Court dismisses appeal claiming error in identifying claims regarding public employee transfer and specificity allowance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Claudia Russo's appeal against a second-instance judgment ordering the Ministry to pay her a specificity allowance. Russo argued the lower court erred by addressing a different claim than the one originally filed regarding her transfer between ministries. The court ruled that the original suit explicitly requested the retention of the specificity allowance, making the lower court's decision legally sound and the appellant's interpretation incorrect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c.p.c.; Art. 18 CCNI PCM; Art. 2 d.l. n. 262/2006; Art. 31 d.lgs. n. 165/2001: When a public employee transfers between administrations, the preservation of the acquired legal and economic status applies, but the specificity allowance is not automatically cumulative; the court must strictly evaluate the precise demand formulated in the original complaint.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso 19898-2022 proposto da: RUSSO CLAUDIA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO CERBONEe FERDINANDO CERBONE; -ricorrente - contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 737/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2022 R.G.N. 2668/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI MARIA ARMONE. Oggetto Impiego pubblico Passaggio di personale dipendenti ex R.I.D. R.G.N.19898/2022 Cron. Rep. Ud.21/01/2026 CC FATTI DI CAUSA 1.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 737/2022, pubblicata il 21 febbraio 2022, ha accolto l’appello proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli, che, in accoglimento dell’originario ricorso di Claudia Russo, aveva condannato il Ministero al pagamento in suo favore della somma di euro 900,00 mensili a titolo di indennità di specificità organizzativa ex art. 18 CCNI PCM, con decorrenza dall’8 gennaio 2011. 2.Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre la Russo con ricorso affidato a quattro motivi. 3.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’errata individuazione delle domande oggetto del ricorso e la conseguente nullità della sentenza.
2. Il motivo è infondato .
3. Sostiene la ricorrente che la domanda formulata con l’originario ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era diretta a ottenere- a seguito del proprio passaggio dai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT)- il mantenimento del livello economico-retributivo in godimento presso l’ente di provenienza al momento del passaggio e che, pertanto, avrebbe errato la sentenza impugnata nel calibrare la decisione su una diversa domanda, quella diretta a conservare, anche presso l’amministrazione di destinazione, l’indennità di specificità organizzativa ex art. 18 CCNI PCM. 4.L’impostazione non può essere condivisa. 5.Come emerge dallo stesso ricorso per cassazione, con l’originario ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la Russo aveva chiesto accertarsi il proprio diritto «in qualità di dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche, sede di lavoro Ufficio Tecnico per le dighe di Napoli, a mantenere lo stesso trattamento economico e giuridico goduto nell’amministrazione di provenienza, e conseguentemente a percepire l’indennità di specificità organizzativa (ex art. 18 – seconda fascia – del CCNICCNI PCM 2004) a decorrere dall’1 maggio 2008; per l’effetto condannare il Ministero convenuto al pagamento degli importi maturati in base alla predetta indennità di specificità organizzativa (ex art. 18, seconda fascia, CCNI PCM 2004) con decorrenza dall’1.5.2008, che si quantificano in Euro 105.300,00, pari ad Euro 900,00 mensili x 116 mesi (a tutto gennaio 2018) oltre interessi e rivalutazione economica dalla maturazione al saldo». 6.Risulta dunque che la Russo non contestava la quantificazione dell’assegno riassorbile ad personam e la mancata inclusione nello stesso dell’indennità di specificità organizzativa corrisposta in epoca antecedente al trasferimento, bensì pretendeva l’erogazione del l’indennità di specificità organizzativa, riconosciuta dall’art. 18 del contratto collettivo integrativo dell’amministrazione di provenienza, sul presupposto dell’ultrattività di detta contrattazione, ossia dell a sua applicabilità anche in esito al passaggio di competenze e di personale. 7.Si tratta all’evidenza di due azioni distinte, che assumono a fondamentofatti costitutivi diversi: nel primo caso la violazione del divieto di reformatio in peius realizzatasi attraverso la corresponsione di un trattamento retributivo complessivamente inferiore rispetto a quelloin precedenza goduto (il che implica un raffronto fra le retribuzioni percepite prima e dopo il trasferimento e, ove risulti il peggioramento, il riconoscimento di un assegno che, in quanto finalizzato a colmare il differenziale, è destinato ad essere riassorbito dai successivi miglioramenti stipendiali ottenuti nell’amministrazione di destinazione); nel secondo, invece, il preteso diritto ad essere destinatario, anche dopo il trasferimento, di tutte le voci stipendiali previste per il personale dell’amministrazione di provenienza, a prescindere da ogni confronto comparativocon quelle attribuite dal cessionario e sul presupposto, come si dirà erroneo, che il diritto alla corresponsione sia entrato, al momento del passaggio, nel patrimonio del lavoratore ceduto.
8. Deve pertanto ritenersi che la sentenza impugnata abbia ben individuato la domanda oggetto del giudizio e l’abbia correttamente rigettata, alla luce del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in materia, secondo il quale, in tema di pubblico impiego privatizzato, al personale trasferito ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che a sua volta rinvia all'art.2112 cod. civ., si applica il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario, dal momento che la temporanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente, di cui al comma 3 dell'art. 2112 cod. civ., è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto, evenienza che nell'impiego pubblico contrattualizzato è esclusa dall'operatività della disciplina di cui al citato d.lgs. n. 165 (Cass., Sez. L, ordinanza n. 20918 del 30/9/2020; cui adde Cass. n. 641 e n. 30815 del 2022, n. 22760, n. 22771, n. 22788 e n. 22819 del 2023).
9. Come puntualmente osservato in un recente precedente di questa Corte, iprincipi sopra sintetizzati non sono stati affatto derogati dalla previsione (art. 2 d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla legge n. 286 del 2006) della conservazione dello «stato giuridico ed economico in godimento»: «con detta espressione il legislatore non ha certo inteso cristallizzare ... la disciplina dei rapporti del personale trasferito né prevedere un regime speciale diverso rispetto a quello generale dettato dall'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, avendo solo perseguito l'obiettivo di ribadire la continuità dei rapporti, il che implica il mantenimento del livello retributivo raggiunto, dell'anzianità e della qualifica, al fine di salvaguardare la posizione già acquisita e di scongiurare mutamenti in peius del trattamento economico e della professionalità ... il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve, dunque, essere determinato, al momento del passaggio alla nuova amministrazione, con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi spettanti al prestatore di lavoro, sulla base della contrattazione collettiva, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita» (Cass. n. 22760 del 2023, par. 5-7).
10. In altri termini, e come si ricava anche dall’ordinanza n. 20198 del 2020, che pure la ricorrente erroneamente cita a sostegno della propria posizione, nel caso di passaggio dai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri ad altra amministrazione il dipendente può pretendere soltanto l’erogazione dell’assegno ad personam, ma non può ad esso cumulare l’indennità di specificità organizzativa, sicché l’accoglimento o il rigetto delle domande si calibrano sulla pretesa di volta in volta avanzata.
11. Nel caso oggi all’esame, n on può dirsi dunque che la corte territoriale abbia errato nell’individuare la domanda proposta, dovendo al contrario affermarsi che è la ricorrente ad aver travisato la portata della sentenza impugnata, intendendola come reiettiva di una domanda che ella in realtà non aveva mai proposto.
12. Dalla infondatezza del primo motivo discende l’assorbimento degli altri, i quali sono tutti incentrati sul mantenimento del trattamento economico in godimento, ossia su una domanda che non ha formato oggetto del giudizio e sulla quale la sentenza impugnata coerentemente non si è pronunciata.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito in favore dell’Avvocatura dello Stato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-b