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Ordinanza — n. 2111/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2111/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2111/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11271-2023 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro MEDURI ROCCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA PIPPI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 197/2023 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/03/2023 R.G.N. 324/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2111/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ In tema di diritto all'APE sociale ex art. 1, comma 179, lett. a, della l. n. 232 del 2016, i requisiti per l'accesso alla provvidenza, ossia lo stato di disoccupazione successivo ad un'occupazione lavorativa dipendente per almeno diciotto mesi nei trentasei precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, vanno riferiti all'ultimo dei rapporti lavorativi - a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a sei mesi - prima della prestazione, mentre è irrilevante che dopo la cessazione di detto rapporto vi sia stata rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi” (Cass. n. 30258/24).

Parole chiave

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indennità di disoccupazione dell'assicurato sospensione del diritto all'indennità disoccupazione a lungo termine retroattività della rendita d'invalidità pensione di anzianità rendita d'invalidità della previdenza professionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11271-2023 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro MEDURI ROCCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA PIPPI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 197/2023 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/03/2023 R.G.N. 324/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 11271/23 Oggetto R.G.N.11271/2023 Cron. Rep. Ud.10/12/2025 Rilevato che: Con sentenza del giorno 16.3.2023 n. 197, la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva accolto la domanda proposta da Meduri Rocco, volta a far accertare il suo diritto a fruire dell’indennità di anticipo pensionistico (APE), sulla base della domanda amministrativa del 4.9.20. Secondo il tribunale, l’ultimo periodo di rioccupazione del Meduri era avvenuto con un contratto di lavoro a termine (di durata inferiore a sei mesi) che aveva sospeso, ma non interrotto, lo stato di disoccupazione, ex art. 19 comma 3 della legge n. 150/15, che dunque era rimasto riferibile al precedente rapporto di lavoro, conclusosi nell’aprile 2016, per una delle cause “utili”, a norma dell’art. 1 comma 179 della legge n. 232/16 (licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale).

La Corte d’appello ha rigettato il gravame dell’Inps, confermando la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre Meduri Rocco resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, in particolare, l’Inps ha prestato acquiescenza all’orientamento di questa Corte a favore del lavoratore. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 179 lett.

a) della legge n. 232/16, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto di far ricorso all’istituto della sospensione dello stato di disoccupazione per periodi lavorativi inferiori ai sei mesi, quando tale previsione normativa non era richiamata dall’art. 2 del D.P.C.M. n. 88/17, di attuazione dell’art. 1 comma 185 della legge n. 232/16, sull’ape sociale, che fa riferimento, per lo stato di disoccupazione al solo comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/15 e non anche al comma 3 del medesimo art. 19 che prevede tale sospensione dello stato di disoccupazione (cfr. pp. 10-11 del ricorso Inps).

Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ In tema di diritto all'APE sociale ex art. 1, comma 179, lett. a, della l. n. 232 del 2016, i requisiti per l'accesso alla provvidenza, ossia lo stato di disoccupazione successivo ad un'occupazione lavorativa dipendente per almeno diciotto mesi nei trentasei precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, vanno riferiti all'ultimo dei rapporti lavorativi - a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a sei mesi - prima della prestazione, mentre è irrilevante che dopo la cessazione di detto rapporto vi sia stata rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi” (Cass. n. 30258/24).

Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto plausibilmente sospeso il rapporto di lavoro, proprio richiamando nel suo complesso la normativa sullo stato di disoccupazione e valorizzando il rapporto fra primo e terzo comma dell’art. 19 della legge n. 150/15, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche perché opinando diversamente si svuoterebbe di significato la normativa sulla sospensione dello stato di disoccupazione. Il recente formarsi della giurisprudenza giustifia la compensazione delle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del com