Court rejects jurisdiction objection, confirming labor court competence based on plaintiff's claim of parasubordinate collaboration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the company's appeal regarding territorial jurisdiction, upholding the labor court's authority. The plaintiff alleged a parasubordinate collaboration relationship, while the defendant argued for an independent contractor status under a specific contract. The court ruled that jurisdiction must be determined by the plaintiff's initial claim rather than the defendant's counter-arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, Art. 409, Art. 413 c.p.c.: Competence is determined by the content of the plaintiff's claim; the defendant's contestation regarding the nature of the relationship cannot alter the jurisdiction established by the initial demand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16379/2025 R.G. proposto da : Di Costa Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Giannetto unitamente all’avvocato Luca Nunzio Luggisi, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Gianluca Russo, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Troianiello unitamente all’avvocato Bruno Arena, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- nonchè Gierre Sviluppo Reti commerciali di Russo Gianluca -intimata- avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli n.20205/2024 depositato il 02/07/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere Elena Boghetich. RILEVATO CHE 1. Con ricorso depositato avanti alla Sezione lavoro del Tribunale di Napoli, Gianluca Russo chiedeva l’accertamento della instaurazione, di fatto (ossia a prescindere dalla stipulazione di un contratto di consulenza commerciale stipulato il 2.1.2024), di una collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, nell’anno 2024, con la società Di Costa s.p.a., collaborazione da sussumere nell’ambito dell’art. 409, primo comma, n. 3, c.p.c. con conseguente applicazione – ai fini della individuazione del giudice competente per territorio – della disciplina dettata dall’art. 413, quarto comma, c.p.c.; deduceva, quindi, che il foro territorialmente competente era il Tribunale di Napoli (considerato il suo domicilio in detta città) e che la clausola di individuazione della competenza territoriale contenuta nel contratto di consulenza (ove si individuava il foro di Messina) era nulla per violazione del codice di rito (art. 413, ottavo comma c.p.c.).
La società, con memoria depositata ex art. 416 c.p.c., eccepiva tempestivamente l’incompetenza territoriale del giudice adito.
2. Con ordinanza depositata all’udienza del 2.7.2025, il Tribunale di Napoli ha ritenuto la propria competenza (adottando, altresì, i provvedimenti istruttori richiesti dalle parti).
3. Con ricorso tempestivamente notificato, la società sottolinea che il contratto di consulenza commerciale stipulato con il Russo delineava un’attività di natura autonoma, garantendo allo stesso completa indipendenza organizzativa, una precisa scadenza temporale (31.12.2004), nessun tipo di coordinamento da parte della società stessa; chiede, conseguentemente, che sia ritenuto territorialmente incompetente il Tribunale di Napoli a favore di quello di Messina, ove la società ha la sede legale, in applicazione dell’art. 19 c.p.c.
4. Il Russo si costituisce con memoria insistendo sulla natura c.d. parasubordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti (con i tipici caratteri della personalità, continuità e coordinamento), così come delineato nel ricorso introduttivo del giudizio.
5. Il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso del rigetto del regolamento di competenza, con conferma del Tribunale di Napoli quale ufficio giudiziario territorialmente competente. Le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE 1. Secondo le allegazioni contenute sia nel ricorso per regolamento di competenza sia nella memoria del lavoratore, Gianluca Russo ha proposto ricorso al Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, per l’accertamento (al di là del nomen iuris attribuito al contratto stipulato tra le parti in data 2.1.2024) dello svolgimento, in fatto, di una collaborazione coordinata e continuativa, da ricondurre nell’alveo dell’art. 409, primo comma, n. 3, c.p.c.
2. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che la determinazione dellacompetenza, come stabilito dall’art. 10 c.p.c. , deve essere effettuata in base al contenuto della domanda giudiziale: ad essa deve farsi riferimento, salvo che nei casi in cui la prospettazione là contenuta appaia prima facie artificiosa e volta al solo fine di sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Trattasi, invero, di una regola generale valevole per qualsiasi tipo dicompetenza e non soltanto per quella di valore: la domanda, infatti, fissa l'oggetto della controversia ed ha influenza pure ai fini dellacompetenza territoriale, poiché in relazione agli elementi della domanda va compiuta la scelta del criterio di collegamento che sotto il profiloterritoriale deve esistere tra la controversia ed il giudice.
3. Il principio innanzi esposto, secondo quanto è stato sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, dovendo lacompetenza essere riscontrata in base alla domanda dell'attore, e non in base alle contestazioni sollevate dal convenuto sugli elementi posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. n. 10188/1995, Cass. n. 10226/2001, Cass. n. 16404/2005, Cass. n. 8950/2006, Cass. n. 11415/2007).
4. La controversia instaurata dal Russo rientra fra le cause comprese nella competenza del giudice del lavoro, avendo, il lavoratore, prospettato, con articolazione di argomenti, lo svolgimento di una collaborazione personale, coordinatae continuativa a favore della società.
5. Il criterio di collegamento territoriale deve, pertanto, ravvisarsi con il Tribunale di Napoli, ex art. 413, quarto comma, c.p.c., nella cui circoscrizione ricade il luogo di domicilio del lavoratore, Tribunale dinanzi al quale va riassunto il giudizio. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza promosso dalla società Di Costa s.p.a. e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del Lavoro, innanzi al quale rimette le parti, anche per la regolazione delle spese di lite; assegna alle parti il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento per la ri