Italian Supreme Court dismisses public service employees' claim for professional reclassification rights based on collective agreement deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the appeal by public service employees challenging a lower court's dismissal of their claims for professional reclassification. The court held that the relevant collective agreement and legislative provisions were merely programmatic, lacking immediate binding force to create vested rights. Consequently, the employees could not claim an interest or reliance interest by the specified deadline, and the administrative conduct was deemed compliant with good faith standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 CCNL 2006/2009; Accordo sindacale 26.4.2017: Collective agreements and transitional provisions regarding personnel reclassification are programmatic in nature and do not create immediate vested rights or enforceable deadlines for administrative action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17426-2025 proposto da: PETRONGARI LIDIA, PITONI IRENE, GRILLINI PATRIZIA, LONGHI ANTONELLA, ANGELETTI ANNA PAOLA, GIANCRISTOFORO GABRIELLA, PANICONI ANNA, ROSI LIVIA, LODOVICI CLAUDIA, MEZZETTI DONATELLA, BONAVENTURA MARIA, tutte rappresentate e difese dall'avvocato ROBERTA FEDERICI; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 657/2025 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2025 R.G.N. 1917/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. Oggetto RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.17426/2025 Cron. Rep. Ud.16/12/2025 FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 14 febbraio 2025, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Rieti, rigettava le domande proposte da Irene Pitoni e gli altri odierni ricorrenti nei confronti del Ministero della Giustizia, alle cui dipendenze operavano con inquadramento nella ex II Area Funzionale del CCNL per il comparto Ministeri, ora Area Assistenti CCNL per il comparto Funzioni Centrali, volte ad ottenere l’adempimento dell’obbligo di dare corso alla riqualificazione professionale ai sensi dell’art. 10 CCNL 2006/2009, ovvero ai sensi dell’Accordo sindacale del 26.4.2017, recepito con D.M. 9.11.2017, per il passaggio all’interno della II Area della classificazione del personale di cui al CCNL 2006/2009 da Operatore giudiziario ad Assistente giudiziario a Cancelliere esperto o, in subordine, al risarcimento del danno da perdita di chance. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto passata in giudicato la questione circa la natura meramente programmatica della previsione recata dall’accordo sindacale del 26.4.2017 circa l’avvio delle procedure selettive per la riqualificazione del personale devoluta ad essa quale giudice d’appello la sola questione sul se dal medesimo accordo dovesse dirsi derivare a favore degli istanti un interesse legittimo e l’affidamento nel conseguimento dell’inquadramento rivendicato entro il 31.12.2018, data in cui avrebbero dovuto essere perfezionate le procedure di riqualificazione e di dover risolvere questa in termini negativi non essendo il predetto termine riferibile all’espletamento delle procedure di riqualificazione da Operatore giudiziario ad Assistente giudiziario a Cancelliere esperto, stante il tenore complessivo dell’accordo che prevedeva la rideterminazione delle piante organiche, l’armonizzazione dei percorsi di riqualificazione con le nuove assunzioni il rispetto dei limiti di spesa. - Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso tutti gli originari istanti affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, le ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., deduce la nullità dell’impugnata sentenza in relazione al carattere meramente apparente della motivazione avendo la Corte territoriale omesso ogni valutazione circa la conformità del comportamento dell’Amministrazione ai canoni di correttezza e buona fede posta dal primo giudice a fondamento dell’accolta pretesa risarcitoria. - Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, le ricorrenti imputano alla Corte territoriale la mancata considerazione della posizione giuridica di interesse legittimo che in favore delle medesime discende dal mancato rispetto da parte dell’amministrazione del principio di parità di trattamento, per essere stata la riqualificazione, loro negata, attuata nel medesimo dipartimento per i cancellieri e gli ufficiali giudiziari a norma dell’art. 21-quaterd.l. n. 83/2015 e negli altri dipartimenti (Giustizia minorile, Amministrazione penitenziaria, Archivi notarili). - Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 1226 e 2697 c.c., 97 Cost., 1175 e 1375 c.c., 112, 113. 115 e 116 c.p.c. con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 6 dell’Accordo 26.4.2017 recepito dal D.M. 9.11.2017, le ricorrenti lamentano a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione dell’Accordo sindacale del 26.4.2017, in particolare per quanto riguarda la configurabilità di un interesse legittimo dei ricorrenti e di un corrispondente obbligo dell’Amministrazione all’attuazione della riqualificazione entro il termine del 31.12.2018, il cui inadempimento da parte della stessa, da apprezzarsi sotto il profilo della violazione dei principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento, vale a fondare la pretesa risarcitoria viceversa disattesa dalla Corte territoriale. - L’impugnazione al di là del suo articolarsi sugli esposti motivi, risulta complessivamente volta a sostenere la configurabilità, pur diversamente fondata, di una posizione giuridica attiva dei ricorrenti legittimante l’attuazione della riqualificazione professionale secondo il percorso delineato dall’Accordo sindacale del 26.4.2017 da Operatore giudiziario a Assistente giudiziario a Cancelliere esperto entro il termine del 31.12.2018, e come tale si rivela essenzialmente infondata, posto che dall’inammissibilità del terzo motivo, nel quale la censura mossa si risolve nella mera confutazione della lettura accolta dalla Corte territoriale dell’accordo sindacale del 26.4.2017, recepito nel D.M. 9.11.2017, tesa, sulla base di un iter argomentativo del tutto plausibile sul piano logico e giuridico, ad escludere la riferibilità del termine suddetto all’attuazione del percorso di riqualificazione del personale interessato e così la sussistenza di un interesse legittimo alla riqualificazione, discende l’infondatezza del primo come del secondo motivo, non essendo configurabile, a fronte dell’insussistenza di un interesse legittimo in capo agli interessati, la violazione dei principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento, tanto più che, anche con riguardo all’attuazione degli ulteriori e diversi percorsi di riqualificazione le norme che li contemplavano sono state qualificate dalla giurisprudenza di questa Corte di natura meramente programmatica tale da escludere un qualsiasi diritto in capo agli interessati, non diversamente da quanto verificatosi nella fattispecie de qua. - Nella specie, invero, non ha formato oggetto di ulteriore impugnazione la statuizione della Corte d’appello secondo cui “sono passate in giudicato le statuizioni sull’insussistenza dell’obbligo del Ministero appellante di procedere alla riqualificazione professionale di cui all’art. 10 del CCNL 2006- 2009 e di avviare le procedure selettive sulla base dell’accordo sindacale del 27.4.2017, attesa la natura meramente programmatica dello stesso”. - In ogni caso, non è fondata la questione specificamente posta (al fine di sostenere la fondatezza delle ulteriori domande) e cioè se l’accordo del 27.4.2017, poi recepito dal D.M. del 9.11.2017, abbia determinato l’insorgenza di un interesse legittimo e dell’affidamento nel conseguimento dell’inquadramento rivendicato entro il 31.12.2018, data in cui avrebbero dovuto essere perfezionate le procedure di riqualificazione. - Sul punto, va richiamato l’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., le recenti Cass. n. 29038/2025, Cass. n. 20625/2025, Cass. n. 20623/2025, Cass. n. 13656/2025 ma già Cass. n. 16999/2023) secondo cui è da escludere la portata immediatamente precettiva dell’art. 21-quater d.l. n. 83/2015, che non attribuisce alcun diritto ai dipendenti interessati, ovvero in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14.11.2009, viceversa subordinando il conseguimento di “ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo (…) alla completa definizione delle relative procedure selettive” da attivarsi “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” e nel rispetto del “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall’esterno (…) fissati nella percentuale, rispettivamente del 50% e del 50% (…)”, condizioni, queste, riportate in premessa all’Accordo del 26.4.2017, cui, pertanto, deve attribuirsi parimenti carattere programmatico, con l’ulteriore conseguenza che la previsione ivi recata del termine del 30.6.2019 è priva di efficacia cogente, imponendo il rispetto delle richiamate condizioni la considerazione di un arco temporale più ampio. - Tale essendo l’interpretazione di questa Corte, deve ritenersi corretta la statuizione del Giudice d’appello secondo cui - E , di conseguenza, va confermata anche la valutazione della Corte territoriale circa la conformità del comportamento dell’Amministrazione ai canoni di correttezza e buona fede. - Né fondatamente si dolgono le ricorrenti del rigetto della domanda sotto il profilo della disparità di trattamento. - Premesso che n on si può utilizzare il rimedio di cui all’art. 360 primo comma n. 5 al fine di sostenere l’operatività del principio di non contestazione (sia perché è questione di merito, sia perché la presunta “disparità di trattamento” non è un fatto processuale suscettibile di “non contestazione”, sia perché non emerge da ricorso – privo sul punto di specificità – che effettivamente la tesi della ricorrente non sia stata contestata dal Ministero della Giustizia nei vari gradi di merito), stante la ricostruzione normativa sopra riportata non vi era alcun obbligo per la Corte territoriale di affrontare la questione della disparità di trattamento, vista l’esaustività della parte motivazionale (qui condivisa) che ha condotto al convincimento dei Giudici di appello (c.d. ragione più liquida). - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellericorrenti dell’ulteriore importo a titolo