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Ordinanza — n. 2141/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal norms cited and failure to prove interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2141/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared Beatrice Nicastri's cassation appeal inadmissible against the Court of Appeal's decision to reform the first-instance judgment. The Ministry of Education argued the lower court erred by recognizing salary progression for pre-role service without explicit logical reasoning or proof of the claimant's specific position. The court rejected this because the appeal failed to cite specific violated legal norms, did not analyze their content against the contested sentence, and lacked interest due to the unimpugned autonomous grounds supporting the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 112 cod. proc. civ.; Art. 366 cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the citing party fails to indicate the violated legal norms, analyze their content, and demonstrate the conflict with the contested judgment, or if the appeal lacks interest due to the unimpugned autonomous grounds supporting the decision.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal reformatio in peius ultrapetition defect lack of interest specific legal norms citation rivalutazione dei salari avanzamento di scatto classe di stipendio

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Ancorché la rubrica non indichi le norme che si assumono violate né il vizio denunciato, dal tenore complessivo della censura si desume che lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.
Art. 366 cod. proc. civ.
17931/2013 hanno chiarito che l’onere della specificità ex art. 366 n.4 cod.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
art. 112 cod. proc. civ
Ancorché la rubrica non indichi le norme che si assumono violate né il vizio denunciato, dal tenore complessivo della censura si desume che lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 23745 del 28/10/2020
Cass. n. 17182/2020
Cass. n. 10815/2019
Cass. n. 10815/2019; Cass.
Cass. n. 7499/2019
10815/2019; Cass. n. 7499/2019; Cass.
Cass. n. 15399/2018
7499/2019; Cass. n. 15399/2018; Cass.
Cass. 9752/2017
15399/2018; Cass. 9752/2017; Cass.
Cass. n. 21082/2012
Cass. n. 22753/2011
2108/2012 e Cass. n. 22753/2011).
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Testo completo

AULA ‘B’ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO-ricorrente- avverso la sentenza n. 135/2023 della Corte di Appello di Torino, pubblicata in data 3.05.2023, N.R.G. 2/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.01.2026 dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI. OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Torino ha riformato la sentenza del Tribunale di Biella, che aveva accertato il diritto di Beatrice Nicastri al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale, dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati e degli scatti retributivi di anzianità riconosciuti al personale di ruolo in base al CCNL applicabile ai fini della ricostruzione della carriera della Nicastri aveva riconosciuto, alla data dell’immissione in ruolo, l’intero periodo di lavoro in regime di pre-ruolo di anni 10, mesi 10 egiorni 11 ai fini giuridici ed economici, con conseguente inserimento della medesima nella posizione economica spettante; aveva inoltre condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a ricostruire la carriera della Nicastri, collocandola nell’opportuna fascia stipendiale e a corrisponderle le differenze retributive maturate a tale titolo, entro il limite di € 5.200,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

2. La Corte territoriale ha rilevato il vizio di ultrapetizione ed ha pertanto ritenuto fondato il primo motivo di appello proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che aveva denunciato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la Nicastri non aveva chiesto il riconoscimento del precariato (pre-ruolo) ai fini della “progressione stipendiale”, e dunque gli scatti retributivi previsti dal CCNL per il personale in ruolo e la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive.

3. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo di appello, con cui il Ministero aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado; ha in particolare evidenziato che il Tribunale aveva determinato le differenze retributive in misura diversa da quella richiesta senza esplicitare l’iter logico seguito, e la ricorrente nulla aveva allegato né concretamente provato riguardo alla consistenza del diritto vantato dalla Nicastri quanto alla posizione a lei spettante dopo l’immissione in ruolo.

4. Avverso tale sentenza Beatrice Nicastri ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

5. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione del divieto di reformatio in peius. Pur non censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale riconosciuto la progressione stipendiale prima del ruolo, evidenzia che con il primo motivo di appello il Ministero dell’Istruzione edel Merito non aveva impugnato la sentenza di primo grado quanto al riconoscimento del diritto della Nicastri alla valorizzazione integrale del servizio a termine ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici di retribuzione per anzianità per gli aumenti stipendiali da corrispondere dopo l’entrata in ruolo.

2. La censura èinammissibile. Ancorché la rubrica non indichi le norme che si assumono violate né il vizio denunciato, dal tenore complessivo della censura si desume che lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 17931/2013 hanno chiarito che l’onere della specificità ex art. 366 n.4 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve indicare i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art.360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione degli articoli codicistici o di altri testi normativi, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, comportando, invece, l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, in modo da consentire al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e di stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, sia riferita alla deduzione di un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad una delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ.

L’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina "ex se" l'inammissibilità del medesimo, se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura stessa (Cass. n. 14026/2012, richiamata da Cass. n. 12690/2018).

