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Ordinanza — n. 2334/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly attacks the lower court's factual evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2334/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments failed to meet the strict requirements for challenging a lower court's fact-finding. The appellant alleged violations of the principle of contradictory proceedings and nullity of acts, but the court found these criticisms merely attacked the substantive evaluation of testimonial and documentary evidence. Consequently, the appeal was rejected as it did not identify specific legal errors in the application of law, leaving the lower court's factual assessment intact.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation cannot challenge the merit court's evaluation of evidence unless it demonstrates that the court relied on undenied evidence, disregarded legal evidence, or treated presumptive evidence as conclusive proof.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal evaluation of evidence principle of contradiction factual assessment nullity of acts compenso per prestazioni retribuzione non pagata compensazione della differenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
in relazione all’art. 360, n.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
4, che, per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n.
art. 110 c.p
Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione del principio dell’integrità del contradditorio ex art. 110 c.p.c.
art. 416 c.p
art. 132 c.p
4, che, per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n.
art. 91 c.p
Il ricorso è, pertanto, inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26790 del 2018
Cass. n. 33399 del 2019
26790 del 2018, Cass. n. 33399 del 2019).
Cass. S.U. n. 20867 del 2020
Cass. n. 6774 del 2022
20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass.
Cass. n. 18665 del 2017
Cass. S.U. n. 8053 del 2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20010-2022 proposto da: CONFORTI ROSARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO MANZON; -ricorrente - contro COMAN RODICA, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO PARLATI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2556/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2022 R.G.N. 1601/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Napoli, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accertato lo svolgimento di Oggetto RETRIBUZIONE R.G.N.20010/2022 Cron. Rep. Ud.10/12/2025 un rapporto di lavoro subordinato, in qualità di badante, di Rodica Coman nei confronti di Rosaria Conforti, per l’accudimento dei suoi genitori, con decorrenza dal maggio 2013 sino ad aprile 2016, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive.

2. La Corte territoriale ha, dapprima, sottolineato che – nonostante l’erronea declaratoria di tardività della costituzione in giudizio da parte della Conforti (ordinanza poi revocata dallo stesso Tribunale – non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio, avendo, il procuratore della convenuta, partecipato a tutte le udienze istruttorie (nell’ambito delle quali non ha ritenuto di avanzare domande ai testimoni) e articolato prove (ammesse dal Tribunale), senza mai proporre alcuna doglianza; ha, poi, rilevato che –sulla base delle prove di fonte testimonialee documentale acquisite - la titolarità del rapporto di lavoro doveva essere ricondotta a Rosaria Conforti e che il rapporto era iniziato a maggio 2013, con mansioni di badante convivente (livello C super del CCNL settore lavoratori domestici) con i genitori della Conforti, sino al 2.4.2016, con orario pari 54 ore settimanali.

La Corte territoriale ha, infine, confermato l’esattezza e la scrupolosità della consulenza tecnica d’ufficio grafologica (per verificare le firme della lavoratrice apposte a documenti di quietanza per retribuzioni e trattamento di fine rapporto) e non ha ritenuto provata la corresponsione del trattamento di fine rapporto.

3. Per la cassazione di tale sentenza la Conforti ha proposto ricorso affidato a tre motivi; la lavoratrice resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione del principio dell’integrità del contradditorio ex art. 110 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. tardiva ammissione della costituzione in giudizio di parte resistente; nullità di tutti gli atti processuali, nullità della sentenza in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.” posto che la difesa della Conforti è stata pretermessa dalla fase dell’escussione dei testimoni della lavoratrice, il cui esame è stato condotto in via esclusiva ed in perfetta solitudine dal difensore della lavoratrice e dal giudice.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la qualifica di badante convivente della Coman errata e parziale, valutazione delle emergenze probatorie omessa o insufficiente motivazione” avendo, erroneamente, il giudice ritento la lavoratrice convivente con la madre della Conforti in base alla disamina della residenza anagrafica, che è l’effetto di una dichiarazione unilaterale e non può essere ritenuta probante, nonché attribuendo eccessivo formalismo al dovere di contestazione specifica dei fatti di cui all’art. 416 c.p.c. (non ritenendo sufficiente la formula di contestazione “parola per parola” contenuta nella memoria di costituzione in giudizio), e valutando in maniera illogica e incoerente la prova testimoniale.

3. Con il terzo motivo si deduce “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. violazione ovvero errata interpretazione degli artt. 2726 e 2721 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. errata valutazione della CTU omessa o apparente motivazione“ avendo, la Corte territoriale, fornito una risposta apodittica ai rilievi sollevati dalla difesa della Conforti in ordine alle illustrazioni e conclusioni indicate nella perizia calligrafica e illogicamente interpretato le deposizioni testimoniali.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 4.1. Il motivo è carente di specificità in quanto il dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata è formulato in termini generici, senza specifico riferimento alle ragioni fornite dalla sentenza della Corte territoriale che ha precisato come: il difensore della Conforti ha partecipato a tutte le udienze istruttorie nell’ambito delle quali sono stati escussi i testimoni indotti dalla lavoratrice, il suddetto difensore non ha ritenuto (né tentato) di porre domande ai testimoni, la prova testimoniale addotta dal suddetto difensore è stata ammessa. 4.2.

La censura difetta, inoltre, di decisività perché non è dedotta, se non in termini meramente assertivi, l'incidenza negativa dell’ordinanza (poi revocata dallo stesso giudice di primo grado) di declaratoria di tardività della costituzione del convenuto, non essendo indicato lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivato, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte.

5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili. 5.1. I motivi sono inammissibile in quanto trascurano di considerare che il n. 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., che viene invocato a sostegno di tutte le doglianze, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere invocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v.

Cass. n. 23021 del 2014; la medesima previsione è inserita, dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nell’art. 360, quarto comma, c.p.c.); in questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774/2016, conf. Cass. n. 20944/2019, Cass. n. 29187/2023), mentre nulla di ciò viene specificato nelle censure. 5.2.

Le censure vengono, poi, sviluppate sovrapponendo e confondendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa, ossia alla ricostruzione del rapporto di lavoro e alla sottoscrizione di quietanze da parte della lavoratrice, e profili giuridici. Anche sotto tale aspetto le censure appaiono inammissibili, perché l'orientamento secondo cui un singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, senza che per ciò solo se ne debba affermare l'inammissibilità (Cass. S.U. n.9100 del 2015), trova applicazione solo qualora la formulazione permetta di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all'accertamento dei fatti.

Nel caso di specie, al contrario, le doglianze operano una commistione fra profili di merito e questioni giuridiche, sicché finiscono per assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse ( Cass. n. 26790 del 2018, Cass. n. 33399 del 2019). 5.3. La censura concernente la critica alla consulenza tecnica d’ufficio è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (o i tratti salienti) della perizia, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previstoa presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. 5.6.

Questa Corte ha, inoltre, da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass.

S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell'art.360 c.p.c., n. 5, nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).

6. In conclusione, entrambi i motivi sono inammissibili in quanto volti, nella sostanza, a criticare la valutazione del materiale probatorio come eseguita dalla Corte di merito, al di fuori dei limiti consentiti dallo schema legale del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014).

7. Il ricorso è, pertanto, inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

8. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore import