Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 2330/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 2330/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. Although the parties had submitted a proposal for case definition, the applicant remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, terminating the litigation and ordering cost compensation between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within 40 days of a proposal for case definition constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal 40-day period case definition proposal extinction of proceedings cost compensation civil procedure code supreme court decree versamento dell'anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16656/2020 R.G. proposto da: MALONEY JOANNE NORA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE COLIVA, DANIELE COLIVA -ricorrente- contro ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' BOLOGNA, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE GIANNASIO unitamente all’avvocato EUGENIO STARNINI -controricorrente- nonché contro INPS, rappresentato e difeso dall'avvocato LELIO MARITATO unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CORETTI ANTONIO -resistente- avverso la SENTENZA n. 722/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO di BOLOGNA il 14/10/2019.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 16656/2020 Numero sezionale 132/2026 Numero di raccolta generale 2330/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensate in ragione della complessità delle questioni giuridiche sulle quali questa Corte si è espressa in epoca successiva al deposito del ricorso P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 02/02/2026 La Presidente ANNALISA DI PAOLANTONIO Numero registro generale 16656/2020 Numero sezionale 132/2026 Numero di raccolta generale 2330/2026 Data pubblicazione 04/02/2026