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Ordinanza — n. 2281/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding employment relationship between cohabiting partners due to lack of evidence and factual error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2281/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Mariacristina Vergani against the Milan Court of Appeal's finding of a subordinate employment relationship. The lower court established this relationship based on a payslip, while the appellant argued the legal entity had ceased operations and the document was merely accounting data. The court upheld the lower court's factual assessment, ruling that errors in evaluating evidence are not subject to review on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 18, co. 1, L. n. 300/1970; Art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c.: The Court of Cassation cannot correct factual errors or re-evaluate evidence regarding the existence of a subordinate employment relationship in cases involving cohabiting partners.

Parole chiave

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subordinate employment relationship cohabiting partners burden of proof factual error review termination of employment legal entity status appeal admissibility rapporto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 18, co. 1, L. n. 300/1970
Mariacristina Vergani –la declaratoria di nullità del licenziamento perché intimato in forma orale e la conseguente tutela reintegratoria piena di cui all’art. 18, co. 1, L. n. 300/1970, o in subordine quella attenuata ex art.
Art. 18, co. 4, L. n. 300/1970
Mariacristina Vergani –la declaratoria di nullità del licenziamento perché intimato in forma orale e la conseguente tutela reintegratoria piena di cui all’art. 18, co.
Art. 2094 c.c.
In definitiva, la ricorrente denunzia un’errata sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie astratta dell’art. 2094 c.c. (v.
Art. 2697 c.c.
Art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.
Art. 115 c.p.c.
Art. 13, c.u.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,
art. 2094 c.c
In definitiva, la ricorrente denunzia un’errata sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie astratta dell’art. 2094 c.c.
artt. 2120 c.c
la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2120 c.c., 123 e 131 CCNL studi professionali CONSILP, 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 5792/2024
Ciò che viene in tal modo denunziato, tuttavia, è un errore di valutazione(e non di percezione: Cass. sez. un. n. 5792/2024), come tale insindacabile in sede di legittimità.
sez. un. n. 5792/2024
sez. un. n. 5792/2024), come tale insindacabile in sede di legittimità.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16296/2022r.g., proposto Vergani Mariacristina in proprio e n.q. di erede del padre Vergani Giovanni Battista, elett. dom.ta presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentatae difesa da gli avv. ti Fabio Cassano e Isabella Scarfone . ricorrente contro Abbiati Cristina Astrid, elett. dom.tapresso la Cancelleria di questa Corte, rappresentatae difesa dall’avv. Mattia Lettieri . controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milanon. 1628/2021 pubblicata in data 22/12/2021, n.r.g. 398/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/12/2025dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. FATTI DI CAUSA 1.-Cristina Astrid Abbiati aveva lavorato presso lo studio legale Vergani dall’ottobre 1991 fino al 31/01/2018, quando era stata oralmente licenziata. Assumeva che il rapporto di lavoro era stato di natura subordinata e che aveva svolto mansioni di office manager, proprie del 2^ livello CCNL studi professionali. OGGETTO: lavoro svolto dal convivente more uxorio - regime giuridico - subordinazione - compatibilità -condizioni Pertanto adìva il Tribunale di Monza per ottenere – previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro dall’01/10/1991 al 31/12/1999 alle dipendenze dell’avv.

Giovanni Vergani, dall’01/01/2000 al 31/12/2011 alle dipendenze dello studio legale Vergani –avvocati associati, dall’01/01/2012 all’11/01/2018 alle dipendenze dell’avv. Giovanni Vergani e infine, dal 12/01/2018 al 31/01/2018 alle dipendenze dell’avv. Mariacristina Vergani –la declaratoria di nullità del licenziamento perché intimato in forma orale e la conseguente tutela reintegratoria piena di cui all’art. 18, co. 1, L. n. 300/1970, o in subordine quella attenuata ex art. 18, co. 4, L. n. 300 cit., con la condanna in ogni caso della convenuta al pagamento del t.f.r. 2.- Costituitosi il contraddittorio, sentiti otto informatori, il Tribunale, all’esito della fase c.d. sommaria introdotta dal rito di cui alla legge n. 92/2012, rigettava l’impugnazione.

Poi, con sentenza, rigettava l’opposizione proposta dalla Abbiati. Quel Giudice riteneva che l’onere probatorio –nel caso in esame ancora più rigoroso in considerazione del rapporto di convivenza more uxorio pacificamente intercorso fra la ricorrente e l’avv. Giovanni Vergani –non era stato adempiuto, sicché non era stata vinta la presunzione che la prestazione lavorativa fosse stata resa affectionis vel benevolentiae causa. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del reclamo interposto dalla Abbiati, dichiarava che fra quest’ultima e gli avvocati dello studio legale Vergani era intercorso un rapporto di lavoro subordinato da gennaio 1991 al 31/01/2018, con inquadramento nel 3^ livello CCNL studi professionali, e condannava l’avv.

