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Ordinanza — n. 2024/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on litigation costs, upholding lower court's decision based on jurisprudential shift regarding tax declaration omissions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2024/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appellant's request for a reduction in litigation costs, upholding the Milan Court of Appeal's decision to fully compensate expenses. The lower court ruled that the INPS credit was prescribed due to a jurisprudential shift excluding automatic presumptions of tax fraud from missing tax forms. The supreme court affirmed that the appellate judge correctly identified this legal evolution as a 'grave and exceptional reason' justifying the cost allocation, a matter beyond cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02: A change in case law regarding the presumption of tax fraud from missing tax forms constitutes a grave and exceptional reason for the complete compensation of litigation expenses, which is not subject to cassation review.

Parole chiave

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litigation costs allocation jurisprudential shift tax declaration omission presumption of fraud INPS contribution debt cassation review limits expense compensation compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 92 c.p.c.
CONSIDERATO che 1.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92, allegando l’insussistenza del mutamento giurisprudenziale posto a base della compensazione delle spese di lite.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16645 del 2025
Cass. n. 6677 del 2019
Cass. n. 41360 del 2021
Orbene, questa Corte ha affermato (ex multis, Cass. n. 41360 del 2021) che l’ipotesi del mutamento giurisprudenziale su questione dirimente può rientrare tra le "gravi ed eccezionali ragioni" da indicare esplicitamente in motivazione per giustificare la compensazione dellespese di lite.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 7673-2024 proposto da: MAGGIONI FRANCESCA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIA MARIA COSCIA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; -resistente con mandato – nonché contro S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata - avverso la sentenza n. 803/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/09/2023 R.G.N. 490/2023;

Oggetto R.G.N.7673/2024 Cron. Rep. Ud15/01/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE. RILEVATO che Con sentenza del 21 settembre 2023 n. 803, la Corte d’appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, ha accertato che nulla Francesca Maggioni era tenuta a pagare all’INPS sulla base di avviso di addebito peer la somma di euro 4.306,77 per intervenuta prescrizione dei crediti. In particolare, la Corte, dando atto del mutamento giurisprudenziale in sede di legittimità,in base al quale non sia predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, ha ritenuto prescritto il credito vantato dall’INPS, compensando integralmente le spese del giudizio.

Avverso tale pronunzia Francesca Maggioni ha proposto ricorso per il capo relativo alla statuizione sulle spese. L’INPS ha presentato procura speciale. CONSIDERATO che 1.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92, allegando l’insussistenza del mutamento giurisprudenziale posto a base della compensazione delle spese di lite. Il motivo è infondato. Va premesso che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sullespese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sullespese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio,se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (fra le tante, Cass. n. 16645 del 2025).

Nella specie, la Corte d’appello ha dato conto del mutamento giurisprudenziale, consacrato nell’ordinanza di rinvio da parte della Corte di cassazione, a mente del quale non può configurarsi una presunzione di occultamento sulla base dell’omessa compilazione del quadro RR. Orbene, non v’è dubbio che già prima dell’ordinanza di rinvio fossero state emesse pronunzie di legittimità che escludevano l’automatismo fra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo; nondimeno, la Corte d’appello, nella decisione poi cassata, aveva richiamato precedenti pronunzie di legittimità che consideravano doloso occultamento del debito contributivo verso l’ente previdenziale la condotta del professionista che ometteva di compilare il quadro RR nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (fra le altre, Cass. n. 6677 del 2019).

Orbene, questa Corte ha affermato (ex multis, Cass. n. 41360 del 2021) che l’ipotesi del mutamento giurisprudenziale su questione dirimente può rientrare tra le "gravi ed eccezionali ragioni" da indicare esplicitamente in motivazione per giustificare la compensazione dellespese di lite. Nella specie il giudice di merito ha individuato tale revirement quale ipotesi da includersi fra le gravi ed eccezionali ragioni idonee, nella specie, a fondare l’integrale compensazione delle spese di lite e tale valutazione deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Nulla spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’INPS. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte respinge il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis