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Ordinanza — n. 2336/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on labor qualification, upholding lower court's finding of independent contractor status due to lack of control.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2336/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Roberto Marchi's appeal against the Second Instance Court's decision classifying his relationship with ANCI Sardegna as an independent contract rather than employment. Marchi argued that his long tenure and presence at the association's premises indicated subordination, while the lower court emphasized the absence of direct control over his work and the political nature of his directives. The Supreme Court affirmed the lower court's reasoning, ruling that the decisive factor for determining employment status is the employer's power to direct and control the worker's activities, which was missing in this case.

Regesto Legislator

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Art. 2094 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The decisive criterion for distinguishing autonomous from subordinate work is the employer's power to direct and control the execution of the activity, even for high-level figures.

Parole chiave

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labor qualification subordination test control of activity independent contractor art 2094 c.c. high level employee directives genericity diritto di ricorso delle associazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 2094 c.c.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art.2094 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
d.lgs. n. 276 del 2003
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002
Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
art. 2094 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3640/2020
2094 c.c.” (Cass. n. 3640/2020) e il vincolo di subordinazione si esprime, anche con riguardo a figure apicali dell’organizzazione aziendale, mediante l’esercizio (seppur attenuato) di poteri direttivi e di controllo dei vertici dell’aziendasulle modalità di esplicazione dell’attività lavorativa (cfr.
Cass. n. 3594/2011
Cass. n. 3594/2011, Cass.
Cass. n. 7517/2012
3594/2011, Cass. n. 7517/2012, Cass.
Cass. n. 18414/2013
7517/2012, Cass. n. 18414/2013, Cass.
Cass. n. 9463/2016
18414/2013, Cass. n. 9463/2016, Cass.
Cass. n. 29044/2017
9463/2016, Cass. n. 29044/2017, Cass.n.
Cass. n. 29761/2018
Cass. n. 5178/2019
29761/2018, Cass. n. 5178/2019).
Cass. n. 22846/2022
5,c.p.c.(Cass. n. 22846/2022), nel caso di specie precluso da una pronuncia c.d.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28015-2022 proposto da: MARCHI ROBERTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI BENEVOLE, RENATO CHIESA; -ricorrente - contro ANCI SARDEGNA; -intimata - avverso la sentenza n. 222/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 315/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Cagliari, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda di accertamento dello svolgimento di un rapporto di lavoro Oggetto QUALIFICAZIONE RAPPORTO DI LAVORO R.G.N.28015/2022 Cron. Rep. Ud.10/12/2025 subordinato proposta da Roberto Marchi nei confronti di Associazione Nazionale Comuni Italiani delegazione Sardegna- ANCI Sardegna per il periodo maggio 1995-marzo 2007.

2. La Corte territoriale ha rilevato che le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, in qualità di Segretario (regionale) del Presidente e del Comitato esecutivo, non erano improntate ad un vincolo di assoggettamento, considerata la genericità degli indirizzi forniti (di carattere più squisitamente politico che funzionale) e l’assenza di un controllo vero e proprio sull’attività (considerata la libertà negli orari, il contemporaneo svolgimento di incarichi di consulenza per terzi, l’utilizzo delle strutture anche per scopi personali e familiari).

La Corte – sottolineato che la domanda di conversione del contratto ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003, per genericità del progetto, era tardiva, in quanto proposta solamente in grado di appello, e quindi inammissibile - ha aggiunto che l’impostazione formale data dalle parti al rapporto era quella di una collaborazione coordinata e continuativa e che la concreta attuazione del contratto non aveva dimostrato un diverso modello, considerato altresì che non eraravvisabile nemmeno un inserimento o coordinamento con l’attività dell’associazione, che era lui stesso a realizzare.

