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Ordinanza — n. 2018/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to settlement agreement filed by both parties in labor dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2018/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the subject matter of the dispute ceased following a conciliation agreement filed by both parties. The worker had appealed a lower court's rejection of his damages claim against Poste Italiane S.p.A., but the opposing party submitted a settlement record. Consequently, the court found no grounds to proceed with the cassation appeal or award further costs.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When a conciliation agreement is deposited by both parties, the subject matter of the dispute is deemed ceased, rendering the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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labor dispute settlement conciliation agreement effect cessation of dispute cassation appeal dismissal costs waiver procedure risoluzione delle controversie stanza di compensazione compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17364-2022 proposto da: MALASOMMA GIANFRANCO, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO PACINI; -ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO PESSI, GIUSEPPE SIGILLO' MASSARA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 652/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/02/2022 R.G.N. 1942/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

Oggetto Rapporto di lavoro – Risarcimento danni R.G.N.17364/2022 Cron. Rep. Ud16/12/2025 RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello dell’odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Latinadi rigetto delle domandeproposte in controversia con il datore di lavoro; 2.per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso il lavoratore con due motivi, cui ha resistito con controricorso la società; 3.in prossimità dell'adunanza i difensori delle parti hanno depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere conspese compensate.

CONSIDERATO CHE 1. attesa la regolarità e tempestività del deposito del verbale di conciliazionedella presente controversia, deve dichiararsi cessa ta la materia del contendere, anche per le spese;

2. non sussistono, di conseguenza, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese. Così deciso in Roma nell’Aduna