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Decreto — n. 1901/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1901/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1901/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16491/2025 R.G. proposto da: Angela Tindara Di Dio, rappresentata e difesa dall'avvocato Renata Spano' -ricorrente- contro Inps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Clementina Pulli unitamente agli avvocati Manuela Massa, Patrizia Ciacci -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Patti n.140/2025 depositata il 23/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1901/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 16491/2025 R.G. proposto da: Angela Tindara Di Dio, rappresentata e difesa dall'avvocato Renata Spano' -ricorrente- contro Inps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Clementina Pulli unitamente agli avvocati Manuela Massa, Patrizia Ciacci -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Patti n.140/2025 depositata il 23/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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riesame della rendita AI diritti a pensione rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione impugnabilità della decisione di rinvio contenzioso dell'assicurazione invalidità priorità dell'integrazione sulla rendita

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16491/2025 R.G. proposto da: Angela Tindara Di Dio, rappresentata e difesa dall'avvocato Renata Spano' -ricorrente- contro Inps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Clementina Pulli unitamente agli avvocati Manuela Massa, Patrizia Ciacci -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Patti n.140/2025 depositata il 23/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 16491/2025 Numero sezionale 113/2026 Numero di raccolta generale 1901/2026 Data pubblicazione 28/01/2026 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni per l’esonero ex art. 152 dip.att.c.p.c.;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 26/01/2026 Gabriella Marchese Numero registro generale 16491/2025 Numero sezionale 113/2026 Numero di raccolta generale 1901/2026 Data pubblicazione 28/01/2026