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Ordinanza — n. 2025/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against INPS, quashing a lump-sum legal fee liquidation for violating tariff minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2025/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed Agnese Volpe's appeal against the INPS, quashing the lower court's decision due to procedural flaws in fee calculation. The appellant argued that the first-instance judgment violated tariff minimums by issuing a single, non-specific lump-sum liquidation for legal expenses across multiple trial phases. The court ruled that such global assessments are illegal because they prevent parties from verifying if specific fee components, particularly minimums, were respected, thereby mandating a detailed breakdown of costs.

Regesto Legislator

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Art. 132 D.M. n. 55/14; Art. 13, comma 6, Law n. 247/2012: A lump-sum liquidation of legal fees and procurator expenses across multiple trial phases violates tariff minimums and professional dignity when it fails to specify individual cost components, thereby depriving the party of the ability to verify compliance with applicable fee tables.

Parole chiave

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legal fee liquidation tariff minimums violation lump-sum assessment illegality procedural specificity requirement Cassation quashing power INPS litigation costs forensic tariff compliance assicurazione delle spese di cura

Disposizioni normative citate

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Art. 132 D.M. n. 55/14
Con l’unico motivo di ricorso, denunzia parte ricorrente la violazione o falsa applicazione dell’art. 132D.M.
Art. 13, comma 6, Law n. 247/2012
Con l’unico motivo di ricorso, denunzia parte ricorrente la violazione o falsa applicazione dell’art. 132D.M.
art. 36 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5250 del 2019
Cass. n. 5250 del 2019 e n.
Cass. n. 5318 del 2007
5250 del 2019; Cass. n. 5318 del 2007, Cass.n.
Cass. n. 11276 del 2002
Cass. n. 27020 del 2017
Cass. n. 830 del 2020
Cass. n. 37009 del 2021
Cass. n. 11657 del 2024
Cass. n. 18905/2017
Cass. n. 23919/2020
Il Tribunale, peraltro, ha onnicomprensivamente liquidato, in uno al compenso, gli esborsi, senza specificare quanto sia da rapportare al primo e quanto ai secondi (Cass. n. 23919/2020).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 8154-2024 proposto da: VOLPE AGNESE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE AURICCHIO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; -intimato – avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 12/10/2023 R.G.N. 11170/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE. RILEVATO che 1. Con decreto del 12 ottobre 2023, il Tribunale di Napoli ha omologato l’accertamento del requisito sanitario relativo Oggetto R.G.N.8154/2024 Cron. Rep. Ud15/01/2026 alla prestazione assistenziale richiesta in favore di Agnese Volpe condannando l’INPS alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 850,00 e ponendo definitivamente a carico dell’Istituto le spese di CTU.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Agnese Volpe, affidandolo ad un motivo.

3. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è rimasto intimato. CONSIDERATO che 1. Con l’unico motivo di ricorso, denunzia parte ricorrente la violazione o falsa applicazione dell’art. 132D.M. n. 55/14 emanato ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dal D.M. n. 147/2022. Chiede, altresì, parte ricorrente, in caso di accoglimento del presente motivo, la maggiorazione dei compensi per l’utilizzazione di tecniche informatiche nella redazione del presente ricorso come di quello di primo grado.

2. Deduce parte ricorrente, in particolare, oltre alla liquidazione onnicomprensiva delle spettanze legali -con l’assenza di qualsivoglia precisazione quanto ai singoli importi liquidati per ciascuna delle diverse fasi di entrambi i gradi di giudizio - la vi olazione dei minimi tariffari.

3. Il motivo è fondato.

4. Secondo questa Corte, è da ritenersi erronea, nonché lesiva dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore (art. 36 Cost.) una liquidazione - come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata -omnicomprensiva, unitaria e non specifica delle competenze per ciascuna delle fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate (Cass. n. 5250 del 2019; Cass. n. 5318 del 2007, Cass.n. 11276 del 2002, secondo cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe;

Cass. n. 5250 del 2019 e n. 27020 del 2017, secondo cui in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi); i suddetti principi sono stati confermati, fra le altre,dalle pronunce di questa Corte n. 830 del 2020 e n. 37009 del 2021.

5. I n una delle più recenti ricostruzioni del tema ( c fr., Cass.n. 11657 del 2024) è stato chiarito, in sede di legittimità, che la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, come effettivamente avvenuto nel caso di specie nel quale non si lamenta tanto e solo la onnicomprensività della liquidazione, quanto la violazione dei minimi tariffari e delle diverse fasi.

6. In linea con un tale assetto si riscontra la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 18905/2017) mentre ricorre nella specie il caso di liquidazione per più gradi del giudizio, che impone al giudice di distinguere quanto imputato a ciascun grado (sul punto la giurisprudenza è ricorrente, ex multis, Cass. n. 18905/2017 cit.). Il Tribunale, peraltro, ha onnicomprensivamente liquidato, in uno al compenso, gli esborsi, senza specificare quanto sia da rapportare al primo e quanto ai secondi (Cass. n. 23919/2020).

7. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di divers o magistrato , anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità ed avuto riguardo, altresì, alla richiesta di maggiorazione delle spese per l’utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti. P.Q.M La Corte accoglie ilricorso ; c assa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunaledi Napoli , in persona di divers o magistrato, anche in ordine alle