Mariacristina Vergani a pagare alla reclamante la somma di euro 53.175,86 a titolo di t.f.r., confermando nel resto la decisione di primo grado. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) l’onere della prova rigorosa, necessaria per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative,rese in un contesto sentimentale di convivenza, è stato adempiuto;

b) risulta in via documentale che per l’intero arco temporale oggetto di causa la reclamante abbia percepito compensi, sia pure sotto diverse forme (prestazioni occasionali e/o saltuarie dal 1991 fino al 2000, poi co.co.co. dal 2001 al 2004, poi co.co.pro. dal 2005 al 2006, successivamente prestazioni occasionali fino a gennaio 2018) dall’avv. Giovanni Vergani e, nell’ultimo mese, dall’avv. Mariacristina Vergani;

c) ciò dimostra che vi è stata collaborazione senza alcuna soluzione di continuità;

d) la tesi difensiva della reclamata – secondo cui la Abbiati pur presente in studio non eseguiva prestazioni lavorative ed aveva percepito quelle somme solo a titolo di liberalità dell’avv. Giovanni Vergati in favore della sua convivente more uxorio– risulta inverosimile ; non si spiega questa necessità di ricorrere a quel sistema almeno dal 2003, quando l’avv. Giovanni Vergani aveva divorziato, ed a maggior ragione dopo il suo decesso;

e) tale tesi è comunque smentita uniformemente da tutti i testimoni escussi, che, sia pure in relazione ai periodi per i quali ciascuno ha deposto, hanno confermato prestazioni lavorative riconducibili a mansioni proprie di una segretaria di studio legale;

f) circa la tipologia del rapporto di lavoro, nel caso concreto le mansioni sono pacificamente rimaste sempre identiche, ossia quelle di segretaria con mansioni ripetitive e routinarie; g) è vero che gli indici tipici della subordinazione non si ricavano dall’istruttoria espletata ed è credibile che la Abbiati avesse una certa autonomia di orario ed organizzativa proprio in virtù del vincolo affettivo che la legava al titolare dello studio;

h) ciononostante v i sono alcuni riscontri documentali sintomatici della subordinazione, come le note dello stesso avv. Giovanni Vergani sui propri manoscritti che consegnava alla Abbiati per dattilografarli; la lettera del 2008 con cui l’avv. Vergani le riconosceva determinati importi a titolo di ferie, 13^, 14^, t.f.r. e contributi, e non è possibile affermare che si trattasse di richiami atecnici ad istituti tipici della subordinazione da parte di un avvocato titolare di un importante studio legale; la denunzia-querela delle due figlie dell’avv.

Vergani sporta in data 19/03/2018, secondo cui la Abbiati era in possesso dei codici di accesso bancari perché, “solo su ordine dell’avv. Giovanni Battista Vergani eseguiva di volta in volta i pagamenti a nome e per conto dello stesso per l’esercizio della propria attività professionale”; la comunicazione relativa al passaggio diretto dall’01/01/2003 del rapporto di lavoro in essere con l’avv. Giovanni Vergani allo studio legale associato avente ad oggetto “anzianità convenzionale del personale dipendente già in forza all’avv.

Giovanni Vergani”, sottoscritta dagli avv.ti Giovanni e Mariacristina Vergani e firmata per ricevuta dalla Abbiati;

i) se a tali risultanze documentali si aggiungono gli indici accessori, come l’inserimento stabile nella struttura dello studio legale, l’uso degli strumenti dell’ufficio, il compenso fisso, la mancanza di qualsiasi rischio economico, la subordinazione deve ritenersi provata;

j) le mansioni di segretaria di studio professionale sono inquadrate nel 3^ livello CCNL di settore;

k) quanto all’asserito licenziamento orale, la prova, incombente sulla reclamante, non è stata data, poiché gli unici due testimoni escussi sul punto hanno riferito de relato; dunque non vi è alcun elemento per affermare che la risoluzione del rapporto di lavoro sia imputabile all’avv. Mariacristina Vergani;

l) in ordine al t.f.r., fin dal primo grado la Abbiati ha calcolato quanto le spetta a tale titolo come somma lorda di euro 53.175,86 indicando anche le modalità di calcolo; m)la contestazione al riguardo sollevata dalla reclamata è del tutto generica. 4.-Avverso tale sentenza Vergani Mariacristina in proprio e nella qualità di cui in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.-Abbiati Cristina Astrid ha resistito con controricorso. 6.-La ricorrente ha depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2094 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro dell’Abbiati senza alcuna considerazione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto come risultate dall’istruttoria, in totale assenza dell’elemento dell’eterodirezione e senza attribuire alcun rilievo alla pacifica relazione sentimentale con l’avv.

Giovanni Vergani connotata da convivenza more uxorio. In definitiva, la ricorrente denunzia un’errata sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie astratta dell’art. 2094 c.c. (v. ricorsoper cassazione, p. 14). Il motivo è inammissibile. La comparazione dei vari elementi probatori contrastanti, risultati dall’istruttoria, e la valutazione della loro portata e del loro significato appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e al suo prudente apprezzamento, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti dei vizi motivazionali di cui all’art. 360, co. 1, n.5), c.p.c.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha esaminato tutte le risultanzeistruttorie, si è posta il dubbio che le prestazioni lavorative fossero state eseguite affectionis vel benevolentiae causa, ma ha poi raggiunto un determinato convincimento nel senso della subordinazione, sulla base di una motivazione che manifesta in modo chiaro e coerente l’iter logico-giuridico seguito. In quanto tale, la decisione impugnata si rivela immune dalle censure della ricorrente. Peraltro, questa Corte ha affermato che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa.

Nondimeno tale presunzione – che va considerata in presenza di una convivenza specie se more uxorio – può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro(Cass. n. 12433/2015). Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione immune da censure, ha accertato una pluralità di elementi, fra i quali l’avvenuto pagamento di determinati compensi e, dunque, in modo conforme a diritto ha ritenuto superata la presunzione di gratuità.

Correlativamente ha ritenuto sfornita di prova la tesi difensiva della controparte, secondo cui quei compensi erano in realtà atti di liberalità dell’avvocato Giovanni Vergari. Trattasi di apprezzamenti di fatto, come tali insindacabili in sede di legittimità, qualora –come nella specie – adeguatamente motivati. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n.

3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt.2094 e 2697 c.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato per pochi giorni fra l’Abbiati ed essa ricorrente, in difetto diqualunque prova e senza alcuna motivazione in merito. Il motivo è infondato. E’ vero che, come dedotto e documentato dalla ricorrente, lo studio legale non operava più tanto da avere chiuso la partita IVA al 31/12/2017 (doc. 1 prodotto nella fase c.d. sommariadel giudizio di primo grado). Se si considera che l’avv. Giovanni Vergani è deceduto l’11/01/2018, effettivamente occorreva la prova di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’odierna ricorrente dall’11/01/2018 fino al 31/01/2018. Tuttavia, sul punto la Corte territoriale (v. sentenza impugnata, p.

10) ha specificamente motivato, facendo espresso riferimento alla nota n. 4/18 a firma dell’avv. Mariacristina Vergani, ossia ad una busta paga calcolata ed emessa per il periodo fino al 31/01/2018. La stessa ricorrente lamenta in realtà una sopravvalutazione di tale documento (v. ricorsoper cassazione, p. 26), che dimostrerebbe solo un dato contabile e non pure l’esistenza e la qualificazione del rapporto. Ciò che viene in tal modo denunziato, tuttavia, è un errore di valutazione(e non di percezione: Cass. sez. un. n. 5792/2024), come tale insindacabile in sede di legittimità. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn.

3) e 5) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2120 c.c., 123 e 131 CCNL studi professionali CONSILP, 115 c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale determinato il credito a titolo di t.f.r. recependo acriticamente i conteggi elaborati dalla stessa Abbiati, senza considerare la genericità del metodo contabile utilizzato, oltre che per avere erroneamente censurato come generica la contestazione dell’allora reclamata, omettendo di considerare che l’onere di specifica contestazione sussiste solo a fronte di una specifica allegazione.

Il motivo è inammissibile; in primo luogo non si confronta con la valutazione di genericità della contestazione concernente la quantificazione del tfr ( sentenza, ultima pagina) ; in secondo luogo non si confronta con la motivazione con cui la Corte territoriale ha spiegato di aver considerato la retribuzione globale di fatto effettivamente percepita e non quella del 2^ livelloprevista dal CCNL. In ultimo, l’eccezione di compensazione atecnica formulata alla fine del motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente specificato se, dove, come e quando abbi a sollevato quell’eccezione , di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata. 4.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,