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Decreto — n. 1942/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 1942/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the respondent failed to request a ruling within the mandatory forty-day period following the proposal's communication. The National Pension Fund for Commercial Lawyers filed the appeal against a Milan Court of Appeal judgment, while the opposing party, Marco Mazzi, did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, extinguishing the proceedings without further analysis of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days of the proposal's communication constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit waiver of rights Code of Civil Procedure procedural default cassa malati domanda di prestazione d'assicurazione contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20663/2021 R.G. proposto da: Cassa Nazionale Di Previdenza E Assistenza Dei Dottori Commercialisti in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Dal Bo -ricorrente- contro Marco Mazzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfrancesco Garattoni -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.72/2021 depositata il 04/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 20663/2021 Numero sezionale 116/2026 Numero di raccolta generale 1942/2026 Data pubblicazione 29/01/2026 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendosi il controricorrente costituito tardivamente;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 28/01/2026 Fabrizia Garri Numero registro generale 20663/2021 Numero sezionale 116/2026 Numero di raccolta generale 1942/2026 Data pubblicazione 29/01/2026