un raffronto con il termine semestrale previsto dall’art. 2113 c.c. per l’impugnazione delle clausole contrattuali che contengano rinunzie invalide, potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore nel richiedere le indennità a una implicita rinuncia.

Secondo tale giurisprudenza , la congruità di un termine decadenziale fissato convenzionalmente per l'esercizio di un diritto va valutata tenendo conto precipuamente della connaturale condizione di inferiorità del prestatore di lavoro nei confronti del datore di lavoro; ove il termine sia inferiore a quello dell’art. 2113, esso deve ritenersi eccessivamente breve (Sez. L, Sentenza n. 11875 del 06/08/2003, Sez. L, Sentenza n. 9647 del 20/05/2004). Se dunque perfino l’eccessiva brevità di un termine espressamente fissato a pena di decadenza può rendere nulla la clausola che lo preveda, a fortiorideve inferirsi la natura non decadenziale di un termine di appena dieci giorni per far valere un’indennità retributiva.

17. Deve dirsi pertanto corretta l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il termine di trenta giorni ha carattere meramente ordinatorio non è posto a pena di decadenza.

18. La correttezza di questa affermazione determina l’infondatezza anche della seconda parte della censura; la mancata prova, da parte del lavoratore, di atti impeditivi della decadenza nel termine indicato dall’art. 9 è irrilevante. Non trattandosi di decadenza, nulla vi era da impedire.

19. Il ricorso va in conclusione rigettato.

20. Nulla va disposto sulle spese, poiché il lavoratore è rimasto intimato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis