Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Kondratyuk Lesya, did not act on the court's proposal to terminate the proceedings, while the respondent, Maceri Antonietta, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal to terminate proceedings results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the judgment.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3322/2023 R.G. proposto da: KONDRATYUK LESYA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Agostino La Rana e Rosario Schiano Lomoriello con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro MARIA ANTONIETTA MACERI, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Siviero con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1425/2022 emessa da Corte di appello di NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Numero registro generale 3322/2023 Numero sezionale 130/2026 Numero di raccolta generale 2280/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2026 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 3322/2023 Numero sezionale 130/2026 Numero di raccolta generale 2280/2026 Data pubblicazione 04/02/2026