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Ordinanza — n. 2077/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific fact criticism and procedural tardiness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2077/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared both the main and incidental appeals inadmissible. The main appeal failed because it lacked the required specificity in criticizing the lower court's factual assessment regarding contract extensions, while the incidental appeal was rejected for being filed late. Consequently, the appellant was ordered to pay the legal costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 327 c.p.c.: Appeals are inadmissible if they merely request a re-evaluation of facts without specific legal criticism or if filed outside the statutory time limits.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specificity procedural tardiness contract extension right to stabilization labor law jurisdiction legal costs contratto di durata

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo il ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 e dell’art.115 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Si addebita alla Corte territoriale di non avere correttamente interpretato la richiamata normativa laddove ha omesso di considerare che il Sig.
Art. 327 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 327 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476
Cass. Sez. 6-2, 04/03/2020, n. 5989
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31065/2021 R.G. proposto da : Drovandi Valentino , rappresentato e difeso dall ’Avv. Lisabetta Buiani -ricorrente principale - contro Ente Strumentale a lla Croce Rossa Italiana i n liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’ Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente/ricorrente incidentale- contro Giuntini Jonata -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2884/2021 depositata il 14/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTI DI CAUSA 1.La Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato improcedibili tutte le domande proposte nei confronti dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, ha ritenuto che permanesse la competenza del giudice del lavoro ad esaminare la domanda di accertamento del diritto alla stabilizzazione, diritto riconosciuto solo in capo all ’ appellante Jonata Giuntini, assunta dal 9 agosto 2004 al 28 settembre 2007, in quanto l’altro appellante, Valentino Drovandi, « assunto con contratti a termine dal 17.6.05 al 30.6.2005, dal 30.1.06 al 15.2.06, e nuovamente dal 13.3.06 prorogato senza soluzione di continuità fino al 1°.1.2015» alla data del 28 settembre 2007 non aveva maturato il triennio necessario per il diritto alla stabilizzazione. 2.Avverso tale pronuncia Valentino Drovandi propone ricorso principale, affidato ad unico motivo, cui oppone difese l ’E nte strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale –anch’esso sviluppato con un unico motivo – nei confronti di Jonata Giuntini, che non ha svolto difese. 3.Il ricorrente principale ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo il ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 e dell’art.115 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Si addebita alla Corte territoriale di non avere correttamente interpretato la richiamata normativa laddove ha omesso di considerare che il Sig. Drovandi aveva stipulato in data 13 marzo 2006 un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza sino al 12 marzo 2007, prorogato il 13 settembre 2007 con scadenza sino al 12 marzo 2009 (per essere poi prorogato senza soluzione di continuità sino a gennaio 2015), cosicché il requisito del triennio risultava maturato in virtù della proroga intervenuta in epoca anteriore alla data del 28 settembre 2007. 2.La censura nei termini formulati è inammissibile.

La Corte territorialeha puntualmente richiamato in premessa il principio di diritto dal quale, secondo il ricorrente , il giudice del merito si sarebbe discostato ( i.e. la riconosciuta rilevanza delle proroghe purché disposta entro il 28 settembre 2007, secondo quanto affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 7246 del 13 marzo 2020), senza, dunque, incorrere nella denunciata violazione di legge. In tale evenienza, la censura si appunta piuttosto sulla mancata valorizzazione della proroga che sarebbe intervenuta in data 13 settembre 2007. Risulta, pertanto, evidente che, in tal modo, sotto l ’ apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, il ricorso mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(fra molte, Cass.

Sez. U., 27/12/2019, n. 34476), in difetto, peraltro, dei requisiti di specificità della censura (non è indicato in quale atto sarebbe stata indicata l’esistenza della proroga intervenuta in data anteriore al termine rilevante per la stabilizzazione, rispetto alla sequenza contrattuale siccome riportata nella sentenza impugnata) e di adeguata localizzazione della produzione documentale che sarebbe stata effettuata nel giudizio di merito, con particolare riferimento ai contratti (e, segnatamente, alla proroga di interesse), rinvenendosi unicamente il generico riferimento al «doc. 2 del fascicolo di parte». 3.D’altro canto, il ricorso incidentale, anche a voler prescindere dall’esito del ricorso incidentale, va dichiarato inammissibile per tardività.

Infatti, dall’esame degli atti emerge che,rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 14 luglio 2021, il controricorso contenente il ricorso incidentale relativo alla posizione di Jonata Giuntini è stato notificato solo in data 19 gennaio 2022, vale a dire oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. Né il ricorrente incidentale poteva giovarsi della possibilità di proporre il ricorso incidentale entro il termine previsto per il controricorso in quanto nella cause scindibili o indipendenti, quali pacificamente sono quelle in esame, avanzate da due lavoratori per far valere il proprio diritto alla stabilizzazione, il ricorso incidentale tardivo non può determinare un’estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno (in tal senso Cass.

Sez. 6-2, 04/03/2020, n. 5989). 4.In definitiva, vanno dichiarati inammissibili sia il ricorso principale che quello incidentale. 5.Quanto alla disciplina delle spese, il ricorrente principale, soccombente, va condannato alla refusione delle spese –liquidate come in dispositivo - in favore del controricorrente, mentre nulla va disposto in ordine al ricorso incidentale proposto nei confronti di Jonata Giuntini , rimasta intimata. 6.Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso principale e quello incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principalee di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principalee quello incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo