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Ordinanza Interlocutoria — n. 2112/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal, ruling ordinary courts cannot disapply administrative acts regarding social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2112/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Giuseppe Ninni e Figli in Liquidazione S.R.L. against a Bari Court of Appeal decision. The lower court held that the ordinary judge could not disapply a final administrative denial of CIGO authorization because the primary dispute concerned the debt of social security contributions rather than the annulment of the administrative act itself. The court ruled that since the employer's right to reimbursement depends on the existence of a constitutive administrative grant, the challenge to that grant constitutes an interest legitimo requiring administrative jurisdiction, not civil disapplication power.

Regesto Legislator

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Art. 4 e 5 della legge n. 2248/1865; Art. 7 della legge n. 164/75: The ordinary court lacks jurisdiction to disapply a final administrative act when the civil proceeding concerns the debt of social security contributions derived from that act, as the challenge to the act's validity constitutes an interest legitimo reserved for administrative jurisdiction.

Parole chiave

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ordinary court jurisdiction administrative act disapplication social security contributions interest legitimo CIGO authorization public administration role civil vs administrative law prestazione non contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 4 e 5 della legge n. 2248/1865
Art. 7 della legge n. 164/75
E, nonché dell’art. 7 della legge n. 164/75, dell’art.
Art. 2 della legge n. 427/75
164/75, dell’art. 2 della legge n. 427/75 e dell’art.
Art. 5 comma 1 n. 1 del DLCPS n. 869/47
427/75 e dell’art. 5 comma 1 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 5454/87
Cass. sez. un. n. 5454/87, Cass.
Cass. sez. un. n. 2034/89
5454/87, Cass. sez. un. n. 2034/89, Cass.
Cass. sez. un. n. 3679/89
2034/89, Cass. sez. un. n. 3679/89, Cass.
Cass. sez. un. n. 10016/90
3679/89, Cass. sez. un. n. 10016/90), con conseguente necessità di impugnarlo in via principale davanti al giudice amministrativo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 3478-2022 proposto da: GIUSEPPE NINNI E FIGLI IN LIQUIDAZIONE S.R.L., in persona del Liquidatore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO GAROFALO, RAFFAELE GAROFALO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO; -controricorrenti - Oggetto R.G.N.3478/2022 Cron.

Rep. Ud.26/11/2025 avverso la sentenza n. 1356/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 09/08/2021 R.G.N. 136/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 3478/22 Rilevato che: Con sentenza del giorno 9.8.2021 n. 1356, la Corte d’appello di Bari accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Bari che aveva accolto l’opposizione della società Giuseppe Ninni e Figli in liquidazione srl, all’avviso di addebito relativo al mancato pagamento di contribuzione su prestazioni CIGO, anticipate in favore di alcuni operai della società.

La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, ha ritenuto che il primo giudice non potesse disapplicare nei confronti dell’Inps, un provvedimento di diniego di CIGO, pacificamente già divenuto definitivo, perché non impugnato nei termini di legge dinanzi al giudice amministrativo, ai fini di una pronuncia circa la non debenza della contribuzione richiesta per il tramite dell’avviso di addebito opposto; in buona sostanza, secondo la Corte d’appello, il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, da parte del giudice ordinario, non potrebbe essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la pubblica amministrazione, come nel caso di specie, bensì unicamente nei giudizi tra privati o comunque nell’ambito di una controversia tra soggetti diversi da quello che l’atto stesso ha emanato: pertanto, l’Istituto aveva correttamente avviato a riscossione la contribuzione commisurata all’intera retribuzione dei dipendenti, quale era risultata dovuta a seguito della reiezione dell’istanza di ammissione alla CIGO.

Avverso tale sentenza, la società Giuseppe Ninni e Figli in liquidazione srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, all. E, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva escluso che il giudice ordinario di primo grado potesse disapplicare il provvedimento amministrativo dell’Inps, di diniego della richiesta di CIGO, quando tale provvedimento di diniego non rappresentava l’oggetto del giudizio in via diretta e principale, ma rappresentava solo un elemento incidentale, in quanto l’oggetto principale del giudizio era rappresentato dalla debenza o meno dei contributi previdenziali pretesi dall’Inps (calcolati sulle indennità anticipate dall’azienda) e, quindi, l’oggetto principale del giudizio concerneva un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, costituito dalla fondatezza della pretesa azionata, in via esecutiva, con l’avviso di addebito: il legislatore aveva assegnato al giudice civile un potere generale di disapplicazione degli atti illegittimi, senza alcun rilievo che come parte in causa vi fosse o meno una pubblica amministrazione.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, all. E, nonché dell’art. 7 della legge n. 164/75, dell’art. 2 della legge n. 427/75 e dell’art. 5 comma 1 n. 1 del DLCPS n. 869/47, perché la Corte d’appello non aveva considerato che il diniego della Cig da parte dell’Inps era frutto di una valutazione circa le potenzialità della ripresa dell’attività produttiva che era stata effettuata ex post, in violazione delle norme richiamate in rubrica e non in via prognostica, al momento della domanda.

Il primo motiv o di ricorso intercetta la questione del potere di disapplicazione del provvedimento definitivo di diniego di autorizzazione alla CIGO,da parte del giudice ordinario, nel caso in cui venga in rilievo il diritto dell’Inps di pretendere o meno il pagamento dei contributi previdenziali sulle anticipazioni della CIGO effettuate dal datore di lavoro, quindi, nel caso in cui la domanda di accertamento negativo del credito, proposta dalla parte privata non abbia – prima facie – ad oggetto l’annullamento dell’atto amministrativo , ma il giudizio sull’opposizione all’avviso di addebito per la richiesta di contribuzione sulla CIGO anticipata; secondo l’Istituto previdenziale, poiché uno dei presupposti del diritto al rimborso delle anticipazioni effettuate dal datore di lavoro è l’esistenza di un provvedimento di natura costitutiva di concessione della CIG (emesso dalla competente sede provinciale dell’Inps), la posizione giuridica dell’imprenditore richiedente nei confronti del provvedimento che accoglie o respinge la domanda ha natura non di diritto soggettivo ma di interesse legittimo (cfr.

Cass. sez. un. n. 5454/87, Cass. sez. un. n. 2034/89, Cass. sez. un. n. 3679/89, Cass. sez. un. n. 10016/90), con conseguente necessità di impugnarlo in via principale davanti al giudice amministrativo. Sulla predetta questione di giurisdizione si rivela utile la trattazione in pubblica udienza, con l’apporto della Procura generale e della discussione tra le parti. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubbli