Italian Supreme Court dismisses appeal on labor classification, upholding lower court's factual finding on employee count.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Carmelo Trommino's appeal against the Court of Appeal's decision regarding his job classification. The lower court determined Trommino did not meet the criteria for a higher rank because he coordinated only 11 employees, falling short of the required 20 for a supervisory role. The Court of Cassation affirmed this factual assessment, ruling that the appellate court's evaluation of evidence was legally sound and not subject to re-examination on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 1362, 1363, 1365 c.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or evidence assessment made by the Court of Appeal, as such evaluations are reserved to the judge of the merits and are binding in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22566-2021 proposto da: TROMMINO CARMELO, rappresentato e difeso dall'avvocato FULVIO LICARI; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già Riscossione Sicilia S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI TRIGONA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 82/2021 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 03/03/2021 R.G.N. 314/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere Dott.
GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Mansioni superiori R.G.N.22566/2021 Cron. Rep. Ud.10/12/2025 Fatti di causa 1.La Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma di sentenza del Tribunale di Enna, rigettava le domande proposte da Carmelo Trommino, dipendente di Riscossione Sicilia, di declaratoria del diritto ad essere inquadrato con decorrenza 28.1.2008 nella categoria di Quadro direttivo, quantomeno 1° livello retributivo (invece che in Area professionale terza – 3° livello retributivo) CCNL Dipendenti di Riscossione Sicilia, e di condanna del datore di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive. 2.Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto al superiore inquadramento con decorrenza 26.1.2009 e condannato Riscossione Sicilia al pagamento delle differenze retributive posteriori all'11.6.2010 (per effetto di prescrizione quinquennale), esaminate le declaratorie contrattuali e ritenute le prove documentali confortate dalle dichiarazioni rese dai testimoni, escludendo la preposizione a ramo specialistico con almeno 10 dipendenti, ma ritenendo integrato il diritto alla qualifica superiore per il coordinamento di 11 dipendenti dello sportello di Enna. 3.La Corte di merito, invece, riteneva corretto l’inquadramento riconosciuto dalla società, difettando il presupposto di fatto necessario per l'accesso alla qualifica di quadro direttivo, tanto quale preposto alla direzione di ramo specialistico con almeno 10 dipendenti, quanto come preposto alla direzione di uno sportello con almeno 8 addetti, ritenendo che la pertinente disposizione contrattuale collettiva non usasse come sinonimi i termini ufficio e sportello; rilevava che il lavoratore non dirigeva uno sportello con almeno 8 addetti né era preposto a servizi o uffici con un numero minimo complessivo di 20 addetti, posta che i dipendenti complessivamente coordinati erano appunto 11; riteneva che, pertanto, la fattispecie andava inquadrata nel disposto di cui all’art. 93 CCNL, che prevede l'inquadramento nella terza Area professionale - 3° livello retributivo - dei dipendenti con responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni, non essendo l’originario ricorrente preposto a servizi o uffici con un numero minimo complessivo di 20 addetti, posto che i dipendenti complessivamente da lui coordinati erano 11. 4.Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore con due motivi, illustrati da memoria; resiste il datore di lavoro con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c.) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per erronea mancata considerazione di circostanze di fatto che avrebbero permesso di riconoscere il diritto all’inquadramento superiore, in particolare per non avere considerato la circostanza che il lavoratore aveva assunto il coordinamento e il controllo di più dipendenti nella conduzione del ramo di attività specialistica –procedure esecutive. 2.Il motivo non è fondato. 3.La Corte distrettuale ha evidenziato che la prova testimoniale richiesta sul punto dell’adibizione di tutti gli addetti allo sportello a prestazioni specialistiche era esclusa dalla stessa realtà risultante dagli ordini di direzione prodotti, perché gli addetti a procedure esecutive erano sicuramente meno di 8 in modo stabile e programmato come richiesto dalla norma contrattuale collettiva. 4.Si tratta di valutazione delle prove congruamente motivata che non risulta in violazione delle disposizioni processuali richiamate nel motivo di ricorso, posto che, per integrarsi violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli;
è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; la censura in esame si risolve, dunque, in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023). 5.Con il secondo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 1362, 1363, 1365 c.c., artt.82 e 83 del CCNL dipendenti da Equitalia SpA, Riscossione Sicilia SpA e società partecipate; sostiene che la Corte di merito, nell’ambito del giudizio trifasico, ha errato nello svolgimento della prima fase, consistente nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, considerando inconferente la circostanza per la quale il lavoratore avrebbe assunto il coordinamento e il controllo di una pluralità di dipendenti. 6.Il motivo non è accoglibile. 7.A mezzo di esso viene nuovamente contestata la valutazione fattuale e probatoria circa l’organizzazione della sede di Enna presso la quale lavorava il ricorrente, composta da 11 addetti, dei quali un numero inferiore a 8 addetto all'attività specialistica (procedure esecutive) cui era preposto il medesimo, e un numero inferiore a 20 complessivamente, in rapporto all'esegesi del testo contrattuale collettivo che, per il riconoscimento della qualifica di quadro, richiede la sussistenza o dell'uno o dell'altro requisito, non riscontrati in concreto.
La censura non contesta tale esegesi del dato contrattuale collettivo, ma la valutazione di fatto, che, tuttavia, risulta congruamente motivata e non è rivedibile in fatto in sede di legittimità. 8.Poiché il procedimento cd. trifasico in materia è stato svolto e motivato sulla base di elementi probatori congrui e conseguenti, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta, la rivalutazione di questioni di fatto si pone in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, o valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.
Cass. n. 13418/2024, n. 21640/2023, n. 15568/2020, n. 20814/2018). 9.In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 10.Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. C ondanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello