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Ordinanza — n. 1836/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as judgment extinguished by client's withdrawal and opposing party's acceptance under CPC Art. 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1836/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the client withdrew the case and the opposing party accepted this withdrawal. The lower court had previously rejected the appeal against a second-instance judgment ordering the bankrupt consortium to pay damages to a company. Since both parties agreed to the withdrawal, the procedural conditions for costs were not met, and the judgment was formally terminated.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 391, ultimo comma, c.p.c.: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts it, the proceedings are extinguished without further disposition regarding litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal acceptance of withdrawal extinction of proceedings litigation costs allocation CPC Article 391 onorario dell'architetto procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.
Art. 391, ultimo comma, c.p.c.
essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater
art. 391 c.p
essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12763-2022 proposto da: FALLIMENTO CONSORZIO ETRURIA S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO DAL PIAZ; -ricorrente principale - contro PAGNINI MASSIMO in proprio e nella sua qualità di Liquidatore societario e legale rappresentante di FED ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati LEONARDO BONECHI, FRANCESCO TOSCHI VESPASIANI, FRANCESCO MAINETTI; -controricorrenti - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 450/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/03/2022 R.G.N. 2093/2018;

Oggetto Nullità di incarico professionale R.G.N.12763/2022 Cron. Rep. Ud.26/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. Fatti di causa 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze ha respinto sia l’appello principale proposto dal Consorzio Etruria coop. a r.l. in fallimento (già Consorzio Etruria coop. a r.l. in concordato preventivo) che l’appello incidentale proposto da dall’Ing. Massimo Pagnini, in proprio e nella qualità di liquidatore societario di Fed Engineerings.r.l. in liquidazione, contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1977/2018, che: - aveva respinto la domanda proposta dal Consorzio Etruria coop a r.l. allora in concordato preventivo e in liquidazione nei confrontidella Fed Engineering s.r.l. e di Pagnini Massimo; - in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla sola Fed Engineering s.r.l., aveva condannato detto consorzio a pagare in favore della Fed Engineering la somma di € 181.170, oltre interessi dal dovuto al saldo; -aveva, altresì, condannato la parte attrice a rimborsare in favore delle parti convenute le spese di lite come liquidate; la Corte dichiarava le spese processuali di secondo grado integralmente compensate tra le parti.

2. Avverso tale decisione il fallimento del Consorzio Etruria s.c.a.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

3. I due intimati hanno resistito con unico controricorso , contenente anche ricorso incidentale a mezzo di tre motivi.

4. La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c. Ragioni della decisione 1. A seguito della fis sazione di pubblica udienza il difensore della ricorrente ha depositato telematicamente il 30.1.2023atto in data 10.1.2023 (sottoscritto anche dai due curatori fallimentari), nel quale il difensore/procuratore speciale della ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e, contestualmente, uno dei comuni difensori/procuratori speciali dei controricorrenti/ricorrenti incidentali ha dichiarato di accettare detta rinuncia (anche Massimo Pagnini, in proprio e quale liquidatore della Fed Engineering s.r.l. in liquidazione , ha sottoscritto il medesimo atto).

2. essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.

3. G iusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo i controricorrenti/ricorrenti incidentali aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali.

4. Non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, ar t. 13, comma 1 - quater , perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nell'Adunanza cam