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Decreto — n. 2269/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2269/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2269/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21542/2023 R.G. proposto da: IMPALLOMENI GAETANA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfio Franco Amato con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro MARANO MICHELE; -intimato- nonché INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose ed Ester Ada Vita Sciplino con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -resistente con mandato- avverso la sentenza n. 399/2023 emessa da Corte di appello di CATANIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 2269/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Numero registro generale 21542/2023 Numero sezionale 128/2026 Numero di raccolta generale 2269/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo Michele Marano svolto attività difensiva ed essendosi l’Inps limitato a depositare la procura speciale.

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio assicurazione di protezione giuridica mantenimento della previdenza spese legate all'invalidità spese per malattia prese in carico diritto alle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
399/2023 emessa da Corte di appello di CATANIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21542/2023 R.G. proposto da: IMPALLOMENI GAETANA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfio Franco Amato con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro MARANO MICHELE; -intimato- nonché INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose ed Ester Ada Vita Sciplino con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -resistente con mandato- avverso la sentenza n. 399/2023 emessa da Corte di appello di CATANIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Numero registro generale 21542/2023 Numero sezionale 128/2026 Numero di raccolta generale 2269/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo Michele Marano svolto attività difensiva ed essendosi l’Inps limitato a depositare la procura speciale.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2026 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 21542/2023 Numero sezionale 128/2026 Numero di raccolta generale 2269/2026 Data pubblicazione 04/02/2026