Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to termination proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the termination proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Jallam Radouane, represented by Aldo Grilli, did not request a decision on the termination proposal submitted by the court. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a termination proposal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5923/2023 R.G. proposto da: JALLAM RADOUANE, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Aldo Grilli con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro AZIENDA AGRICOLA BIO ABRUZZO F.LLI ALFONSI, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicoletta Raglione con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 25/2023 emessa da Corte di appello di L’AQUILA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Numero registro generale 5923/2023 Numero sezionale 131/2026 Numero di raccolta generale 2292/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2026 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 5923/2023 Numero sezionale 131/2026 Numero di raccolta generale 2292/2026 Data pubblicazione 04/02/2026