Ordinanza — n. 2417/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 19440-2025 proposto da: LORI GIANLUCA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELICA PARENTE, DOMENICO BIANCULLI; -ricorrente - contro A.N.A.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO PESSI; -controricorrente - per la correzione della sentenza n. 2619/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/02/2025 R.G.N. 17648/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 2417/2026 — snciv · Corte di Cassazione: S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO PESSI; -controricorrente - per la correzione della sentenza n. 2619/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/02/2025 R.G.N. 17648/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere Dott.
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la seguente ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 19440-2025 proposto da: LORI GIANLUCA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELICA PARENTE, DOMENICO BIANCULLI; -ricorrente - contro A.N.A.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO PESSI; -controricorrente - per la correzione della sentenza n. 2619/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/02/2025 R.G.N. 17648/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA. Oggetto R.G.N.19440/2025 Cron. Rep. Ud.10/12/2025 Rilevato che 1.Con istanza in data 8 luglio 2025 ANAS s.p.a. ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di questa Corte n. 2619/2025, resa nel procedimento recante il n. RG 17648/2023, nella parte in cui si dava atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto; evidenzia infatti che ANAS s.p.a. era parte controricorrente risultata vittoriosa;
Considerato che 1. il carattere materiale dell’errore denunziato emerge con evidenza dal fatto che ANAS s.p.a., unica società parte del giudizio recante il n. RG 17 648 /2023 , definito con la sentenza della quale si chiede la correzione, non aveva in esso la veste di ricorrente bensì di controricorrente e dal fatto che il ricorso proposto dalla controparte era stato respinto; pertanto ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 era il ricorrente Gianluca Lori, rimasto soccombente, ad essere tenuto al raddoppio del contributo unificato in misura pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13; il riferimento alla società ricorrente nella parte del dispositivo relativa al raddoppio del contributo unificato si configura quindi quale mera svista nella redazione del provvedimento conseguendo la necessità della relativa correzione;
P.Q.M La Corte ordina la correzione dell’errore materiale del dispositivo della sentenza di questa Corte n. RG 2619/2025 mediante sostituzione dell’espressione da parte della società ricorrente con l’espressione da parte del ricorrente . Roma, così deciso nella camera di consigliodel 10 dicembre