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Decreto — n. 1945/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1945/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1945/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25718/2024 R.G. proposto da: Antonia Totaro, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello De Vivo -ricorrente- contro Inps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Stumpo unitamente agli avvocati Mauro Sferrazza, Maria Passarelli -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.923/2024 depositata il 11/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1945/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante la dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c. in atti; Numero registro generale 25718/2024 Numero sezionale 118/2026 Numero di raccolta generale 1945/2026 Data pubblicazione 29/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria deduzione per spese anticipo delle spese spese di esecuzione spese di assistenza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante la dichiarazione ex art.152 disp.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25718/2024 R.G. proposto da: Antonia Totaro, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello De Vivo -ricorrente- contro Inps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Stumpo unitamente agli avvocati Mauro Sferrazza, Maria Passarelli -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.923/2024 depositata il 11/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante la dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c. in atti; Numero registro generale 25718/2024 Numero sezionale 118/2026 Numero di raccolta generale 1945/2026 Data pubblicazione 29/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 28/01/2026 Fabrizia Garri Numero registro generale 25718/2024 Numero sezionale 118/2026 Numero di raccolta generale 1945/2026 Data pubblicazione 29/01/2026