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Decreto — n. 2275/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in procedural extinction of the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 2275/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was extinguished because the respondent failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The procedural outcome relied on the respondent's silence, which legally constituted a waiver of the right to continue the proceedings. Consequently, the court declared the case closed without addressing the substantive merits of the labor dispute.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the respondent within forty days of the proposal for judgment termination constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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procedural extinction failure to respond statutory time limit waiver by silence cassation appeal dismissal validità della clausola arbitrale credito contestato controprestazione contrattuale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
195/2023 emessa da Corte di appello di MESSINA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
195/2023 emessa da Corte di appello di MESSINA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18823/2023 R.G. proposto da: KREO CASA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Cinnera Martino con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro SANSIVERI Antonio Sandro; -intimato- avverso la sentenza n. 195/2023 emessa da Corte di appello di MESSINA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Numero registro generale 18823/2023 Numero sezionale 129/2026 Numero di raccolta generale 2275/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2026 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 18823/2023 Numero sezionale 129/2026 Numero di raccolta generale 2275/2026 Data pubblicazione 04/02/2026