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Decreto — n. 1944/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1944/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1944/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19321/2024 R.G. proposto da: Domenico Matarrese, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello De Vivo -ricorrente- contro Inps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Sferrazza unitamente agli avvocati Maria Passarelli, Vincenzo Stumpo -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.487/2024 depositata il 22/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 152 disp. att. c.p; Decreto — n. 1944/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 19321/2024 R.G. proposto da: Domenico Matarrese, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello De Vivo -ricorrente- contro Inps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Sferrazza unitamente agli avvocati Maria Passarelli, Vincenzo Stumpo -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.487/2024 depositata il 22/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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contenzioso dell'assicurazione invalidità esame di cassazione riesame della rendita AI asserzione difendibile accredito per compiti assistenziali prestazione di previdenza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 152 disp. att. c.p
civ.; Numero registro generale 19321/2024 Numero sezionale 117/2026 Numero di raccolta generale 1944/2026 Data pubblicazione 29/01/2026 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19321/2024 R.G. proposto da: Domenico Matarrese, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello De Vivo -ricorrente- contro Inps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Sferrazza unitamente agli avvocati Maria Passarelli, Vincenzo Stumpo -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.487/2024 depositata il 22/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 19321/2024 Numero sezionale 117/2026 Numero di raccolta generale 1944/2026 Data pubblicazione 29/01/2026 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 28/01/2026 Fabrizia Garri Numero registro generale 19321/2024 Numero sezionale 117/2026 Numero di raccolta generale 1944/2026 Data pubblicazione 29/01/2026