3. Per la cassazione di tale sentenza la Conforti ha proposto ricorso affidato a un motivo, illustrato da memoria; l’Associazione è rimasta intimata.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art.2094 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo, la Corte territoriale proceduto ad una valutazione atomistica degli indici sintomatici del rapporto di lavoro subordinato e trascurato l’indice sintomatico primario costituito dall’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e dal coordinamento delle prestazioni da lui svolte con gli obiettivi dell’impresa. Le direttive, di carattere generale, impartite erano tipiche delle figure apicali di un contratto subordinato (c.d. subordinazione attenuata), il rapporto era durato un ampio periodo di tempo e dunque doveva ritenersi un inserimento stabile; inoltre, la sentenza impugnata deve considerarsi meramente apparente e apodittica con riguardo all’attività di coordinamento degli impiegati (riferita dai testimoni escussi).

2. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se correttamente motivata, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (cfr, ex plurimis, Cass. n. 18486/2007; Cass. n.9256/2009; Cass. n.9808/2011, Cass. nn. 4346 e 14434/2015; Cass. 17533/2017; Cass. 332/2018; Cass.nn. 5436 e 13202/2019; Cass. n. 22323/2023; Cass. nn. 11581 e 24012/2025).

3. La Corte distrettuale, per giungere ad escludere la natura subordinata del rapporto, ha valorizzato una pluralità di dati, singolarmente esaminati e poi apprezzati nel loro complesso, e, richiamato il principio di carattere generale secondo cui in tema di rapporto di lavoro rilevano le modalità effettive di svolgimento della prestazione (Cass. n. 32180/2021 e giurisprudenza ivi citata); i giudici del merito hanno ritenuto che dal complesso delle risultanze istruttorie e documentali non emergesse un assoggettamento dell’attività lavorativa del Marchi nel senso di una prestazione svolta con le modalità imposte dal datore di lavoro (c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa); inoltre, hanno sottolineato la mancanza di un controllo sulle modalità di esecuzione della prestazione oltre che la carenza di altri indici sussidiari della subordinazione quali il vincolo di orario e l’esclusività del rapporto.

A fronte di tali risultanze istruttorie, non ha ritenuto determinanti la costante presenza del lavoratore nei locali dell’Associazione (anche considerato la “libertà di orario ed autonomia” e il “comportamento “abusante” nell’utilizzare le strutture ed il personale dell’Associazione per propri scopi personali e familiari”) né la presenza di elementi che normalmente connotano le funzioni di un lavoratore con qualifica apicale, nell'ottica della c. d. catena discendente (proprio perché assente ogni indizio in ordine alla catena ascendente, con particolare riferimento ai rapporti con i vertici dell’Associazione; sul diverso rilievo di tali rapporti, cfr.

Cass. n. 3640/2020).

5. La Corte distrettuale non si è, pertanto, discostata dall'orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il requisito dellaeterodirezione dell'attività, seppur interpretato con ragionevolezza in riferimento alle prestazioni intellettuali, è dunque il criterio decisivo per individuare la natura autonoma o subordinata dellavoro, come d'altronde evidenziato dalla lettera dell'art. 2094 c.c.” (Cass. n. 3640/2020) e il vincolo di subordinazione si esprime, anche con riguardo a figure apicali dell’organizzazione aziendale, mediante l’esercizio (seppur attenuato) di poteri direttivi e di controllo dei vertici dell’aziendasulle modalità di esplicazione dell’attività lavorativa (cfr. Cass. n. 3594/2011, Cass. n. 7517/2012, Cass. n. 18414/2013, Cass. n. 9463/2016, Cass. n. 29044/2017, Cass.n. 29761/2018, Cass. n. 5178/2019).

6. L'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., è stata effettuata correttamente dai giudici di merito; la censura al ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto che hanno indotto la Corte territoriale ad includere il rapporto controverso nello schema del lavoro autonomo (piuttosto che di quello subordinato) è sindacabile nei limiti ammessi dal novellato art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.(Cass. n. 22846/2022), nel caso di specie precluso da una pronuncia c.d. doppia conforme.

7. Il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla sulle spese in assenza di costituzione del controricorrente.

8. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previ