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Ordinanza — n. 2208/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding contribution obligations, ruling Art. 14 Law 689/1981 applies only to administrative fines, not debt collection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2208/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Francesco Paolo Acquafredda against the Bari Court of Appeal's decision upholding INPS contribution assessments totaling over €48,000. The appellant argued that Article 14 of Law 689/1981 required a 90-day notice period for the assessment notice to be valid, but the lower court held this provision applies solely to administrative fines, not the collection of social security debts. The court affirmed that the specific procedural rules for administrative sanctions do not govern the enforcement of contributory obligations, thereby dismissing the claim that the notice was procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 14 della legge n. 689 del 1981; The procedural requirements and validity rules for administrative sanction notices under this law do not apply to proceedings concerning the verification and collection of social security contribution obligations.

Parole chiave

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contribution obligations administrative fines procedural notice period INPS debt collection Law 689 1981 applicability arretrati di contributi computo dei contributi durata di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 14 della legge n. 689 del 1981
Applicabilità dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981.
Art. 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244
Art. 13 comma 1-bis del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 124
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. VI-L, 23 giugno 2022, n. 20301
Cass., sez. lav., 22 maggio 2004, n. 9863
20301, punto 10 del Considerato) e alla pretesa concernente i contributi e gli accessori (Cass., sez. lav., 22 maggio 2004, n. 9863), quale è quella specificamente dedotta in causa.
Cass., sez. lav., 10 febbraio 2009, n. 3269
689 del 1981 delinea per le sanzioni amministrative (Cass., sez. lav., 10 febbraio 2009, n. 3269)e che l’odierno ricorrente richiama a supporto delle doglianze.
Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
-5 - 5.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
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Ordinanza — n. 16421/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal declaring tax debt extinguished by automatic 'rottamazione' law, ending proceedings without examining merits.
Ordinanza — n. 23264/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal against INPS regarding contributory tax relief for construction workers. The court rejects all six grounds for appeal. The court rejects the appeal, ruling that the lower court correctly denied contributory tax relief for construction workers. The court held that the lower court's decision was correct in denying contributory tax relief for construction workers. The court dismissed the appeal, finding no merit in the six grounds raised by the construction company. The court rejected the appeal, maintaining the lower court's decision on contributory tax relief. The court dismissed the appeal, upholding the lower court's ruling on the denial of contributory tax relief. The court rejected the appeal, confirming the lower court's decision regarding the denial of contributory tax relief. The court dismissed the appeal, finding the lower court's decision on contributory tax relief correct and final.
Ordinanza — n. 30580/2022 — snciv
Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription starts from July 6, 2009, not June 16, due to payment deferral.
Ordinanza Interlocutoria — n. 6026/2022 — snciv
Cassation court remits case to determine if contributory debt prescription is suspended by fraudulent concealment via missing tax form.
Ordinanza — n. 30675/2023 — snciv
Court allows suspension of prescription for INPS contributions due to the 2009 earthquake emergency decree.

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Testo completo

ANZA sul ricorso 20396-2022proposto da ACQUAFREDDA FRANCESCO PAOLO, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocatoPIERLUIGI MILEO ed elettivamente domiciliato presso lo studio deldifensore, in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI, 11 – ricorren t e – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), anche quale procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 –controricorrente – R.G.N.20396/2022 Cron.

Rep. C.C. 22/10/2025 giurisdizione Obblighi contributivi. Applicabilità dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981. -2 - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore –intimato – per la cassazione dell a sentenza n. 396 del 20 2 2 del la CORTE D’APPELLO DI BARI,depositata il 17 marzo 20 2 2 (R.G.N. 555 /20 19 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 2 2 ottobre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto l’opposizione proposta dal signor Francesco Paolo Acquafredda contro il verbale unico di accertamento e notificazione dell’11 giugno 2013 e contro l’avviso di addebito del 9 giugno 2014, emesso dall’Istituto per la complessiva somma di Euro 48.439,53 a titolo di contributi non corrisposti da giugno 2008 a marzo 2013.

Le omissioni attengono «sia al mancato aggiornamento delle retribuzioni tabellari secondo le scadenze della contrattazione integrativa, sia alla registrazione di giornate di assenza per ferie e permessi dei dipendenti in numero superiore a quello previsto dal CCNL» (pagina 2della sentenza d’appello). A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che l’Istituto, per la notifica del verbale di accertamento, non è obbligato all’osservanza del termine di novanta giorni prescritto dall’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le sole sanzioni amministrative.

Il verbale, pertanto, può essere esaminato dal giudice e, nel caso di specie, «attesta e comprova le violazioni e irregolarità contributive commesse dall’azienda» (pagina 6 della sentenza impugnata), peraltro contestate in maniera generica, senza addurre le causedi sospensione tipizzate, nel settore dell’edilizia, dall’art. 29 del -3 - decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341. Dev’essere confermato, per contro , l’annullamento dell’avviso bonario dell’INAIL, in quanto l’ente impositore non ha interposto gravame. 2.– Contro la sentenza d’appello il signor Francesco Paolo Acquafredda ricorre per cassazione, formulando un motivo di censura. 3.–L’INPS resiste con controricorso.

L’INAIL non ha svolto in questa sede attività difensiva. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto» (art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689), che impongono di notificare entro il termine di novanta giorni gli estremi della violazione,in ossequio al «principio di ragionevolezza della durata dell’accertamento ispettivo».

Avrebbe, dunque , errato la sentenza d’appello nell’escludere che la mancata notifica del verbale unico di accertamento nel termine di novanta giorni estingua l’obbligazione pecuniaria. 2.–Le censure non sono fondate. 2.1.– Giova premettere che il giudizio verte sull’inadempimento degli obblighi contributivi per il periodo da giugno 2008 a marzo 2013, inadempimento che non è controverso, come anche il controricorrente evidenzia. Nel caso di specie, non viene in rilievo l’irrogazione delle sanzioni amministrative e non è, dunque, pertinente il richiamo alla disciplina dettata,a tale riguardo, dalla legge n. 689 del 1981 . -4 - Né si rivela decisivo il generico richiamo alle fonti interne dell’Istituto su lla diversa vicenda della depenalizzazione (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8). 2.2.–Nel negare l’applicabilità della legge n. 689 del 1981 ai giudizi attinenti alla sussistenza degli obblighi contributivi, la sentenza impugnata è conforme ai princìpi di diritto oramai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e puntualmente menzionati nel controricorso (pagina 2). 2.3.–Il particolare procedimento previsto dalla legge n. 689 del 1981 per l’irrogazione delle sanzioni amministrative e i requisiti di legittimità e di efficacia del relativo provvedimento non si attagliano alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali (da ultimo, Cass., sez.

VI-L, 23 giugno 2022, n. 20301, punto 10 del Considerato) e alla pretesa concernente i contributi e gli accessori (Cass., sez. lav., 22 maggio 2004, n. 9863), quale è quella specificamente dedotta in causa. Né la validità della riscossione dei crediti previdenziali, assoggettataa regole peculiari , è subordinata a un prodromico avviso di accertamento, come avviene nella disciplina generale che l’art. 14 della legge n. 689 del 1981 delinea per le sanzioni amministrative (Cass., sez. lav., 10 febbraio 2009, n. 3269)e che l’odierno ricorrente richiama a supporto delle doglianze. 2.4.–Da tali princìpi, ribaditi a più riprese da questa Corte, non vi sono ragioni di discostarsi e il ricorso non enuncia argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento citato. 3.–I rilievi illustrati inducono, in definitiva, a respingere il ricorso. 4.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore del controricorrente, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.

Le spese, invece, non devono essere regolate nel rapporto con l’INAIL, che non si è difeso in questa sede. -5 - 5.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M La Corterigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del