La Corte territoriale ha rilevato che la domanda proposta da Beatrice Nicastri nel ricorso di primo grado era volta ad ottenere “la condanna del Ministero dell’Istruzione a rideterminare la ricostruzione della carriera dei singoli ricorrenti (tra i quali la Nicastri) attraverso la valorizzazione dell’integrale periodo di servizio prestato (…) con i contratti a tempo determinato prima dell’immissione in ruolo e attribuendo ad essi, pertanto, con decorrenza ex tunc il corretto ed esatto grado di anzianità dovuta ai fini economici e giuridici, nonché a corrispondere le relative differenze retributive, entro e comunque non oltre il valore di euro 5100,00 (…)”.

Il giudice di appello ha evidenziato che la richiesta di valorizzazione del lavoro prestato con i contratti a tempo determinato aveva fatto riferimento al periodo “preruolo”, e non alla valorizzazione integrale del servizio a termine ai fini degli aumenti periodici di retribuzione per anzianità dopo l’immissione in ruolo; ha rimarcato che il Tribunale aveva riconosciuto il diritto della Nicastri alla ricostruzione della carriera e l’anzianità di anni 10, mesi 10 e giorni 11 di anzianità facendo riferimento a “tutti i servizi prestati”, aveva accertato “il mancato integrale riconoscimento del servizio prestato in regime di ‘preruolo’ ” successivamente all’immissione in ruolo ed aveva altresì riconosciuto la “progressione stipendiale”, che non aveva costituito oggetto della domanda della Nicastri.

Ha inoltre rilevato che con il primo motivo di appello, il Ministero dell’Istruzione e del Meritoha denunciato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., prospettando che la Nicastri nel ricorso di primo grado si era limitata a chiedere la rideterminazione della carriera, al fine di valorizzare per intero il servizio preruolo da lei prestato e di ottenere la ricollocazione nella fascia stipendiale corrispondente e quindi il pagamento di differenze retributive nel limite di € 5100,00, mentre non aveva chiesto i riconoscimento del precariato (servizio preruolo) ai fini della progressione stipendiale, e quindi degli scatti retributivi previsti per il personale di ruolo dal CCNL.

Dalla sentenza impugnata si desumedunque che il Ministero dell’Istruzione nell’atto di appello ha censurato le statuizioni della sentenza di primo grado riguardanti la progressione stipendiale sia anteriore che successiva all’entrata in ruoloe lo stesso ricorso, che riporta uno stralcio dell’atto di appello, riconosce che con la prima censura, il Ministero nell’atto di appello aveva chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto l’anzianità maturata dalla Nicastri in tutti i servizi non di ruolo prestati.

Nel sostenere che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda di integrale valorizzazione del servizio a tempo determinato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, la censuranon assolve comunque agli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.(oneri che vanno rispettati anche quando venga denunciato un error in procedendo),in quanto non trascriveintegralmente gli atti dei gradi di merito e non li localizza.

3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia: “Error in procedendo. Ammissibilità di una domanda di accertamento e dichiarazione del diritto in punto di an, con riserva di quantificazione in successivo giudizio”. Evidenzia che la Nicastrinon aveva azionato in termini approssimativi una domanda sul quantum, ma aveva proposto una domanda di accertamento del diritto, e dunque una domanda sull’an, analoga ad altre domande accolte da diversi giudici di merito, tra cui la stessa Corte di Appello di Torino.

4. La censura è inammissibile, in quanto dal tenore complessivo della medesima non si comprendono le norme violate né il vizio denunciato. Secondo l’orientamento di questa Corte, la parte ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la no rma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.,Sez.

Un., n. 23745 del 28/10/2020). Dalla sentenza impugnata risulta comunque che nel ricorso di primo grado la Nicastri non si era limitata a chiedere una condanna generica al pagamento delle differenze di retribuzione, ma leaveva quantificate, sia pure individuando una misura massima e la censura, nel prospettare che era stata proposta solo una domanda di accertamento del diritto, non trascrive né localizza il ricorso di primo grado, ma si limita a riportarne le conclusioni (da cui risulta la domanda di pagamento di differenze retributive “comunque entro e non oltre il valore di 5100 euro”).

Inoltre il motivo non censura la statuizione secondo cui il Tribunale aveva determinato le differenze retributive in misura diversa da quella richiesta senza esplicitare l’iter logico seguito. E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. n. 17182/2020;

Cass. n. 10815/2019; Cass. n. 7499/2019; Cass. n. 15399/2018; Cass. 9752/2017; Cass. n. 2108/2012 e Cass. n. 22753/2011).

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

6. Considerato che il Ministero convenuto non ha svolto attività difensiva, non va adottata alcuna statuizione sulle spese di lite.

7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazi